Sentenza n. 15904/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della determina dirigenziale del 17 marzo 2023 con cui il Dirigente Scolastico ha disposto che il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente cessa di produrre i suoi effetti a far data dal 18/03/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevando che la rinuncia depositata non era rituale perché non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Ha quindi dichiarato l’improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Spese e onorari compensati.
Atto impugnato: determina dirigenziale del 17 marzo 2023 che disponeva la cessazione degli effetti del contratto di lavoro a tempo determinato dal 18 marzo 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente ha impugnato la determina del dirigente scolastico che disponeva la cessazione anticipata degli effetti del suo contratto di lavoro a tempo determinato a partire dal 18 marzo 2023. Il testo non riporta i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In data 1° luglio 2026 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
in assenza di ritualità della rinuncia al ricorso, la quale non è stata notificata alle altre parti “almeno dieci giorni prima dell'udienza” (art. 84, comma 3, c.p.a.)
La rinuncia al ricorso è rituale se notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza, non può determinare l'estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
può in ogni caso essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso (art. 84, comma 4, c.p.a.)
Anche quando la rinuncia non è rituale, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso se è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; se tale requisito manca, la rinuncia non è rituale.
- L’irritualità della rinuncia non impedisce al giudice di dichiarare comunque l’improcedibilità del ricorso quando risulti sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
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