Cassazione Civile, Ordinanza n. 29936/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società di leasing aveva acquistato nel 2007 un immobile sito in Roma, concedendolo poi in locazione finanziaria a un terzo; al momento della registrazione dell’atto di compravendita aveva fruito dell’agevolazione fiscale prevista per i trasferimenti di immobili inseriti in piani di recupero edilizio, con imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2010, l’Ufficio ha notificato avviso di liquidazione recuperando l’imposta sostitutiva prevista per i contratti di leasing immobiliare in corso al 1° gennaio 2011 e applicando le sanzioni per omesso versamento. La contribuente ha impugnato l’avviso sostenendo, con il primo motivo, che l’agevolazione fiscale originaria dovesse continuare a operare anche rispetto alla nuova imposta sostitutiva, per asserita omogeneità tra compravendita e leasing traslativo e per mancata abrogazione espressa della norma di favore; con il secondo motivo ha denunciato la mancata disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che l’agevolazione relativa ai trasferimenti immobiliari in piani di recupero riguarda gli atti traslativi della proprietà, come compravendita e permuta, mentre l’imposta sostitutiva introdotta dalla legge di stabilità 2010 disciplina autonomamente tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso al 1° gennaio 2011, senza eccezioni per i casi in cui l’immobile sia stato originariamente acquistato con agevolazioni o sia oggetto di leasing traslativo. Ha inoltre escluso l’obiettiva incertezza normativa, ritenendo il quadro normativo sufficientemente chiaro e quindi non giustificata la disapplicazione delle sanzioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 16, L. 220/2010
"In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212"
Introduce un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso al 1° gennaio 2011, con applicazione generale e senza esclusioni per pregresse agevolazioni sulla compravendita dell’immobile.
art. 5 L. 168/1982
"ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa"
La norma agevolativa si riferisce ai trasferimenti immobiliari in senso proprio, quindi agli atti traslativi della proprietà, e non è estensibile in via analogica al leasing immobiliare.
art. 25 L. 457/1978
Richiamato solo per individuare la zona di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico in cui era situato l’immobile.
art. 3 L. 212/2000
Il legislatore del 2010 deroga espressamente al principio di irretroattività per assoggettare all’imposta sostitutiva anche i contratti già in corso alla data del 1° gennaio 2011.
art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997
Richiamato in tema di esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa; la Corte ne circoscrive l’applicazione ai casi di reale e inevitabile incertezza oggettiva.
art. 8 D.Lgs. 546/1992
Richiamato quale base per la disapplicazione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa.
art. 10 L. 212/2000
Richiamato a fondamento della tutela del contribuente; la Corte afferma che nella specie non ricorreva un’incertezza oggettiva idonea a escludere le sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per censurare la violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
- L’agevolazione prevista per i trasferimenti immobiliari non si applica automaticamente a rapporti di leasing immobiliare, poiché compravendita e locazione finanziaria sono negozi strutturalmente e funzionalmente diversi.
- Quando una disposizione fiscale sopravvenuta prevede espressamente l’applicazione a tutti i contratti in corso alla data indicata, essa opera anche rispetto a rapporti sorti prima, senza necessità di ulteriori esclusioni non previste dal testo.
- La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa presuppone un’incertezza oggettiva, inevitabile e non superabile con un corretto percorso interpretativo; non basta la mera opinabilità della tesi del contribuente.
- L’incertezza normativa oggettiva va accertata dal giudice sulla base di indici sintomatici concreti; se la disciplina è chiara nei suoi presupposti applicativi, le sanzioni restano dovute.
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