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Sentenza

Sentenza n. 1044/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1342/2024 passata in giudicato, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’erogazione dell’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. È stata quindi chiesta l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento del comando giudiziale e ha ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.000,00 oltre interessi di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 200,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di ottenere l’attuazione, mediante il giudizio di ottemperanza, delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • d.P.R. 115/2002

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso eventualmente dovuto al commissario ad acta, da porsi a carico dell’amministrazione intimata.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando imponga alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di facere o di pagamento.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando siano provati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato; in mancanza di elementi idonei a comprovare l’esecuzione, il giudice ordina l’adempimento specifico dell’obbligo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine ultimativo per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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