Cassazione Penale, Sentenza n. 23921/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena, con denuncia di violazione dell'art. 168 n. 2 cod. pen. e di una "discrepanza" tra la richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice dell'esecuzione. Il ricorso lamentava che il giudice avrebbe deciso in termini diversi rispetto all'istanza del PM, senza però specificare le ragioni della violazione né indicare quale fosse l'effettivo oggetto della richiesta del PM che sarebbe stata equivocata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il motivo era generico e non spiegava le ragioni della presunta violazione né indicava l'oggetto della richiesta del PM. Ha confermato che la revoca era correttamente fondata sull'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., essendosi verificata, nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, una condanna per delitto anteriormente commesso con pena che supera il limite previsto dall'art. 163 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo i principi richiamati dalla Corte Cost.), per mancanza di elementi che escludessero la colpa nella causazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena quando, nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, intervenga condanna per delitto anteriormente commesso che dia luogo a pena che eccede il limite stabilito dalla norma richiamata (collegata all'art. 163 c.p.). La Corte ha ritenuto che questo caso fosse verificato.
art. 163 cod. pen.
Fornisce il parametro/limite di pena rilevante ai fini della revoca del beneficio; la Corte ha considerato che la successiva condanna abbia superato il limite previsto da questa disposizione, giustificando la revoca ai sensi dell'art. 168 n. 2.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di ricorso dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale disposizione per imporre la somma di euro 3.000.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Principio interpretato: per escludere la colpa che giustifichi l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende è necessario dimostrare elementi concreti escludenti la colpa. In mancanza di tali elementi la somma può essere disposta.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione le ragioni della doglianza e gli specifici errori di diritto o di fatto: censure generiche o non motivate portano all'inammissibilità.
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.2 c.p. si verifica quando, entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, interviene una condanna per delitto anteriormente commesso con pena che supera il limite previsto dall'art.163 c.p.; in tali casi la revoca è legittima.
- Se si contesta che il giudice abbia deciso diversamente rispetto alla richiesta del pubblico ministero, nel ricorso occorre descrivere esattamente quale fosse la richiesta e in quale modo la decisione sia difforme o illegittima; l'indicazione vaga di una "discrepanza" è insufficiente.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare effetti economici sfavorevoli: spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo prova che escluda la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
- Per evitare la condanna alla Cassa delle ammende è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di colpa nel predisporre un ricorso intempestivo, generico o infondato.
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