Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43572/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di riconoscimento della condanna straniera e revoca dell'indulto; il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 733, comma 1, lett. a) e b) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non aveva acquisito la sentenza d'appello emessa in San Marino e aveva reso una motivazione meramente apparente, senza verificare adeguatamente il rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie processuali relative all'escussione dei testi e alla possibilità di riesame in grado d'appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ricordando che in precedente pronuncia (Sez. VI n. 18602/2021) aveva annullato la sentenza per mancata acquisizione della sentenza d'appello straniera, la Corte territoriale in sede di rinvio ha invece acquisito la sentenza d'appello di San Marino (28.12.2017), che aveva dichiarato inammissibile il gravame per tardività. La Corte distrettuale ha ritenuto che il processo in San Marino avesse rispettato il contraddittorio (imputato regolarmente citato, nomina di difensore d'ufficio, escussione dei testi) e che non sussistessero cause ostative al riconoscimento; la Cassazione ha confermato l'assenza di profili di illegittimità nella decisione in sede di rinvio e ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 733 c.p.p.

    impone al giudice del riconoscimento di verificare l'assenza di cause ostative (es. violazione del contraddittorio) e giustifica l'acquisizione degli atti stranieri rilevanti, compresi quelli del grado d'appello

  • codice penale e disposizioni connesse

    art. 110, art. 81, secondo comma; R.D. n. 267/1942 art. 216, primo comma, nn. 1 e 2

    indicano che i fatti contestati costituivano reato anche secondo l'ordinamento italiano e specificano le norme applicate alla condanna straniera

  • Costituzione

    art. 10 e art. 117, comma 1

    vincola l'ordinamento interno al rispetto dei principi derivanti dalle convenzioni internazionali sui diritti fondamentali, richiedendo l'adeguata tutela del giusto processo

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    richiami a principi generali sul giusto processo

    fonte sovranazionale cui attenersi per valutare se la sentenza straniera rispetti le garanzie fondamentali (contraddittorio, diritto di difesa, ecc.)

  • Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

    parimenti richiamato come riferimento per i diritti processuali e per il principio secondo cui il condannato ha diritto a un riesame o revisione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 16877 del 05/02/2019 (Battarra)

    stabilisce che il riconoscimento di una sentenza straniera presuppone accertamento dell'osservanza del principio del contraddittorio nella formazione della prova e della possibilità di interrogare le fonti dichiarative decisive o, se impossibile, che esistano giustificazioni e cautele adeguate

  • Corte EDU

    sent. 12/10/2017, Cafagna c. Italia

    richiamata in relazione alla valutazione del sistema processuale estero e al rispetto delle garanzie del giusto processo

Massime di principio

  • Nel riconoscimento di sentenze penali straniere il giudice italiano deve acquisire e valutare tutte le decisioni rilevanti emesse nello Stato straniero, comprese quelle di grado d'appello, quando determinanti per l'irrevocabilità della condanna
  • Il controllo italiano non è un riesame di merito della colpevolezza, ma un accertamento volto a verificare l'assenza di cause ostative al riconoscimento: in particolare il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova e la possibilità per l'imputato di interrogare o far interrogare le fonti dichiarative decisive
  • Se la sentenza straniera di appello dichiara l'appello inammissibile per tardività, il giudice italiano deve valutare se lo Stato estero abbia comunque assicurato concretamente la possibilità di impugnare (ossia che il diritto al riesame sia stato effettivamente garantito); la tardività pericolosa può legittimare dubbi solo se emergono elementi concreti che ne giustifichino la rilevanza
  • La mera censura della motivazione del giudice italiano come "apparente" non è sufficiente in cassazione: il ricorrente deve indicare profili specifici e concreti di omissione o illogicità rispetto ai quali sia possibile configurare una violazione di legge
  • I principi convenzionali (CEDU, Patto ICCPR) e i richiami costituzionali (art. 10, art. 117) rafforzano l'obbligo del giudice nazionale di verificare le garanzie processuali fondamentali nelle sentenze straniere, ma il sindacato resta circoscritto alle ipotesi previste dall'art. 733 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.