Sentenza del 22/08/2017 n. 1247 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Art. 53 D.lgs. 546/92 - Carattere devolutivo dell'appello - Deduzioni in contrapposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha rilevato la mancanza di una critica specifica alla sentenza di primo grado. L'appello è quindi risultato privo del necessario carattere devolutivo e inidoneo a trasferire al giudice d'appello le questioni da riesaminare, con conseguente esito sfavorevole per la contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha proposto appello richiamando genericamente tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, senza riprodurle né confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata. L'appello si limitava ad affermare l'erroneità e l'illegittimità della decisione, senza formulare specifiche censure, individuare errori della sentenza o denunciare l'omesso esame dei motivi originari.
Norme richiamate
Art. 53 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Carattere devolutivo dell'appello
L'appello tributario deve contenere motivi specifici riferiti alla decisione impugnata. Non è sufficiente un richiamo generico alle difese e alle eccezioni formulate in primo grado: l'appellante deve confrontarsi con la sentenza e indicare gli errori che intende sottoporre al giudice d'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non può consistere nella mera riproposizione delle difese svolte in primo grado.
- È necessario individuare specificamente i passaggi della sentenza contestati e spiegare perché siano erronei, illegittimi o viziati.
- Il semplice richiamo a tutte le deduzioni precedenti, senza riprodurle e senza collegarle alla motivazione della sentenza, può comportare l'inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.
- L'atto di appello deve avere carattere devolutivo: deve delimitare chiaramente le questioni e i motivi sottoposti al riesame del giudice di secondo grado.
- Anche quando si lamenta l'omesso esame delle difese originarie, occorre indicare puntualmente quali motivi siano stati ignorati e in che modo tale omissione abbia inciso sulla decisione.
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