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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23608/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente ATA in servizio presso un istituto tecnico-commerciale pubblico ha chiesto l'accertamento del diritto al godimento di due giorni di ferie, sostenendo che non fosse legittima l'imputazione a ferie delle giornate di chiusura prefestiva del 7 e del 30 aprile 2012. In via ulteriore, aveva anche lamentato la mancata attribuzione di tre ore di recupero per la partecipazione a un seminario di formazione del 23 marzo 2012, ma tale profilo non risulta poi coltivato espressamente in cassazione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che il piano delle attività del dirigente scolastico consentisse di coprire le ore non lavorate con ferie, festività soppresse o recupero di prestazioni aggiuntive già maturate; aveva inoltre escluso che fosse possibile imputare a recupero prestazioni aggiuntive future o straordinari non ancora autorizzati. Quanto al seminario, aveva rilevato la mancanza di tempestiva richiesta/autorizzazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 53 del CCNL comparto scuola 2006-2009 e al piano delle attività 2011-2012, si è denunciata una falsa interpretazione del piano, sostenendo che non fosse attribuito al dirigente il potere di scegliere unilateralmente quale forma di copertura applicare e che il recupero non fosse limitato a ore già maturate; con il secondo, sempre ex art. 360 n. 3 c.p.c., si è dedotta la violazione dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 36 Cost., assumendo che la fruizione forzata e frazionata delle ferie fosse illegittima perché eccessivamente rimessa all'interesse datoriale e contraria al contemperamento degli interessi del lavoratore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a una diversa lettura di un atto amministrativo (il piano delle attività), senza denunciare la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., e senza spiegare in modo specifico la violazione dell'art. 53 CCNL; ha ritenuto inoltre consolidata la lettura del merito secondo cui il recupero di prestazioni aggiuntive può riguardare solo ore già effettivamente maturate. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che la fissazione del periodo di ferie spetta al datore di lavoro, nel rispetto delle esigenze del lavoratore e dei vincoli collettivi, e che nel caso concreto l'imputazione a ferie delle due giornate prefestive, collegate a festività immediatamente successive, era una modalità legittima e coerente con la funzione di riposo. È stato altresì affermato che il frazionamento di due sole giornate è consentito dal CCNL. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere usato per ottenere una semplice rivalutazione del merito o una lettura alternativa dell'atto scrutinato dal giudice di merito.

  • art. 53 CCNL comparto scuola 2006-2009

    La norma disciplina il piano delle attività del personale ATA e, nel sistema organizzativo delineato, legittima l'adozione di misure di gestione degli orari e delle chiusure prefestive tramite il piano delle attività.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione di un atto negoziale o assimilato può essere censurata solo se si denuncia la violazione dei canoni ermeneutici; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contenuto dell'atto.

  • art. 2109 c.c.

    La fissazione del periodo di ferie spetta al datore di lavoro, che deve contemperare le esigenze dell'impresa/organizzazione con quelle del lavoratore e con gli eventuali limiti della contrattazione collettiva.

  • art. 36 Cost.

    La disciplina delle ferie deve assicurare la funzione di riposo e recupero delle energie, ma non esclude il potere datoriale di collocazione, se esercitato in modo coerente con tale finalità.

  • art. 13 CCNL comparto scuola 2006-2009

    «compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto»

    Il frazionamento delle ferie è consentito; la previsione collettiva non deroga al potere datoriale di organizzazione e non impedisce l'imputazione di singole giornate di ferie, purché restino rispettati i turni e il minimo di continuità nel periodo estivo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto organizzativo interno o comunque di un atto a contenuto amministrativo non può essere proposta in cassazione come mera richiesta di una diversa lettura del suo contenuto: occorre dedurre specificamente la violazione dei criteri giuridici applicabili alla sua interpretazione.
  • In materia di ferie del personale subordinato, la collocazione del periodo feriale spetta in via definitiva al datore di lavoro, che deve bilanciare le esigenze organizzative con quelle del lavoratore; la contrattazione collettiva può disciplinare i limiti e le modalità del frazionamento, ma non elimina tale potere organizzativo se non in presenza di una previsione espressa.
  • Il datore di lavoro può imputare a ferie giornate di chiusura prefestiva quando ciò sia coerente con l'assetto organizzativo e con la funzione di riposo delle ferie, specie se la collocazione è vicina a festività e l'incidenza sul monte ferie è contenuta.
  • Il recupero di prestazioni aggiuntive o straordinari può operare solo in relazione ad ore già effettivamente maturate o comunque già eseguite; non è consentito configurare in via anticipata un recupero su prestazioni future ancora inesistenti.
  • La deduzione di violazione di legge non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione del fatto o un diverso apprezzamento della convenienza organizzativa della soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpreseImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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