Cassazione Penale, Sentenza n. 3082/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per peculato (artt. 81 cpv., 110, 314 c.1 c.p.) in qualità di titolare della ditta individuale "Stot di Meza Hobita Monica Beatriz", gestore di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art. 110, comma 6, TULPS, perché, in concorso con il compagno Pasquale Del Grosso, si era appropriata della somma di Euro 21.113,80 destinata al concessionario/statale (anche parte del PREU) non riversandola nonostante diffide. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) errata qualificazione giuridica del fatto (sostiene che il gestore non sia agente contabile e che la condotta dovrebbe integrarsi in via alternativa con reati tributari o appropriazione indebita); 2) vizio in valutazione dell'elemento soggettivo e mutamento giurisprudenziale (richiamando che le Sezioni Unite citate sono decisioni successive alla data del fatto) e contestando la prova della ricezione della PEC; 3) mancata concessione dell'attenuante ex art.62 n.4 c.p. e contestazione della valutazione del danno come "comunque considerevole".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la qualificazione del reato come peculato è conforme all'indirizzo delle Sezioni Unite (tra cui Sez. U. n. 6087/2020 Rubbo) e a precedente giurisprudenza che attribuisce natura pubblicistica agli incassi del gioco e riconosce che il concessionario svolge funzione di agente contabile e che il gestore partecipa a tale funzione per delega. Il secondo motivo è stato ritenuto generico rispetto alla contestazione della prova e della conoscenza dell'omesso versamento; il terzo motivo è stato considerato anch'esso generico rispetto alla valutazione del danno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 314
Il reato contestato è il peculato; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie al gestore che si appropria di somme destinate alla pubblica amministrazione
Codice penale, art. 110
Norma sulla concorso di persone nel reato: la condotta è stata ritenuta commessa in concorso con il titolare di fatto
Codice penale, art. 81 cpv.
Riguarda l'unitarietà del disegno criminoso con più azioni esecutive di un medesimo disegno: la Corte ha ritenuto integrato tale profilo
TULPS, art. 110
Regola la disciplina dei gestori/esercizi di apparecchi da gioco; la Corte ha ritenuto che i proventi incassati rientrano nella sfera pubblica (incluso il PREU) sin dal momento della riscossione
Codice penale, art. 5
Richiamato dalla difesa (per profili di non consapevolezza/avvedutezza), ma non ritenuto risolutivo dalla Corte; il motivo non è stato sviluppato in modo convincente
Codice penale, art. 62, n. 4
Attenuante invocata dalla difesa; la Corte ha ritenuto la valutazione del danno "comunque considerevole" giustificata e il motivo generico
Massime di principio
- Il gestore/esercente di apparecchi da gioco può essere ritenuto responsabile di peculato se si appropria di somme destinate allo Stato (anche PREU), perché tali incassi sono considerati appartenenti alla pubblica amministrazione dal momento della riscossione quando il concessionario agisce come agente contabile e il gestore ne svolge funzioni delegate
- Obiezioni sulla "mutatio" giurisprudenziale debbono essere fondate: l'esistenza di precedenti orientamenti compatibili rende meno efficace l'argomento della imprevedibilità della nuova interpretazione
- Le censure generiche sul travisamento della prova o su profili soggettivi (mens rea) senza elementi probatori concreti sono spesso ritenute inammissibili o infondate in Cassazione
- L'invocazione di attenuanti (es. art. 62 n.4 c.p.) richiede argomentazione specifica e confronto con la valutazione del danno da parte del giudice; dichiarazioni generiche non bastano
- In casi analoghi è determinante conservare documentazione scritta: contratti/accordi con il concessionario, evidenze di versamenti effettuati, ricevute PEC, comunicazioni e diffide, per provare l'assenza di appropriazione o la mancata conoscenza dell'omesso versamento
- Se si contesta la qualifica di "agente contabile" o la natura pubblicistica delle somme, occorre dimostrare concretamente che non vi sia stata delega di funzioni pubbliche o che i pagamenti non erano riconducibili alla sfera pubblica sin dal momento della riscossione
- Nel proporre ricorso in cassazione è essenziale motivare con precisione gli errori di diritto o di prova, evitando doglianze generiche per non incorrere in inammissibilità
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