Sentenza n. 5022/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) del provvedimento di esclusione della domanda del ricorrente, reso con verbale della commissione regionale per i riesami n. 1 del 13 ottobre 2023 in relazione alla procedura selettiva di cui al bando regionale per la tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo delle diversificazioni delle imprese agricole” nell’ambito del PSR Campania 2014/2020, nonché della relativa nota di trasmissione prot. n. 582927 del 1° dicembre 2023; b) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 717 del 13 novembre 2023, recante l’approvazione della graduatoria regionale definitiva della suddetta procedura selettiva, nella parte in cui la domanda del ricorrente è stata inserita nell’elenco delle domande non ammesse; c) della comunicazione di non ammissibilità della domanda prot. n. 420312 del 1° settembre 2023 e del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 419 del 19 luglio 2023, recante l’approvazione della graduatoria regionale provvisoria della suddetta procedura selettiva; d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; e per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione della domanda di sovvenzione dalla procedura selettiva PSR Campania e approvazione della graduatoria definitiva con inserimento della domanda tra quelle non ammesse
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della commissione regionale per i riesami che aveva confermato la non ammissibilità della domanda relativa alla misura 6.4.1 del PSR Campania 2014/2020, nonché il decreto di approvazione della graduatoria definitiva e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'inclusione della domanda tra quelle ammissibili e finanziabili. L'esclusione era motivata, da un lato, dall'asserita mancanza del requisito della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica, in ragione della diminuzione della superficie agricola utilizzata e del conseguente fabbisogno lavorativo agricolo, nonché della ritenuta inapplicabilità della maggiorazione del 50% del fabbisogno orario perché l'azienda non era situata in zona collinare. Dall'altro lato, l'amministrazione aveva ritenuto non appropriato e sovradimensionato l'investimento relativo alla realizzazione di due piscine, rispetto ai soli due posti camper e agli otto ospiti potenziali. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e l'erronea valutazione dei presupposti normativi e fattuali: l'azienda disponeva di due sole piazzole, con conseguente presunzione assoluta di prevalenza dell'attività agricola; la maggiorazione del 50% era applicabile alle aziende medio-piccole con basso livello di meccanizzazione anche se non ubicate in zona collinare; le piscine rientravano tra gli interventi finanziabili per il benessere, il relax e le attività ricreative o sportive degli ospiti; inoltre, la presenza di 23 posti auto per visitatori rendeva non irragionevole la dimensione delle piscine. La Regione ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati e ha sostenuto che il ricorrente non avesse tempestivamente invocato la clausola di prevalenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, rilevando che, considerata la disponibilità finanziaria residua, l'eventuale ammissione della domanda non avrebbe pregiudicato la posizione degli altri beneficiari, i quali avrebbero comunque conservato il finanziamento. Ha invece dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione degli atti endoprocedimentali e privi di autonoma lesività, limitando il giudizio al verbale di esclusione e al decreto di approvazione della graduatoria definitiva. Nel merito, ha accolto la censura di difetto di istruttoria. L'azienda, dotata di due sole piazzole camper, rientrava nella previsione normativa che presume la prevalenza dell'attività agricola quando l'ospitalità riguarda fino a cinque piazzole. In ogni caso, la maggiorazione del 50% del fabbisogno lavorativo agricolo era applicabile perché l'azienda era medio-piccola e caratterizzata da un livello medio-basso di meccanizzazione; l'espressione normativa riferita alle zone collinari non limitava il beneficio alle sole aziende situate in tali zone. Il TAR ha inoltre ritenuto che le piscine fossero riconducibili alle attività agrituristiche finanziabili, poiché destinate al benessere, al relax e alle attività ricreative o sportive degli ospiti. Ha escluso anche il dedotto sovradimensionamento, considerando sia la superficie non eccessiva delle piscine sia la prevista realizzazione di 23 posti auto per visitatori occasionali. L'amministrazione avrebbe dovuto valorizzare d'ufficio, nel riesame, tutti gli elementi normativi favorevoli alla domanda, anche se non specificamente prospettati dal richiedente. Sono stati quindi annullati il provvedimento di esclusione e il decreto relativo alla graduatoria definitiva, con obbligo della Regione di riaprire la fase istruttoria e rivalutare l'ammissione della domanda alla luce delle statuizioni della sentenza. La domanda di accertamento è stata accolta nei limiti dell'obbligo conformativo, senza riconoscimento diretto dell'inserimento in graduatoria. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, commi 1, 2, 3 e 5 l.r. Campania n. 15/2008
L’attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l’attività agricola che rimane prevalente; il carattere di prevalenza è realizzato quando il tempo-lavoro agricolo è superiore a quello agrituristico; l’attività agricola si considera comunque prevalente quando l’ospitalità dei campeggiatori utilizza fino a cinque piazzole.
La disponibilità di due piazzole camper determina la presunzione assoluta di prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica.
art. 2, comma 2, regolamento attuativo l.r. Campania n. 15/2008, approvato con d.P.G.R. Campania n. 18/2009
Il rapporto di prevalenza ... si intende soddisfatto quando il rapporto tempo-lavoro per l’attività agricola è prevalente rispetto al tempo necessario per l’attività agrituristica.
Il rapporto di prevalenza deve essere verificato secondo le tabelle del regolamento, ferma la presunzione prevista dalla legge regionale.
art. 2.1 dell'allegato A al regolamento attuativo approvato con d.P.G.R. Campania n. 18/2009
Per le aziende di dimensioni medio-piccole (fino a due ettari), con particolare riferimento anche alle zone collinari, con livello medio-basso di utilizzo della meccanizzazione ... si applica sui valori ... un aumento del 50 per cento.
La maggiorazione del 50% non è limitata alle sole aziende ubicate in zona collinare; la locuzione 'anche alle zone collinari' consente l'applicazione a tutte le zone territoriali quando ricorrono gli altri presupposti.
art. 5, punto A4, bando regionale PSR Campania 2014/2020, tipologia 6.4.1
attività finalizzate al benessere e relax degli ospiti, non terapeutiche
Tra gli interventi finanziabili rientrano anche opere per piscine destinate al benessere e al relax degli ospiti.
art. 17, comma 2, lett. e), l.r. Campania n. 15/2008
impianti ed aree attrezzate per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive
Le attività natatorie in piscina possono rientrare tra le attività agrituristiche finanziabili, quali attività ricreative o sportive.
Massime di principio
- Quando la normativa regionale sull'agriturismo considera comunque prevalente l'attività agricola per le aziende che ospitano campeggiatori utilizzando fino a un determinato numero di piazzole, la pubblica amministrazione deve applicare tale presunzione anche in sede di riesame della domanda di contributo, indipendentemente dalla specifica qualificazione giuridica prospettata dal richiedente.
- Una previsione regolamentare che riconosce una maggiorazione del fabbisogno lavorativo per aziende medio-piccole con basso livello di meccanizzazione e richiama, tra le zone interessate, anche quelle collinari non può essere interpretata nel senso di limitare la maggiorazione alle sole aziende ubicate in zona collinare, se il dato testuale non impone tale restrizione.
- Nelle procedure di concessione di sovvenzioni per attività agrituristiche, gli interventi destinati al benessere, al relax e alle attività ricreative o sportive degli ospiti, comprese le piscine, non possono essere esclusi in astratto quando risultino riconducibili alle attività finanziabili previste dal bando e dalla normativa regionale.
- La valutazione dell'adeguatezza dimensionale di un investimento agrituristico deve considerare complessivamente la documentazione progettuale e la possibile presenza di utenti occasionali, non potendo fondarsi soltanto sul numero degli ospiti stabilmente alloggiati.
- In sede di riesame di una domanda di contributo, l'amministrazione deve esaminare tutti gli elementi normativi e fattuali favorevoli emergenti dagli atti, anche se il richiedente non li ha espressamente qualificati o invocati, quando ciò sia necessario per una decisione istruttoria completa e conforme ai principi di imparzialità e buon andamento.
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