Cassazione Penale, Sentenza n. 9108/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 18/01/2024 ritenendolo tardivo. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 585 cod.proc.pen., comma 1-bis (introdotto dall'art. 33 comma 1 lett. f del D.Lvo 150/2022), perché essendo stato giudicato in assenza il termine ordinario di impugnazione (15 giorni dalla lettura del dispositivo e della motivazione) deve essere aumentato di ulteriori 15 giorni; inoltre era stata conferita procura speciale ad impugnare dopo la sentenza e l'appello era stato notificato nei termini così calcolati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per celebrare il giudizio. La Corte ha ricostruito che l'imputato era assente per l'intero corso del giudizio di primo grado, che la normativa relativa al comma 1-bis era già in vigore alla data della sentenza di primo grado (30/12/2022), e che la Corte di appello aveva errato nel computo dei termini attribuendo soltanto 15 giorni senza aggiungere i successivi 15 giorni previsti per il difensore dell'imputato giudicato in assenza.
Norme richiamate
art. 585 cod.proc.pen., comma 1-bis
I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza
La disposizione estende di 15 giorni il termine ordinario di impugnazione per il difensore dell'imputato giudicato in assenza, con la ratio di consentire maggiore tempo per riflettere e per il rilascio di procura speciale. Va applicata alle impugnazioni dirette contro sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022.
art. 33 comma 1 lett. f del D.Lvo 150/2022
Norma che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 585 cod.proc.pen.; la modifica è entrata in vigore il 30/12/2022 e si applica alle sentenze pronunciate successivamente a tale data.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, al termine ordinario di impugnazione (15 giorni dalla lettura del dispositivo e della motivazione) si aggiungono ulteriori 15 giorni per il difensore: il termine complessivo è quindi di 30 giorni nel caso concreto.
- L'estensione di 15 giorni si applica solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della modifica (30/12/2022).
- La regolarità della procura speciale rilasciata dopo la sentenza non preclude l'ammissibilità dell'appello purché la notificazione e gli atti siano effettuati entro il termine così incrementato.
- La Corte d'appello che dichiara tardiva un'impugnazione deve verificare preliminarmente se opera l'aumento del termine previsto dall'art. 585 comma 1-bis quando l'imputato sia stato giudicato in assenza; un errore nel calcolo del termine può comportare l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità e la rinnovazione del giudizio di appello.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe documentare l'assenza del cliente nel processo di primo grado e allegare tempestivamente la procura speciale, oltre a chiedere esplicita valutazione del computo dei termini da parte della Corte.
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