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Sentenza

Sentenza del 21/08/2017 n. 4980 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Società contribuente - Anomalia scritture contabili - Mancato riscontro - Perdita sistemica - Mancata sussistenza - Produttività per addetto - Range studi settore - Avvenuto rispetto - Ente impositore - Antieconomicità gestione - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. In assenza di anomalie contabili, di perdita sistemica e considerato il rispetto dei parametri di produttività, l'ente impositore non ha assolto l'onere di provare l'effettiva antieconomicità della gestione. La sola non congruità rispetto agli studi di settore non è stata quindi considerata sufficiente a sostenere l'accertamento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato la pretesa fiscale derivante da un accertamento fondato sulla non congruità dei valori dichiarati rispetto agli studi di settore. Ha sostenuto che le scritture contabili non presentavano anomalie, non vi era una situazione di perdita sistemica e la produttività per addetto rientrava nel relativo range degli studi di settore. In tali condizioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare concretamente l'antieconomicità della gestione, senza potersi basare sulla sola non congruità rispetto agli studi.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma disciplina i poteri di accertamento induttivo dell'Amministrazione finanziaria. Il suo utilizzo richiede elementi concreti idonei a mettere in dubbio l'attendibilità della contabilità e non può fondarsi automaticamente sulla sola non congruità agli studi di settore.

  • Art. 2697 del Codice civile

    Stabilisce la regola generale dell'onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso esaminato, spettava all'Amministrazione dimostrare l'antieconomicità della gestione e gli elementi concreti a sostegno della maggiore pretesa fiscale.

Massime di principio

  • La sola non congruità rispetto agli studi di settore, o a parametri analoghi, non è normalmente sufficiente a giustificare un accertamento se la contabilità è regolare e mancano ulteriori elementi sintomatici di evasione.
  • Quando l'Amministrazione intende superare le risultanze contabili, deve indicare e provare circostanze concrete, coerenti e specifiche che dimostrino l'antieconomicità o l'inaffidabilità della gestione.
  • L'assenza di anomalie contabili, di perdite sistemiche e il rispetto dei livelli di produttività costituiscono elementi difensivi rilevanti, anche se non escludono in assoluto la possibilità di accertamento.
  • L'onere probatorio dell'ente impositore deve essere valutato complessivamente: gli studi di settore possono costituire un elemento indiziario, ma la pretesa deve essere corroborata da ulteriori fatti idonei a dimostrare la maggiore capacità contributiva.

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