Sentenza n. 504/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento rigetto visto di ingresso di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti ed in particolare della revoca del nulla osta al lavoro P-FG/L/Q/2023 -OMISSIS- ivi richiamata per relationem.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, fondato sulla revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti per l'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, chiamato in Italia da un'impresa individuale nell'ambito del decreto flussi 2023, aveva ottenuto il nulla osta al lavoro dalla Prefettura, poi trasmesso all'autorità consolare, ma si è visto negare il visto perché il nulla osta era stato revocato dallo Sportello unico per l'immigrazione. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della l. 241/1990, dell'art. 24, comma 12, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. In particolare, ha lamentato la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, la mancata notifica a lui della revoca del nulla osta — notificata soltanto al datore di lavoro — e l'inattendibilità della valutazione sull'impresa, osservando che altre domande presentate dallo stesso datore di lavoro erano state accolte.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata. Ha ritenuto che l'amministrazione competente al rilascio del visto conservi il potere di verificare l'effettività della finalità del soggiorno e l'idoneità della documentazione prodotta, anche dopo il rilascio del nulla osta. Tale valutazione è caratterizzata da ampia discrezionalità ed è sindacabile soltanto dall'esterno, in presenza di macroscopiche abnormità logiche. Nel caso concreto, il diniego era fondato sul richiamo alla revoca del nulla osta, a sua volta collegata agli accertamenti dell'Ispettorato del lavoro e alla ritenuta inaffidabilità dell'impresa invitante; la motivazione è stata considerata non manifestamente irragionevole e sorretta da adeguata istruttoria, sicché sono state respinte le censure di contraddittorietà, carenza istruttoria, travisamento e difetto dei presupposti. La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata respinta perché, ratione temporis, la violazione dell'art. 10-bis rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: considerato il contenuto sostanziale del diniego e le risultanze istruttorie, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. È stata inoltre negata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza della pretesa e della mancata dimostrazione dei presupposti previsti dalla disciplina richiamata. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, (…), consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (…)
La disposizione consente all'amministrazione, nel procedimento di rilascio del visto, di verificare che lo scopo dichiarato del soggiorno sia effettivo e adeguatamente documentato.
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73
Per le istanze relative al decreto flussi, il nulla osta può essere rilasciato anche prima dell'acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi; il successivo accertamento di tali motivi comporta la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso.
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
Sono richiamati quali disposizioni concernenti gli elementi ostativi rilevanti per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto.
artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente li ha invocati per contestare il difetto di motivazione, la mancata partecipazione procedimentale e l'omesso preavviso di rigetto; la censura relativa all'art. 10-bis è stata ritenuta non invalidante alla luce dell'art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Nella versione applicabile ratione temporis, la violazione dell'art. 10-bis è stata considerata una violazione procedimentale non invalidante quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 24, comma 12, d.lgs. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione decisiva.
art. 122 d.P.R. 115/2002
l’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione
La domanda di patrocinio deve consentire una valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa; il beneficio può essere negato quando la domanda giudiziale risulti manifestamente infondata.
art. 119, comma 1, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale requisito ulteriore per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, relativo al regolare soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto oggetto del processo.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso, l'autorità amministrativa può verificare autonomamente l'effettività dello scopo dichiarato del soggiorno e l'idoneità della documentazione prodotta, anche quando sia stato precedentemente rilasciato un nulla osta al lavoro.
- La valutazione amministrativa sull'effettività dello scopo del viaggio e sull'affidabilità della documentazione è caratterizzata da ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per la presenza di dati manifestamente irragionevoli o di macroscopiche abnormità logiche.
- Il sopravvenuto accertamento di motivi ostativi relativi alla posizione del datore di lavoro o alle condizioni per l'ingresso può giustificare la revoca del nulla osta e il conseguente diniego del visto, purché il provvedimento sia fondato su risultanze istruttorie richiamate nella motivazione e non manifestamente irragionevoli.
- Per la disciplina applicabile ratione temporis, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del diniego quando, alla luce del contenuto sostanziale del provvedimento e delle risultanze istruttorie, l'amministrazione dimostri che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
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