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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21362/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo aspecifico perché riproduttivo di censure già proposte in appello e i successivi motivi manifestamente infondati o non deducibili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per rapina aggravata, la recidiva e il trattamento sanzionatorio con giudizio di equivalenza tra circostanze. Il primo motivo contestava la motivazione del giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata ex art. 628, comma 2, c.p., ma la Corte lo ha ritenuto non deducibile perché meramente reiterativo di doglianze già svolte in appello e già puntualmente disattese. Il secondo motivo censurava il riconoscimento della recidiva, ma è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, essendo stata correttamente effettuata una valutazione in concreto del rapporto tra il fatto e i precedenti penali alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. Il terzo motivo contestava il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, ma la Corte lo ha giudicato non scrutinabile in cassazione, trattandosi di apprezzamento discrezionale di merito sorretto da motivazione non illogica, con richiamo ai principi delle Sezioni Unite Contaldo.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    La censura investiva la motivazione del giudizio di responsabilità per rapina aggravata; la Corte non entra nel merito perché il motivo è solo reiterativo e quindi non specifico.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e non solo la gravità dei fatti o l'arco temporale di consumazione.

  • art. 628 c.p.

    Norma richiamata per qualificare il reato oggetto del giudizio di responsabilità come rapina aggravata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base processuale implicita della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione in concreto della persistenza di una inclinazione al delitto desumibile dal rapporto tra precedenti condanne e fatto per cui si procede; non è sufficiente il solo rilievo della gravità dei precedenti o della loro collocazione temporale.
  • La valutazione di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non quando sia manifestamente illogica o arbitraria e sia sorretta da motivazione sufficiente.
  • La motivazione che giustifica l'equivalenza tra circostanze è adeguata quando spiega che tale soluzione è ritenuta la più idonea ad assicurare la congruità della pena in concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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