Sentenza n. 926/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 9 agosto 2024 relativa al rimborso dei costi per dispositivi di protezione individuale e dei maggiori costi connessi alla riduzione del fatturato durante l’emergenza COVID-19
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato sulla propria istanza del 9 agosto 2024, con la quale aveva chiesto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e dei costi collegati al minore fatturato registrato negli anni 2020-2022. La ricorrente ha dedotto di avere adeguato la struttura agli standard imposti durante l’emergenza pandemica e di avere sostenuto costi aggiuntivi non remunerati. Ha richiamato, in particolare, l’art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020 e l’art. 19-novies d.l. n. 137/2020, nonché la disciplina dell’art. 4 d.l. n. 34/2020, sostenendo l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di esaminare l’istanza e di adottare una decisione. La Regione Calabria ha sostenuto l’inesistenza di un obbligo di provvedere. L’ASP di Cosenza e il Commissario ad Acta hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la competenza spettasse esclusivamente alla Regione; il Commissario ha inoltre dedotto l’inammissibilità del ricorso per l’assenza di un obbligo giuridico a provvedere, prospettando che la normativa attribuisse alle Regioni una mera facoltà di riconoscere maggiorazioni tariffarie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’ASP di Cosenza e del Commissario ad Acta, poiché l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua nelle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, i soggetti chiamati a valutare l’opportunità di riconoscere la remunerazione della specifica funzione assistenziale per i maggiori costi dell’emergenza COVID-19 e gli incrementi tariffari per le prestazioni rese a pazienti COVID-19. La legittimazione passiva è stata quindi riconosciuta alla sola Regione Calabria. Nel merito, il Collegio ha distinto tra la discrezionalità della Regione circa il riconoscimento concreto del ristoro e l’obbligo, comunque esistente, di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. La posizione della struttura sanitaria è stata qualificata come interesse legittimo, poiché la soddisfazione della pretesa economica dipende dall’intermediazione del potere amministrativo. L’art. 4 d.l. n. 34/2020 attribuisce infatti alla Regione un potere discrezionale, ma non consente l’inerzia. Anche qualora l’amministrazione ritenga insussistenti i presupposti per il rimborso o ravvisi ragioni ostative, deve adottare una decisione espressa, eventualmente in forma semplificata, secondo la disciplina generale dell’art. 2 l. n. 241/1990. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento e ha ordinato alla Regione Calabria di riscontrare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con provvedimento scritto adeguatamente motivato sull’applicazione dell’art. 4 d.l. n. 34/2020. La Regione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con l’ASP e il Commissario ad Acta.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
in materia di “silenzio” il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020
possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Individua nelle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, il soggetto competente a valutare il riconoscimento della remunerazione per la specifica funzione assistenziale connessa ai maggiori costi dell’emergenza COVID-19 e degli eventuali incrementi tariffari. Pur attribuendo un potere discrezionale sul riconoscimento del beneficio, impone l’esercizio del potere mediante un procedimento e una decisione espressa.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l’adozione di un provvedimento espresso
L’amministrazione non può mantenere una condotta meramente inerte; deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche semplificato quando ricorrano le ipotesi previste dalla legge.
art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020
equiparato le strutture come quella da lei gestita ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture di dispositivi di protezione individuale
È richiamato quale fondamento dell’equiparazione delle strutture sanitarie interessate ai presidi ospedalieri per l’accesso prioritario alle forniture di dispositivi di protezione individuale durante l’emergenza.
art. 19-novies d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020
ha espressamente previsto misure di sostegno per le strutture private accreditate
È richiamato quale disposizione istitutiva di misure di sostegno per agevolare l’acquisizione tempestiva di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medicali destinati a prevenire il contagio.
Massime di principio
- Quando una disposizione attribuisce alla Regione il potere discrezionale di valutare il riconoscimento di ristori o maggiorazioni tariffarie a favore di strutture sanitarie accreditate, la discrezionalità riguarda il contenuto della decisione, ma non esclude l’obbligo di avviare e concludere il procedimento a fronte di un’istanza del privato.
- La struttura sanitaria privata che chieda alla Regione il riconoscimento di rimborsi o maggiorazioni tariffarie fondati sulla disciplina emergenziale vanta una posizione di interesse legittimo, quando la soddisfazione della pretesa economica dipenda dall’intermediazione del potere amministrativo regionale.
- L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ritenga che la domanda sia infondata, inammissibile o priva dei presupposti sostanziali: essa deve adottare un provvedimento espresso, eventualmente redatto in forma semplificata, anziché mantenere un comportamento inerte.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la Regione è l’amministrazione legittimata passivamente rispetto alle istanze concernenti la valutazione del riconoscimento dei maggiori costi e degli incrementi tariffari previsti dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020; l’ASP e il Commissario ad Acta non sono legittimati passivi se la normativa attribuisce esclusivamente alla Regione il relativo potere decisionale.
- La complessità e la novità della disciplina emergenziale non eliminano l’obbligo dell’amministrazione di adottare una decisione espressa e motivata, positiva o negativa, sulle istanze presentate dagli operatori sanitari interessati.
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