Cassazione Civile, Ordinanza n. 23036/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006 nei confronti della contribuente, rettificando gli imponibili dichiarati in relazione a una cessione di azienda indicata in atto per euro 77.474,00, rispetto alla quale era stata dichiarata una plusvalenza di euro 37.200,00; l'Ufficio riteneva invece dovuta la plusvalenza sull'intero valore di cessione. Inoltre accertava induttivamente maggiori ricavi non dichiarati per euro 47.992,00, applicando una percentuale di ricarico ritenuta più attendibile di quella usata dalla contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso per vizio di motivazione dell'atto; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva con il primo motivo la violazione dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 36 e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione solo apparente. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 86 TUIR e degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, ma tale censura restava subordinata all'esito del primo motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi nulla per error in procedendo, perché la decisione non esponeva in modo percepibile il fondamento della pronuncia, non riportava i motivi di appello né il contenuto dell'avviso di accertamento e non consentiva il controllo sul percorso logico seguito dal giudice regionale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la sua violazione, quando la motivazione sia solo apparente, determina nullità della decisione come error in procedendo.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la carenza o apparenza della motivazione comporta nullità.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
La decisione di appello deve confrontarsi con i motivi di gravame; l'omesso esame o la mancata esplicitazione del confronto con le censure rende la motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come vizio denunciato in cassazione per la violazione delle norme sulla motivazione e sul contenuto della sentenza.
art. 86 TUIR
Norma invocata nel secondo motivo in tema di plusvalenza da cessione d'azienda; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata nel secondo motivo in tema di accertamento induttivo dei ricavi; il relativo esame è assorbito.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata nel secondo motivo in tema di accertamento IVA/ricostruzione induttiva; il relativo esame è assorbito.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende controllabile il ragionamento decisorio, lasciando all'interprete il compito di integrarlo con congetture.
- Nel giudizio di appello, specie in materia tributaria, il giudice deve confrontare in modo comprensibile le ragioni dell'atto impugnato con i motivi di gravame e con gli elementi di fatto rilevanti; un'affermazione generica o apodittica non basta a integrare una motivazione valida.
- Quando il ricorso è accolto per un vizio che impone la cassazione della sentenza impugnata, i motivi ulteriori che dipendono dalla stessa decisione possono restare assorbiti senza esame nel merito.
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