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Sentenza

Sentenza n. 759/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 02128/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: penale contrattuale di 88.000 euro applicata dal Comune per la duplicazione di addizionali tributarie nelle cartelle di pagamento relative al servizio di riscossione delle entrate comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha appellato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro la penale. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere considerato un difetto di comunicazione del Comune, il quale non avrebbe specificato che le liste di carico trasmesse erano già comprensive delle addizionali provinciali e delle addizionali ex ECA/MECA; tale omissione avrebbe indotto la concessionaria a computare nuovamente le medesime voci. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione della condotta come inadempimento colpevole, sostenendo che la duplicazione non fosse imputabile alla società ma dipendesse dall'omessa comunicazione dell'ente circa il contenuto delle liste di carico e che non fossero state adeguatamente considerate le disposizioni contrattuali regolatrici del rapporto. È stato inoltre lamentato un difetto di motivazione della penale.

La decisione

L'appello è stato integralmente rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che i prospetti di calcolo allegati alle liste di riscossione indicavano le addizionali in almeno tre punti: ne attestavano l'avvenuto calcolo, ne quantificavano l'ammontare complessivo e ne specificavano il calcolo per singola voce e annualità. Pertanto, la presenza delle addizionali era ricavabile dai documenti trasmessi e non sussisteva il dedotto difetto di comunicazione. In ogni caso, un operatore economico dotato di elevata qualificazione professionale avrebbe dovuto esaminare diligentemente le liste e, in presenza di dubbi, chiedere chiarimenti al Comune prima di applicare ulteriori aggravi ai contribuenti. L'erronea lettura dei prospetti e la mancata interlocuzione con gli uffici comunali integrano una violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale e un grave inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione e gestione dei flussi di carico. La penale, pari all'1% dell'importo netto contrattuale e applicata nella misura minima prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del contratto, è stata quindi ritenuta congrua. Il Collegio ha inoltre escluso il difetto di motivazione, osservando che la penale contrattuale costituisce una clausola penale di natura privatistica, con funzione sanzionatoria e risarcitoria, riconducibile all'art. 1382 c.c., e non un provvedimento amministrativo in senso stretto; in ogni caso, l'atto di contestazione del 25 gennaio 2017 aveva illustrato la duplicazione delle addizionali, l'aggravamento della posizione dei contribuenti e la lesione dell'immagine dell'amministrazione. La società appellante è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre IVA e CPA se dovute.

Norme richiamate

  • art. 3 del capitolato speciale d'oneri

    corretta acquisizione dei flussi di carico dal Comune ai fini della gestione dei preavvisi e delle ingiunzioni di pagamento da inviare agli utenti/contribuenti

    La disposizione individua tra gli obblighi del concessionario la corretta acquisizione e gestione dei flussi di carico trasmessi dal Comune.

  • art. 8, comma 1, lett. c), del contratto di concessione

    penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale nelle ipotesi di inesatto adempimento delle obbligazioni del concessionario

    La clausola consente l'applicazione della penale per l'inesatto adempimento degli obblighi contrattuali; nel caso concreto la misura è stata applicata al minimo previsto.

  • art. 1382 c.c.

    La penale contrattuale nei contratti della Pubblica Amministrazione ha natura privatistica di clausola penale o pena privata e predetermina forfettariamente il danno derivante dall'inadempimento, pur perseguendo una finalità pubblicistica di garanzia dell'esecuzione.

  • art. 1 Statuto del contribuente

    principi di leale collaborazione, buon andamento e tutela dell'affidamento nel procedimento di imposizione tributaria

    Il concessionario incaricato della riscossione deve cooperare con l'ente e verificare i dati prima di imporre ulteriori aggravi tributari ai contribuenti.

Massime di principio

  • Quando i documenti e i prospetti trasmessi dall'amministrazione rendono obiettivamente ricavabile che determinate voci tributarie sono già comprese nel carico affidato, il concessionario non può invocare l'assenza di una comunicazione espressa per giustificare la loro duplicazione.
  • L'operatore professionale incaricato della riscossione deve esaminare diligentemente i flussi e le liste di carico ricevuti dall'ente; in presenza di dubbi sul contenuto o sulla duplicazione di voci che aggraverebbero la posizione dei contribuenti, deve chiedere chiarimenti all'amministrazione prima di procedere alla riscossione.
  • L'erronea lettura dei flussi di carico e la mancata interlocuzione con l'ente concedente possono integrare un grave inesatto adempimento degli obblighi contrattuali di acquisizione e gestione dei dati, legittimando l'applicazione della penale prevista dal contratto.
  • La penale prevista in un contratto della Pubblica Amministrazione per ritardi o inadempimenti dell'esecutore ha natura privatistica di clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., con funzione sanzionatoria e risarcitoria, e non costituisce un provvedimento amministrativo in senso stretto.
  • La motivazione della penale contrattuale non è soggetta al regime proprio dei provvedimenti amministrativi in senso stretto; è comunque sufficiente che dagli atti contrattuali e dalla contestazione dell'inadempimento risultino la condotta addebitata, la sua incidenza sugli utenti e la riconducibilità della stessa all'inesatto adempimento contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoDanno da provvedimento illegittimo
RamiContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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