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Sentenza

Sentenza del 19/08/2017 n. 778 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, nonché articolo 221, paragrafi 3 e 4 - Regolamento (CEE) n. 2777/75 - Regolamento (CE) n. 1484/95 - Dazi addizionali all'importazione - Costruzione di puro artificio destinata ad evitare i dazi addizionali dovuti - Erroneità dei dati su cui è basata una dichiarazione doganale - Persone che possono essere ritenute responsabili dell'obbligazione doganale - Termine di prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A ha impugnato gli avvisi di riscossione con cui le autorità doganali olandesi pretendevano dazi addizionali all'importazione su partite di carne di pollo. Le operazioni erano state strutturate attraverso società collegate e fatturazioni successive, apparentemente finalizzate ad aumentare artificialmente il prezzo cif dichiarato sopra il prezzo limite previsto dalla normativa, evitando così i dazi addizionali. A contestava, in particolare, che i documenti richiesti dal regolamento n. 1484/95 fossero dati necessari per la dichiarazione doganale, che egli potesse essere considerato debitore pur non avendo materialmente presentato la dichiarazione e che i dazi potessero essere richiesti oltre il termine ordinario di tre anni.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che i documenti relativi al contratto di acquisto, fatture, assicurazione, origine e trasporto costituiscono dati necessari per la dichiarazione doganale. Ha inoltre riconosciuto che può essere considerata debitrice anche la persona fisica che abbia ideato e realizzato consapevolmente una struttura commerciale artificiosa destinata a ridurre i dazi, pur non avendo materialmente comunicato i dati alla dogana. L'eventuale parere favorevole di esperti doganali non esclude la consapevolezza dell'irregolarità. Infine, il termine ordinario triennale per la comunicazione dei dazi può essere superato quando i dati erronei derivino da un atto perseguibile penalmente. La quinta questione è stata ritenuta non necessaria. La controversia è stata quindi decisa in senso sostanzialmente sfavorevole ad A, con rinvio al giudice nazionale per l'applicazione concreta.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario, articolo 62

    Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale.

    I documenti richiesti dalla disciplina dei dazi addizionali, quando necessari a verificare il prezzo di importazione e l'eventuale debenza dei dazi, fanno parte dei dati necessari alla dichiarazione doganale.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 201, paragrafo 3, secondo comma

    Le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori.

    La nozione di debitore comprende non solo il dichiarante, ma anche chi contribuisce consapevolmente alla formazione di dati erronei, compreso chi organizza una struttura artificiosa che produce tali dati.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 221, paragrafi 3 e 4

    La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale; qualora l'obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente, la comunicazione può essere effettuata dopo tale termine.

    Il termine triennale non impedisce il recupero tardivo quando la mancata riscossione dipende da condotte penalmente perseguibili, anche se l'obbligazione è collegata all'immissione in libera pratica.

  • Regolamento (CEE) n. 2777/75, articolo 5

    L'importazione di taluni prodotti del settore del pollame è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale quando ricorrono le condizioni previste.

    I dazi addizionali sul pollame rientrano nell'obbligazione doganale all'importazione e devono essere calcolati sulla base del prezzo cif effettivo della spedizione.

  • Regolamento (CE) n. 1484/95, articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5

    L'importatore deve presentare almeno il contratto d'acquisto o prova equivalente, il contratto di assicurazione, la fattura, il certificato di origine, il contratto di trasporto e, in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

    La documentazione deve riflettere la reale operazione commerciale e consentire di verificare il prezzo cif; se le informazioni sono artificiose o insufficienti, le autorità possono recuperare i dazi dovuti.

  • Normativa olandese AWR, articolo 22e

    Qualora non sia stato possibile determinare l'importo esatto dei dazi all'importazione dovuti per legge a causa di un atto perseguibile penalmente, l'avviso di riscossione può essere emesso entro cinque anni.

    La normativa nazionale può prevedere un termine più lungo, compatibile con il codice doganale, quando la mancata riscossione è collegata a una condotta penalmente perseguibile finalizzata all'elusione dei dazi.

Massime di principio

  • Nelle importazioni soggette a dazi variabili in funzione del prezzo, la documentazione commerciale richiesta dalla normativa non è un adempimento meramente formale: deve rappresentare la sostanza economica effettiva dell'operazione.
  • Chi organizza o dirige consapevolmente una catena societaria e contrattuale artificiosa può essere considerato responsabile dell'obbligazione doganale anche se non firma né presenta materialmente la dichiarazione.
  • La valutazione della responsabilità dipende dalla conoscenza o dalla ragionevole conoscibilità dell'artificiosità dell'operazione, desunta dalle circostanze concrete, dai rapporti tra le società, dai flussi economici e dall'assenza di una reale logica commerciale.
  • Il ricorso a consulenti o l'ottenimento di pareri professionali non esclude automaticamente la responsabilità quando l'interessato conosce la natura artificiosa della struttura o il suo scopo esclusivo di ottenere un vantaggio indebito.
  • Il termine ordinario di tre anni per il recupero dei dazi può essere esteso se la condotta che ha impedito la corretta riscossione è perseguibile penalmente; ciò può valere anche per merci formalmente immesse in libera pratica.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare separatamente la realtà economica delle operazioni, il ruolo concreto di ciascun soggetto, la consapevolezza dell'eventuale artificiosità e la tempestività degli atti di recupero.

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