Sentenza del 20/05/2016 n. 3199 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - Agevolazioni ed esenzioni - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prova fornita dal contribuente è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che la parte dei locali interessata dall’attività produceva rifiuti speciali. Di conseguenza, tale superficie non era soggetta a TARSU e il Comune non poteva esigere il tributo relativo a essa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha sostenuto che la superficie interessata dall’attività produceva rifiuti speciali e, pertanto, non era soggetta alla TARSU ai sensi dell’art. 62, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993. L’art. 62, comma 1, stabilisce una presunzione legale di assoggettamento al tributo per l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, ma tale presunzione può essere superata dimostrando che una determinata area è stabilmente destinata a un uso che non produce rifiuti urbani oppure produce rifiuti speciali.
Norme richiamate
Art. 62, comma 1, D. Lgs. n. 507/1993
L'imposizione è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.
La norma introduce una presunzione legale di assoggettamento alla TARSU per i locali e le aree occupati o detenuti, indipendentemente dall’uso concreto, salvo prova contraria.
Art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 507/1993
Consente di escludere dalla tassazione le aree stabilmente destinate a usi che non comportano produzione di rifiuti, purché tale destinazione sia provata.
Art. 62, comma 3, D. Lgs. n. 507/1993
Esclude dalla TARSU, alle condizioni previste, le superfici in cui si producono rifiuti speciali, il cui smaltimento non rientra nel servizio comunale ordinario.
Massime di principio
- La mera occupazione o detenzione di un locale fa presumere l’assoggettamento alla TARSU, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando la specifica destinazione delle superfici.
- L’esenzione o esclusione non riguarda automaticamente l’intero immobile: deve essere provato che determinate aree siano stabilmente destinate alla produzione di rifiuti speciali o a usi privi di produzione di rifiuti.
- L’onere della prova grava sul contribuente, che deve fornire elementi concreti e verificabili sulla destinazione dei locali e sulla tipologia di rifiuti prodotti.
- Quando è dimostrata la produzione di rifiuti speciali non gestiti dal servizio comunale, la relativa superficie non può essere assoggettata alla TARSU.
- La prova deve riguardare una destinazione stabile e non meramente occasionale dell’area; dichiarazioni generiche o riferite all’attività nel suo complesso possono non essere sufficienti.
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