Adunanza generale n. 1750/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di d.P.C.m. recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al d.P.R. 19 maggio 2010, n. 95
Esito
La questione giuridica
Il Ministero ha chiesto il parere sullo schema di regolamento che adegua la propria organizzazione alle modifiche introdotte dall’articolo 1 della legge 19 gennaio 2026, n. 11, in particolare per centralizzare presso una nuova struttura le domande di cittadinanza presentate da maggiorenni residenti all’estero. Lo schema istituisce il Servizio per la cittadinanza dei residenti all’estero, ne definisce le competenze e le relazioni con le strutture ministeriali esistenti, aggiorna la dotazione organica, sopprime cinque incarichi dirigenziali non generali di consulenza, studio e ricerca e disciplina la transizione al nuovo assetto, la cui operatività è prevista dal 1° gennaio 2029. La Sezione ha esaminato anche la base legale e il procedimento di adozione, la natura dei concerti ministeriali, l’esenzione dall’AIR, l’opportunità del monitoraggio ex post, la copertura finanziaria e alcuni aspetti di coordinamento, transizione e drafting.
Il parere
Il parere è favorevole nei sensi della motivazione, con rilievi e indicazioni di adeguamento. La Sezione riconosce che la procedura semplificata in forma di d.P.C.m. e il potere regolamentare trovano base diretta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 11/2026; invita tuttavia il Ministero a non promuovere in futuro nuove procedure regolamentari semplificate per l’organizzazione ministeriale, in considerazione della preferenza sistematica per il regolamento governativo ordinario emanato con d.P.R. Quanto ai concerti, considera corretta la delega di firma del Ministro per la pubblica amministrazione e richiama l’esigenza che il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze abbia natura sostanziale e non meramente formale; preso atto della recente circolare della Presidenza del Consiglio, non formula su questo punto rilievi ostativi. Ritiene formalmente corretta l’esenzione dall’AIR, ma segnala che l’organizzazione ministeriale può incidere sui cittadini e che, in particolare, gli oneri della procedura cartacea e dell’eventuale esternalizzazione del servizio non sono stati adeguatamente valutati. Reputa quindi opportuno inserire una clausola di monitoraggio ex post, volta a raccogliere dati, verificare costi ed effetti e valutare l’adeguatezza dell’assetto, compresa la scelta del supporto cartaceo e l’eventuale imputazione dei costi all’utenza. Sul contenuto dello schema, chiede di chiarire nella relazione illustrativa e nel regolamento la ripartizione delle competenze tra il nuovo Servizio e la Direzione generale per i servizi ai cittadini all’estero e le politiche migratorie, nonché le modalità di coordinamento tra le strutture. Rileva che non è precisato se i cinque incarichi dirigenziali non generali soppressi siano vacanti o coperti e invita a chiarirne la sorte, anche nella disciplina transitoria e nell’individuazione delle nuove posizioni. Raccomanda inoltre che l’attuazione assicuri la piena operatività degli uffici e la continuità delle funzioni. Sul piano finanziario, rinvia alla verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato e ritiene correttamente attestata la neutralità finanziaria. In materia di tecnica normativa, chiede di menzionare nel preambolo e nell’explicit il controllo preventivo della Corte dei conti, di espungere la novella superflua relativa al solo segno d’interpunzione e di integrare il preambolo con il riferimento completo al d.P.R. n. 95/2010 e successive modificazioni.
Osservazioni
Procedura semplificata e fonte regolamentare
Pur riconoscendo che la procedura in forma di d.P.C.m. è prevista direttamente dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 11/2026, la Sezione invita il Ministero a non farsi promotore in futuro di iniziative pre-legislative che introducano percorsi regolamentari semplificati per l’organizzazione ministeriale, auspicando il ricorso alla fonte ordinaria del regolamento governativo.
Concerti ministeriali
Il concerto è atto di rilievo politico e sostanziale, di competenza del Ministro, e deve esprimere un’effettiva compartecipazione alla decisione. La delega di firma è ammissibile se preceduta dalla necessaria investitura del funzionario; una formula meramente “d’ordine” non esprime di per sé tale partecipazione sostanziale. La Sezione richiama la circolare del 2 settembre 2026 e, alla luce di essa, non formula rilievi ostativi.
AIR, evidenze e impatti sugli utenti
L’esenzione dall’AIR è formalmente conforme all’articolo 6, comma 1, lettera h), del d.P.C.M. n. 169/2017. La Sezione richiama però l’opportunità di riconsiderare l’esenzione per i regolamenti di organizzazione ministeriale e rileva che non sono stati adeguatamente valutati gli effetti sui cittadini, inclusi gli oneri connessi alla spedizione cartacea e all’eventuale esternalizzazione di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande. Suggerisce di basare la valutazione su evidenze quantitative relative anche al numero dei potenziali destinatari.
Monitoraggio ex post e clausola di valutazione
È opportuno inserire nel regolamento una clausola di monitoraggio del nuovo assetto organizzativo, quale valutazione a posteriori delle soluzioni adottate. Il monitoraggio dovrebbe aggiornare dati e informazioni, misurare adeguatezza, costi ed effetti e consentire di valutare eventuali modifiche alla disciplina, anche primaria, alla modalità di presentazione cartacea e alla scelta di porre sull’utenza gli oneri dell’eventuale esternalizzazione.
Art. 1, comma 1, lettere b) e c) - Riparto delle competenze e coordinamento
La relazione illustrativa deve chiarire l’impatto della modifica delle competenze della Direzione generale per i servizi ai cittadini all’estero e le politiche migratorie. Il regolamento deve definire in modo chiaro le competenze assegnate al nuovo Servizio rispetto a quelle mantenute dalla Direzione generale e indicare termini e modalità di coordinamento tra le strutture dirigenziali generali. Il rilievo riguarda anche il trasferimento al nuovo Servizio delle competenze sul contenzioso in materia di cittadinanza.
Art. 1, comma 1, lettere d) ed e) - Soppressione degli incarichi
Le relazioni non chiariscono se i cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale soppressi siano vacanti oppure coperti. In quest’ultimo caso la soppressione potrebbe determinare la decadenza dei titolari; l’esatta individuazione delle posizioni deve essere effettuata in sede di attuazione.
Art. 1, comma 2 - Disposizione transitoria
In sede transitoria il Ministero può esplicitare, oltre alla decorrenza dei nuovi incarichi, la sorte delle cinque posizioni dirigenziali non generali soppresse, qualora siano in tutto o in parte coperte.
Attuazione e continuità delle funzioni
È auspicabile che in sede attuativa siano delineati adeguatamente gli adempimenti necessari alla piena operatività degli uffici e sia assicurato lo svolgimento continuativo delle funzioni ministeriali.
Preambolo ed explicit - Controllo preventivo della Corte dei conti
Poiché il regolamento è un atto normativo a rilevanza esterna soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, occorre menzionare il relativo adempimento sia nel preambolo sia nell’explicit.
Art. 1, comma 1, lettera a), punti 1.1 e 1.2 - Drafting
Poiché la lettera e) è sostituita integralmente, la modifica separata del solo segno d’interpunzione è superflua e deve essere espunta.
Preambolo - Riferimento al d.P.R. n. 95/2010
Si suggerisce di integrare il preambolo con il riferimento al d.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero, e successive modificazioni e integrazioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 19 gennaio 2026, n. 11
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 19 gennaio 2026, n.11, l’approvazione del regolamento di organizzazione avviene con procedura semplificata e con la forma del d.P.C.m. espressamente prevista dalla disposizione sopra richiamata della legge n. 11/2026.
La disposizione costituisce la base legale diretta del potere regolamentare esercitato con d.P.C.m. e della procedura semplificata applicata allo schema.
art. 17, commi 2 e 4-bis, l. 23 agosto 1988, n. 400
Il paradigma normativo ed il conseguente potere regolamentare deriva direttamente all’articolo. Il provvedimento, dunque, è coerente a specifiche disposizioni di legge. Tuttavia, come in più occasioni osservato dalla Sezione, la procedura semplificata prevista dalla norma primaria in esame, s’inscrive ”in una ormai consolidata linea di tendenza che, incidendo sul complessivo sistema delle fonti, registra una sostanziale fuga del procedimento ordinario stabilito dall’art. 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988 e dall’art. 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, i quali prevedono regolamenti governativi di delegificazione, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”.
La Sezione distingue la legittimità dello specifico procedimento semplificato, autorizzato dalla legge n. 11/2026, dalla preferenza sistematica per il procedimento ordinario di regolamento governativo di delegificazione, da seguire in futuro per l’organizzazione ministeriale.
art. 4 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Il paradigma normativo ed il conseguente potere regolamentare deriva direttamente all’articolo. Il provvedimento, dunque, è coerente a specifiche disposizioni di legge. Tuttavia, come in più occasioni osservato dalla Sezione, la procedura semplificata prevista dalla norma primaria in esame, s’inscrive ”in una ormai consolidata linea di tendenza che, incidendo sul complessivo sistema delle fonti, registra una sostanziale fuga del procedimento ordinario stabilito dall’art. 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988 e dall’art. 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, i quali prevedono regolamenti governativi di delegificazione, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”.
La disposizione è richiamata quale parte del procedimento ordinario di adozione dei regolamenti governativi di organizzazione ministeriale, in contrapposizione alla procedura semplificata autorizzata dalla legge speciale.
art. 6, comma 1, lett. h), d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169
Anche in relazione all’esenzione dall’AIR, il procedimento seguito dall’Amministrazione proponente risulta corretto sulla base di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. h), del d.P.C.M. 15 settembre 2017 n. 169.
La disposizione consente, nel caso in esame, l’esenzione dall’AIR; la Sezione ritiene pertanto formalmente corretto il procedimento, pur segnalando l’opportunità di valutare gli impatti e di considerare in generale una revisione dell’esenzione per i regolamenti di organizzazione.
art. 14, comma 4, l. 28 novembre 2005, n. 246
Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della citata legge n. 246/2005, <<la verifica dell’impatto della regolamentazione (V.I.R.) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni>>.
La VIR comporta una valutazione anche periodica del raggiungimento delle finalità e una stima dei costi e degli effetti della regolazione su cittadini, imprese e amministrazioni; la Sezione ne trae fondamento per raccomandare il monitoraggio del nuovo assetto.
art. 2, comma 5, d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169
L’obiettivo assegnato alla V.I.R. d’altra parte - come espressamente prevede l’articolo 2, comma 5, del dPCm 15 settembre 2017, n. 169 (“Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”) - è quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo basato sull’evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all’efficacia e all’efficienza di norme vigenti di impatto significativo, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione.
La VIR deve fornire una valutazione trasparente ed empiricamente fondata dell’utilità, efficacia ed efficienza delle norme, orientando eventuali conferme o correzioni; ciò giustifica una clausola di monitoraggio che consenta anche di rivedere la disciplina.
art. 10, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71
In particolare, l’articolo 1 della citata legge 19 gennaio 2026, n.11, sostituisce l’articolo 10, rubricato “Cittadinanza italiana”, del decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71 recante “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari” e prevede che le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all’estero siano presentate direttamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso un ufficio di livello dirigenziale generale appositamente istituito.
La disciplina individua il nuovo modello di trattazione centralizzata presso il MAECI delle domande di cittadinanza dei maggiorenni residenti all’estero; le competenze del nuovo Servizio sono riprese nello schema regolamentare.
art. 10, comma 3, d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dalla l. 19 gennaio 2026, n. 11
Il comma 3 del nuovo articolo 10 prevede che le domande sopra richiamate siano inviate al Maeci esclusivamente tramite servizio postale - in deroga a quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - e che siano corredate dalla documentazione cartacea originale e dalla prova del versamento dei diritti consolari. La disposizione prevede anche che il Maeci possa affidare a operatori specializzati, in conformità con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, con oneri a carico dell’utente, servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e della relativa documentazione nonché ogni ulteriore attività propedeutica alla trattazione e definizione delle stesse.
La norma stabilisce la presentazione postale con documentazione cartacea originale e consente l’esternalizzazione di attività di gestione documentale con oneri a carico dell’utente; questi elementi rendono necessario valutare i costi e gli impatti sull’utenza, anche tramite monitoraggio.
art. 3, comma 1, lett. c), l. 14 gennaio 1994, n. 20
La Sezione evidenzia che rientrando il Regolamento all’esame nel novero degli “atti normativi a rilevanza esterna” per i quali sussiste – ai sensi non meno dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che dell’articolo 17, comma 4 della citata legge n. 400 – il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con obbligo di sottoposizione al visto ed alla registrazione, del relativo adempimento, va operata menzione sia nel preambolo che nell’explicit.
Il regolamento, quale atto normativo a rilevanza esterna, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e il relativo adempimento deve essere menzionato nel preambolo e nell’explicit.
art. 17, comma 4, l. 23 agosto 1988, n. 400
La Sezione evidenzia che rientrando il Regolamento all’esame nel novero degli “atti normativi a rilevanza esterna” per i quali sussiste – ai sensi non meno dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che dell’articolo 17, comma 4 della citata legge n. 400 – il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con obbligo di sottoposizione al visto ed alla registrazione, del relativo adempimento, va operata menzione sia nel preambolo che nell’explicit.
La norma è richiamata quale ulteriore fondamento del controllo preventivo della Corte dei conti sui regolamenti a rilevanza esterna e dell’esigenza di darne conto nel testo.
Massime di principio
- Quando una legge speciale autorizza l’adozione di un regolamento organizzativo con procedura semplificata e forma di d.P.C.m., tale procedura costituisce la base legale dello specifico intervento; resta tuttavia preferibile, per il futuro, ricondurre l’organizzazione ministeriale al procedimento ordinario del regolamento governativo emanato con d.P.R.
- Il concerto ministeriale è un atto politico e sostanziale che implica un’effettiva compartecipazione alla formazione della decisione e una valutazione concreta degli interessi pubblici coinvolti; la delega di firma è possibile se il funzionario è stato previamente investito, mentre un assenso meramente formale non sostituisce il concerto.
- L’esenzione dall’AIR può essere corretta in base alla disciplina vigente senza escludere l’opportunità di valutare gli impatti concreti della riorganizzazione, soprattutto quando le modalità organizzative producono effetti o oneri per cittadini e imprese.
- Quando l’AIR non è stata svolta e la disciplina può produrre effetti significativi, è opportuno prevedere un monitoraggio ex post basato su dati empirici, volto a verificare costi, efficacia e adeguatezza delle soluzioni e a orientare eventuali modifiche normative.
- Nei regolamenti di riorganizzazione, il trasferimento o la riallocazione di competenze tra strutture deve essere definito con chiarezza, precisando attribuzioni e modalità di coordinamento, così da evitare sovrapposizioni e assicurare la continuità delle funzioni.
- Se la riorganizzazione sopprime incarichi che potrebbero essere coperti, la disciplina attuativa e transitoria deve chiarire la sorte dei titolari e coordinare la decorrenza delle nuove strutture con la soppressione e l’istituzione delle posizioni.
Riorganizzazione del MAECI per la gestione delle domande di cittadinanza dall’estero
Il parere riguarda lo schema di d.P.C.m. che modifica il regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (d.P.R. n. 95/2010), in attuazione della legge n. 11/2026. L’intervento istituisce una struttura centrale per le domande di cittadinanza presentate da maggiorenni residenti all’estero e adegua competenze, organici e assetto degli uffici.
Base legale e procedimento
L’articolo 1, comma 3, della legge n. 11/2026 prevede che l’adeguamento del regolamento organizzativo sia adottato con d.P.C.m., previo parere del Consiglio di Stato. La Sezione riconosce quindi la base legale dello specifico procedimento, ma osserva che il ricorso a procedure semplificate si discosta dal modello ordinario di regolamento governativo di delegificazione previsto dall’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400/1988 e dall’articolo 4 del d.lgs. n. 300/1999. Richiamando precedenti pareri, invita il Ministero a non promuovere in futuro ulteriori iniziative di semplificazione regolamentare in materia di organizzazione ministeriale e auspica il ricorso stabile alla fonte ordinaria.
La documentazione trasmessa comprende la relazione al Ministro, lo schema, la relazione tecnica vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, la relazione illustrativa, i concerti, l’ATN, la dichiarazione di esclusione dall’AIR, l’informativa sindacale e l’attestazione dell’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri. La delega di firma del Ministro per la pubblica amministrazione è distinta dalla formula “d’ordine del Ministro” utilizzata per il concerto del MEF. La Sezione ribadisce che il concerto deve essere sostanziale e comportare effettiva compartecipazione alla decisione; richiama la circolare del 2 settembre 2026 e non formula rilievi ostativi sul procedimento, auspicando che le indicazioni della circolare siano seguite in futuro.
AIR e valutazione degli effetti
L’esclusione dall’AIR è ritenuta formalmente corretta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), del d.P.C.M. n. 169/2017. La Sezione segnala tuttavia che le riorganizzazioni ministeriali, attraverso la distribuzione di funzioni e competenze, possono incidere sui cittadini e che l’esenzione dall’AIR meriterebbe una riflessione più ampia. L’amministrazione potrebbe inoltre redigere volontariamente l’AIR nei casi in cui l’intervento abbia effetti significativi non rigidamente predeterminati dalla legge.
Nel caso in esame non risultano adeguatamente considerate le ricadute della procedura basata sulla spedizione cartacea, né i possibili costi per l’utenza derivanti dall’esternalizzazione dei servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione. La relazione illustrativa non valuta tali impatti e l’ATN dà conto dell’assenza di ulteriori elaborazioni statistiche, rinviando ai dati già utilizzati per la legge primaria. La Sezione richiama la necessità di evidenze quantitative, anche sul numero dei destinatari potenziali.
Monitoraggio del nuovo assetto
Poiché gli impatti economici dell’eventuale esternalizzazione non hanno limiti o parametri definiti e non sono stati preventivamente quantificati, la Sezione ritiene opportuno introdurre una clausola di monitoraggio ex post, sul modello dell’evaluation clause richiamata nel parere. La VIR, secondo l’articolo 14, comma 4, della legge n. 246/2005 e l’articolo 2, comma 5, del d.P.C.m. n. 169/2017, deve basarsi su un percorso trasparente ed empirico per valutare il raggiungimento delle finalità, i costi, gli effetti, l’utilità e l’efficienza della disciplina.
Il monitoraggio dovrebbe verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative e amministrative e consentire, se necessario, di rivedere anche la disciplina primaria, la scelta della presentazione esclusivamente cartacea e la previsione che gli oneri dell’eventuale esternalizzazione siano a carico dell’utenza. La Sezione segnala in particolare il rischio che siano trasferiti agli utenti costi di digitalizzazione e archiviazione collegati alla scelta legislativa della documentazione originale cartacea.
Contenuto organizzativo dello schema
Lo schema, composto da un articolo unico, modifica il d.P.R. n. 95/2010 in attuazione della legge n. 11/2026 e delle modifiche all’articolo 10 del d.lgs. n. 71/2011. La legge prevede che le domande di cittadinanza dei maggiorenni residenti all’estero siano presentate direttamente al MAECI presso un ufficio dirigenziale generale appositamente istituito. Le domande devono essere inviate per posta, con documentazione cartacea originale e prova del pagamento dei diritti consolari; il Ministero può affidare a operatori specializzati, con oneri a carico dell’utente e nel rispetto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, le attività di gestione documentale e quelle preparatorie.
Lo schema istituisce il Servizio per la cittadinanza dei residenti all’estero, operativo dal 1° gennaio 2029, e gli attribuisce la trattazione centralizzata delle domande. Il capo e il vice capo sono individuati tra il personale dirigenziale di prima fascia; al vice capo sono estese le funzioni vicarie, previste per i casi di assenza del titolare e senza effetti finanziari secondo la relazione tecnica.
La modifica delle competenze della Direzione generale per i servizi ai cittadini all’estero e le politiche migratorie è presentata come coordinamento con il nuovo Servizio. La Sezione chiede però di chiarire nella relazione illustrativa gli effetti della modifica e di precisare nel regolamento quali competenze siano attribuite al Servizio, quali restino alla Direzione generale e come debba svolgersi il coordinamento. Il nuovo Servizio riceverà inoltre competenze di supporto agli uffici all’estero, da esercitare d’intesa con la Direzione generale, e competenze sul contenzioso in materia di cittadinanza, oggi assegnate a un altro Servizio ministeriale.
Organici, soppressioni e transizione
La legge n. 11/2026 incrementa la dotazione organica del MAECI di due dirigenti generali, trenta funzionari e cinquantacinque assistenti e aumenta il numero degli uffici dirigenziali generali e non generali, disponendo anche la soppressione di cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale. Lo schema aggiorna la tabella organica, tenendo conto anche degli incrementi disposti dalla legge n. 197/2022 e dalla legge n. 199/2025 per il personale diplomatico. La Sezione rinvia alla verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato quanto alla copertura e alla neutralità finanziaria.
Le relazioni non chiariscono se i cinque incarichi soppressi siano vacanti o coperti; la soppressione di posizioni coperte potrebbe incidere sui titolari. La Sezione invita a individuare con precisione le posizioni e a chiarire, anche nella disposizione transitoria, la sorte degli incarichi eventualmente coperti e la decorrenza delle nuove posizioni. L’operatività del nuovo assetto è differita al 1° gennaio 2029 per consentire la costituzione della struttura e l’organizzazione del sistema di ricezione postale. In sede attuativa dovranno essere predisposti gli adempimenti necessari a garantire la piena operatività degli uffici e la continuità delle funzioni ministeriali.
Tecnica normativa e conclusione
La Sezione osserva che il regolamento, quale atto normativo a rilevanza esterna, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti; il relativo adempimento deve essere menzionato nel preambolo e nell’explicit. Sul drafting, considera superflua la modifica autonoma del segno d’interpunzione, poiché la lettera cui essa si riferisce è sostituita integralmente, e ne chiede l’eliminazione. Suggerisce inoltre di integrare il preambolo con il riferimento completo al d.P.R. n. 95/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Il parere conclusivo è favorevole nei sensi della motivazione.
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