Sentenza del 18/08/2017 n. 5188 - Comm. Trib. Prov. Milano
Diritto alla ripresentazione della dichiarazione - Emendabilità per correzione ed omissioni - In sede contenziosa - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta. È stato riconosciuto che le dichiarazioni fiscali sono dichiarazioni di scienza e, pertanto, possono essere corrette quando risultino errate. Il diritto all'emendabilità può essere esercitato anche in sede contenziosa, nei limiti del termine di decadenza previsto per la ripresentazione della dichiarazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto il diritto di emendare o ripresentare la dichiarazione fiscale per correggere errori di fatto o di diritto, inclusi omissioni, quando tali errori determinano un onere impositivo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto. La correzione può essere fatta anche nel corso del giudizio tributario e non è limitata alla fase amministrativa.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016
consente la ripresentabilità delle dichiarazioni fino al termine di decadenza
La norma è interpretata nel senso di consentire al contribuente di presentare una dichiarazione correttiva entro il termine di decadenza, anche quando la correzione venga fatta valere nell'ambito di un procedimento contenzioso.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale, essendo una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale irrevocabile, può essere emendata quando contiene errori di fatto o di diritto.
- Il contribuente può chiedere la rideterminazione dell'imposta anche in sede giudiziale, se dimostra che la dichiarazione originaria ha prodotto un'imposizione superiore a quella dovuta.
- La correzione deve essere esercitata entro il termine di decadenza applicabile alla ripresentazione della dichiarazione.
- L'emendabilità può riguardare sia errori dichiarativi sia omissioni, purché la correzione sia documentata e consenta di determinare correttamente il debito tributario.
- In situazioni analoghe, occorre verificare tempestivamente i termini di decadenza e allegare la documentazione idonea a dimostrare l'errore e l'effettiva minore imposta dovuta.
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