Sentenza del 21/08/2017 n. 4985 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Concessionario riscossione - Notifica cartelle pagamento - Soggetto contribuente - Omesso pagamento - Concessionario riscossione - Notifica fermo amministrativo - Cartelle non pagate - Concessionario riscossione - Notifica preavviso iscrizione ipotecaria - Divieto plurima imposizione - Oggettiva violazione - Illegittimità gravame - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. Il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato ritenuto illegittimo, poiché riferito alle stesse cartelle già poste a fondamento del precedente preavviso di fermo amministrativo. L'eventuale iscrizione ipotecaria avrebbe integrato una duplicazione delle misure cautelari e una violazione del divieto di plurima imposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato per cartelle di pagamento rimaste insolute, sostenendo che le medesime cartelle erano già state oggetto di un precedente preavviso di fermo amministrativo. L'applicazione di una seconda misura cautelare sugli stessi debiti avrebbe determinato una duplicazione del gravame e la violazione del divieto di plurima imposizione.
Norme richiamate
Art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma è richiamata nel contesto della riscossione e delle misure cautelari tributarie; la decisione valorizza il principio per cui il concessionario non può applicare, per il medesimo debito e in relazione alle stesse cartelle, misure cautelari duplicative o sproporzionate.
Massime di principio
- Quando una misura cautelare della riscossione è già stata adottata per determinate cartelle, l'applicazione di un'ulteriore misura sugli stessi debiti deve essere specificamente giustificata e non può tradursi in una duplicazione del vincolo.
- Il contribuente può contestare il preavviso di una seconda misura cautelare se riguarda esattamente le stesse cartelle già poste a fondamento di un precedente fermo o di altra misura.
- Per valutare l'illegittimità occorre confrontare cartelle, importi, periodi d'imposta e debiti posti a base delle diverse misure: la coincidenza oggettiva è l'elemento centrale.
- Il divieto di plurima imposizione impedisce che il concessionario aggravi ripetutamente la posizione del contribuente per il medesimo debito, senza una distinta e autonoma ragione giuridica.
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