Cassazione Penale, Ordinanza n. 29316/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato per minaccia aggravata e per detenzione di armi. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza nella parte relativa all'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia, sostenendo che non fosse stato accertato un effettivo turbamento della persona offesa. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando la brevità della condotta e l'asserita assenza di una concreta intimidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla minaccia, ha ribadito che per la consumazione del reato non è necessario un effettivo stato di intimidazione della vittima, essendo sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale; quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità alla luce della gravità delle minacce, dei banali motivi di viabilità e della detenzione di tre armi, indice di elevata e allarmante facinorosità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612, secondo comma, c.p.
La minaccia è integrata anche quando la condotta sia solo potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima; non occorre un effettivo turbamento o una concreta intimidazione.
art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 110 del 1975
È il titolo di reato relativo alla detenzione di armi contestato e confermato in appello; la sentenza di legittimità non ne discute autonomamente la struttura, ma ne prende atto come capo di condanna confermato.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e unitaria di tutte le peculiarità del caso concreto, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
art. 133, primo comma, c.p.
È il parametro da utilizzare nel giudizio di tenuità ex art. 131-bis c.p., dovendosi considerare modalità della condotta, colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di minaccia non è necessario provare un effettivo stato di paura o di turbamento nella persona offesa: è sufficiente che la condotta dell'agente sia astrattamente e concretamente idonea a comprimere la libertà morale del destinatario.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudizio sulla particolare tenuità non può essere fondato su un solo dato frammentario, ma richiede una valutazione complessiva di condotta, colpevolezza e offensività concreta.
- La presenza di elementi sintomatici di pericolosità personale, come l'uso di minacce gravi e la detenzione di armi, può legittimamente escludere la particolare tenuità del fatto anche se la condotta è di breve durata.
- Un ricorso che si confronti solo in parte con la motivazione di merito e riproponga censure già disattese può essere dichiarato inammissibile quando i motivi risultino manifestamente infondati.
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