Sentenza del 21/08/2017 n. 4982 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Concessionario riscossione - Intimazione di pagamento - Avvenuta notifica - Soggetto contribuente - Conteggio interessi applicati - Ricostruzioni operato ente impositore - Esclusione - Concessionario riscossione - Procedimento computo interessi - Omessa annotazione - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata ritenuta illegittima e l’intimazione di pagamento è stata conseguentemente annullata, poiché la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi impediva al contribuente di comprendere e contestare efficacemente la richiesta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’intimazione di pagamento perché il documento non indicava in modo chiaro e comprensibile il procedimento seguito per il calcolo degli interessi addebitati. In particolare, il conteggio risultava criptico e non consentiva di verificare basi imponibili, periodi, aliquote e criteri utilizzati. Non può essere imposto al contribuente di ricostruire autonomamente l’operato dell’ente impositore o del concessionario per comprendere una pretesa non adeguatamente motivata.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati e consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La motivazione deve essere sufficientemente chiara anche con riferimento al calcolo degli interessi.
Cassazione civile, sentenza n. 4516/2012
È illegittima la richiesta tributaria o esattiva che non consenta al contribuente di comprendere concretamente come siano stati determinati gli importi richiesti, senza necessità di ricostruire autonomamente l’operato dell’amministrazione.
Massime di principio
- Un’intimazione di pagamento deve indicare in modo comprensibile non solo il capitale richiesto, ma anche i criteri utilizzati per calcolare interessi, sanzioni e altri accessori.
- La motivazione non è adeguata quando il contribuente deve svolgere ricostruzioni complesse o acquisire autonomamente dati esterni per comprendere l’origine e la formazione del debito.
- In caso di interessi esposti senza periodo di riferimento, aliquota, base di calcolo o metodo applicato, l’atto può essere contestato per difetto di motivazione e di trasparenza.
- La semplice indicazione di un importo complessivo non sostituisce l’obbligo di spiegare il procedimento matematico e giuridico che ha portato alla sua determinazione.
- La validità dell’atto va valutata verificando se il contribuente sia stato posto concretamente in condizione di controllare la pretesa e predisporre una difesa effettiva.
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