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Ordinanza

Ordinanza n. 3239/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva sospeso il provvedimento di non ammissione del candidato alla seconda fase dell'esame di abilitazione forense – Sessione 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha proposto appello cautelare ex art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR Lombardia aveva accolto la domanda cautelare del candidato, sospendendo il provvedimento di non ammissione alla seconda fase dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che il TAR aveva ritenuto non adeguatamente motivato il giudizio della Commissione, censurando l'attribuzione del solo voto numerico e ravvisando un possibile difetto di istruttoria. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'ordinanza di primo grado non indicava quali criteri concreti sarebbero stati violati o disattesi dalla Commissione, né in che modo il voto attribuito fosse riconducibile a un difetto di istruttoria. Il Ministero contestava inoltre la tesi secondo cui il solo voto numerico non sarebbe sufficiente a motivare il giudizio della Commissione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR Lombardia. Ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado, ritenendo non adeguatamente individuati né la violazione di specifici criteri di valutazione né il difetto di istruttoria. Ha inoltre affermato che, secondo il costante orientamento della Sezione, il voto numerico è sufficiente a esternare le ragioni del giudizio della Commissione nell'esame di abilitazione alla professione forense. Il dispositivo dispone tuttavia la sospensione di ogni ulteriore attività procedimentale fino alla definizione del merito del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in favore del Ministero della Giustizia in euro 1.500, oltre oneri e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare, proposto dal Ministero contro l'ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • Nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, il voto numerico attribuito dalla Commissione è, in linea generale, sufficiente a esternare le ragioni del giudizio valutativo, senza necessità di una motivazione ulteriore, salvo che siano specificamente dedotti e dimostrati vizi ulteriori.
  • La censura relativa al giudizio della Commissione non può fondarsi sulla mera contestazione del voto numerico: occorre individuare quali criteri concreti siano stati violati o disattesi e spiegare in che modo il giudizio sia affetto da difetto di istruttoria.
  • In sede cautelare, l'accoglimento della domanda richiede l'individuazione concreta degli elementi dai quali deriverebbero la violazione dei criteri di valutazione o il difetto di istruttoria; una motivazione giudiziale generica su tali profili non è sufficiente a sostenere la misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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