Adunanza generale n. 1779/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
schema di decreto legislativo recante “Disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto legislativo recante la disciplina delle funzioni, dei compiti e del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha sottoposto al parere lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della legge delega 4 aprile 2025, n. 42, relativo all'ordinamento, alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al rapporto di impiego del relativo personale. Dopo il parere interlocutorio n. 1692 del 15 settembre 2026, che aveva rilevato carenze procedimentali e dell'AIR e formulato osservazioni e richieste di chiarimenti, il Ministero ha trasmesso il parere della Conferenza unificata, una versione modificata dello schema e chiarimenti. La Sezione ha quindi esaminato, tra l'altro, l'adeguatezza dell'istruttoria e dell'analisi di impatto; la disciplina dei concorsi, dei requisiti e delle progressioni di carriera, delle sedi e dei percorsi formativi; l'inquadramento del personale e le fonti attuative; le modifiche al d.lgs. n. 139 del 2006 in materia di funzioni, soccorso pubblico, prevenzione incendi, dati, ambiente e vigilanza aeroportuale; il rispetto della delega, del riparto di competenze e delle regole di drafting.
Il parere
La Sezione esprime parere favorevole soltanto con le condizioni e le osservazioni indicate in motivazione. Riconosce il recepimento di diversi rilievi del parere interlocutorio e delle condizioni della Conferenza unificata, ma considera persistenti criticità che condizionano il giudizio favorevole: occorre eliminare la locuzione ridondante dell'art. 78, comma 3; uniformare e chiarire l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza; rendere obbligatorio il vincolo di permanenza quinquennale per i concorsi territoriali e mantenere il periodo minimo di permanenza nella prima sede; eliminare l'inciso «per qualsiasi motivo» nelle disposizioni sulle assenze dai corsi; distinguere e razionalizzare le cause di dimissione dai corsi; limitare e qualificare correttamente i rinvii a decreti attuativi, distinguendo gli atti regolamentari dai provvedimenti amministrativi; giustificare e conformare alla disciplina generale l'esclusività delle procedure interne di progressione, assicurando l'accesso dall'esterno nei limiti di legge; chiarire il presupposto dei concorsi pubblici residuali e coordinare le relative disposizioni; correggere le qualifiche di conferma in ruolo; subordinare l'inquadramento nelle qualifiche di vicedirigente allo scrutinio comparativo e ai corsi richiesti; non rinnovare senza giustificazione concorsi straordinari temporanei esauriti; coordinare termini transitori, provvedimenti attuativi e disposizioni del d.lgs. n. 217 del 2005; modificare l'inquadramento del personale AIB; subordinare gli incarichi a esperti esterni ai requisiti dell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001; espungere le innovazioni in materia di certificazione e prevenzione incendi non sorrette dalla delega; rendere immediato l'accesso ai dati e alle immagini e garantirne la condivisione con le strutture di protezione civile; preservare il riparto di competenze e il coordinamento nel soccorso pubblico, eliminare la modifica relativa alla vigilanza aeroportuale e la disposizione sul danno ambientale; completare la clausola per le autonomie speciali. Le condizioni sono espressamente indicate ai §§ 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 27 (ultima parte), 29, 32, 35, 36, 38, 39, 41 e 43; se non recepite, comportano un giudizio parzialmente negativo sui punti interessati. Restano inoltre osservazioni non condizionanti su rinvii normativi, definizione delle funzioni e fungibilità, disciplina dei corsi, inquadramenti, termini di efficacia e coordinamento redazionale. Il parere non approva senza riserve lo schema e non decide un ricorso.
Osservazioni
Art. 78, comma 3 - Qualifiche di polizia giudiziaria
È condizionante l'espunzione della locuzione «ed alle specifiche competenze svolte», rimasta nel testo nonostante il coordinamento delle disposizioni sulle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.
Artt. 136 e 149; art. 241, comma 7 - Agente di pubblica sicurezza
È condizionante la soppressione della locuzione «nell'esercizio delle proprie funzioni» nelle disposizioni indicate, così che l'attribuzione della qualifica sia regolata in modo uniforme dal rinvio all'art. 8, comma 1, della legge n. 1570 del 1941.
Art. 4, comma 3 - Mansioni di autista e patente C1
Il rilievo sulla previsione della patente C1 quale requisito del bando è superato alla luce delle ragioni illustrate dall'amministrazione. È però condizionante chiarire che l'obbligo di svolgere prioritariamente mansioni di autista riguarda solo i vincitori del concorso il cui bando prevedeva quel requisito; è suggerita una formulazione espressa in tal senso.
Art. 5, comma 1, lettera g), e rinvii analoghi - Requisiti generali
Si suggerisce di indicare puntualmente le fonti cui rinviano le disposizioni sui requisiti generali, formulando un rinvio mobile al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. L'indicazione è estesa ai rinvii generici degli artt. 19, 28, 29, 47, 81, 99, 108, 117, 122, 137, 145 e 162.
Concorsi su base territoriale - Presupposto territoriale
Il presupposto per bandire un concorso territoriale deve essere la rilevante carenza di organico nell'ambito territoriale di destinazione dei vincitori, non l'indeterminata scopertura di posti di un concorso nazionale. Il rilievo si estende agli artt. 81, comma 4, 137, comma 7, 145, comma 10 e 162, comma 6.
Art. 201 - Permanenza nella sede di prima assegnazione
È condizionante rendere obbligatoria, e non facoltativa, la previsione del vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione per i concorsi su base territoriale.
Art. 6, comma 3 - Permanenza nella prima sede
È condizionante il mantenimento del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione dopo la formazione. La Sezione richiama il pregiudizio alla funzionalità del servizio che può derivare dall'eliminazione del vincolo, introdotto nel 2018 anche in conformità all'art. 35, comma 5-bis, d.lgs. n. 165 del 2001.
Assenze dai corsi - Inciso «per qualsiasi motivo»
È condizionante l'eliminazione dell'inciso «per qualsiasi motivo», che ha portata assoluta ma risulta incoerente con le successive eccezioni. Si considera condivisibile la previsione per gravi infermità che impediscano la frequenza, suggerendo di riferire l'infermità al singolare.
Dimissioni ed espulsione dai corsi - Cause e terminologia
Permangono ridondanze e sovrapposizioni tra mancato superamento degli esami, mancato giudizio di idoneità e mancato conseguimento degli obiettivi formativi. Si richiede, con valore condizionante, una semplificazione sostanziale e un'uniformazione delle disposizioni in tutti gli articoli indicati, eliminando fattispecie prive di autonoma portata.
Artt. 4, 11, 18, 78-80, 87-89, 96-98 e 107 - Funzioni e fungibilità
Si ribadisce l'opportunità di definire e attribuire le funzioni, propriamente le mansioni, del personale, preferibilmente in forma di elenco. Per alcune qualifiche occorre inoltre precisare limiti e casi di esclusione della fungibilità, sia tra personale della stessa qualifica sia tra qualifiche diverse. Per omogeneità, si suggerisce di sostituire anche nell'art. 4 il riferimento al «margine di iniziativa e di discrezionalità» con quello all'autonomia compatibile con le direttive ricevute.
Rinvii a decreti del Capo del Dipartimento - Natura e forma degli atti
È condizionante limitare i rinvii a fonti attuative a quanto strettamente necessario e distinguere gli atti amministrativi, anche generali, dagli atti aventi natura regolamentare, per i quali è necessaria la forma del decreto ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988. Il rilievo riguarda gli articoli elencati al § 16.
Artt. 19, 61, 99, 150 e 232 - Accesso dall'esterno e progressioni riservate
È condizionante superare l'esclusione generalizzata del concorso esterno e giustificare con elementi specifici l'eventuale valorizzazione esclusiva dell'esperienza interna. L'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001 impone una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili all'accesso dall'esterno per le progressioni tra le aree; è possibile un concorso pubblico con riserva, non una procedura integralmente riservata. Il rilievo si estende ai concorsi straordinari dell'art. 232; si invita a valutare anche gli artt. 44 e 186.
Art. 19 e disposizioni analoghe - Presupposto del concorso residuale
La formula dell'art. 19, comma 7, collega il concorso pubblico residuale all'insufficienza delle domande di assegnazione delle sedi presentate all'esito dello scrutinio, non all'insufficienza delle domande di partecipazione allo scrutinio o dei candidati idonei. Occorre coordinare la formulazione con il presupposto effettivamente inteso e correggere le analoghe occorrenze.
Artt. 82 e 109 - Corso e tirocinio
Si suggerisce di uniformare l'art. 109, comma 1, alle modifiche introdotte nell'art. 82, comma 1. Si prende atto del chiarimento secondo cui il personale è iscritto con riserva nel ruolo prima del corso e successivamente confermato, se ne ricorrono i presupposti.
Sostituzione temporanea - Artt. 11, 18, 87-89 e disposizioni analoghe
Si ribadisce l'opportunità di qualificare espressamente come temporanei l'assenza o l'impedimento che consentono la sostituzione del titolare, anche nelle disposizioni analoghe elencate al § 20.
Artt. 13, 91 e 151 - Riammissione e promozione dopo assenza per infermità
Le precisazioni dell'amministrazione non risolvono i dubbi interpretativi sulla promozione con decorrenza giuridica e collocazione in graduatoria in caso di assenza per infermità o malattia. Il rilievo va mantenuto per l'art. 91 ed esteso agli artt. 13 e 151; è inoltre opportuno esplicitare nell'art. 91 che chi ripete il corso deve superare l'esame finale.
Riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali - Impatto e organici
I chiarimenti non superano la carenza di un'analisi prospettica, misurabile e supportata da dati e indicatori sull'impatto della riforma, in particolare sull'ottimizzazione delle funzioni, sugli organici operativi e apicali e sui percorsi di carriera. La relazione deve rendere verificabili le ragioni efficientistiche delle scelte.
Artt. 153 e 163, comma 3 - Conferma in ruolo
È condizionante correggere le disposizioni che prevedono la conferma con qualifica di direttore o direttore medico, anziché vicedirettore, coerentemente con la conservazione di quest'ultima qualifica e senza realizzare un passaggio automatico alla qualifica superiore.
Art. 211 - Modifica delle dotazioni organiche
Si ribadisce l'osservazione redazionale: la disciplina deve evitare che una fonte regolamentare modifichi il decreto legislativo. Il rilievo non riguarda i contenuti della tabella allegata, che resta applicabile fino all'adozione dei regolamenti previsti.
Art. 219, comma 4 - Inquadramento del personale specialista
L'eliminazione della previsione del conseguimento successivo delle certificazioni non risolve il problema: il possesso delle certificazioni e abilitazioni previste deve costituire presupposto per l'inquadramento nelle qualifiche specialistiche.
Artt. 228-230 - Inquadramenti nelle qualifiche vicedirigenziali
È condizionante subordinare l'inquadramento nelle qualifiche di vicedirigente allo scrutinio per merito comparativo e alla frequenza dei corsi richiesti per la promozione. L'amministrazione è inoltre invitata a verificare le divergenze tra i requisiti temporali previsti per l'inquadramento e quelli stabiliti a regime, nonché l'allineamento degli scatti convenzionali.
Art. 232 - Concorsi straordinari e riservati
È condizionante non riprodurre senza giustificazione una disposizione temporanea ed eccezionale già esaurita, che ripropone i problemi relativi all'accesso riservato.
Art. 233 - Disposizioni transitorie
Si invita a correlare il termine triennale di efficacia della nuova disciplina al termine di diciotto mesi per l'adozione degli atti attuativi e a individuare con precisione le disposizioni del d.lgs. n. 217 del 2005 che continuano ad applicarsi, evitando un'elencazione non tassativa introdotta da «in particolare».
Art. 231 - Inquadramento del personale AIB
È condizionante modificare la disposizione sull'inquadramento nella qualifica di vicedirettore antincendio, poiché l'accesso a tale qualifica richiede la laurea e deve avvenire tramite concorso, cui può partecipare anche il personale dei ruoli a esaurimento.
Art. 241 - Direzioni centrali di coordinamento interregionale
Si invita a verificare la collocazione sistematica della disposizione istitutiva e si rileva che l'individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali generali è rimessa alla fonte regolamentare.
Art. 241, comma 7 - Incarichi a esperti esterni
È condizionante prevedere che gli incarichi a esperti esterni siano conferiti solo in presenza di specifiche esigenze non fronteggiabili con personale in servizio e a soggetti con particolare e comprovata specializzazione, richiamando l'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 241, commi 16 e 17 - Certificazione e prevenzione incendi
È condizionante espungere le innovazioni in materia di certificati di prevenzione incendi e di procedure di prevenzione antincendio, inclusa la nuova disciplina dei prodotti non marcati CE, perché non adeguatamente riconducibili ai principi e criteri della delega. La generica finalità di semplificazione non autorizza innovazioni sostanziali in materia di sicurezza né la rimessione alla fonte regolamentare di aspetti essenziali.
Art. 241, comma 24, lettera e) - Incendi boschivi
Si invita a coordinare le espressioni utilizzate per gli incendi boschivi e di vegetazione con le definizioni della legge n. 353 del 2000.
Art. 24, comma 14-bis, d.lgs. n. 139 del 2006 - Dati e immagini
È condizionante sostituire «prioritario» con «immediato» per l'accesso del Corpo ai dati e alle immagini; si rimette alla valutazione dell'amministrazione l'introduzione contestuale di una disciplina che garantisca l'accesso anche alle altre strutture di protezione civile.
Art. 24, commi 2 e 10, d.lgs. n. 139 del 2006 - Coordinamento del soccorso
È condizionante ripristinare nell'art. 24, comma 2, lettera b), l'inciso «fatto salvo quanto previsto dal comma 10» ed eliminare la modifica proposta al comma 10. Va preservato il riparto di competenze e il coordinamento con il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e con le competenze regionali in materia di soccorso sanitario ed elisoccorso.
Art. 24, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 139 del 2006 - Protezione civile
Si suggerisce di richiamare sia gli artt. 10 sia 13 del d.lgs. n. 1 del 2018, in quanto la disposizione previgente è stata ripartita tra entrambe le norme.
Art. 26, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 - Vigilanza aeronautica
È condizionante eliminare la modifica che estende le funzioni del Corpo agli aeroporti di aviazione generale, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici, mantenendo la formulazione vigente, per evitare sovrapposizioni e preservare il quadro di collaborazione e la distinzione delle funzioni tra amministrazioni.
Art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 139 del 2006
I Ministri proponenti e concertanti e le autorità competenti a esprimere l'intesa devono essere indicati nell'articolato.
Art. 24, comma 14-quater, d.lgs. n. 139 del 2006 - Danno ambientale
È condizionante espungere la disposizione che esclude la valutabilità, ai fini del danno ambientale, delle conseguenze delle operazioni di soccorso del Corpo. La norma è superflua se riproduce l'esclusione dell'art. 303 d.lgs. n. 152 del 2006; se invece introduce un'esenzione più ampia, pone dubbi di compatibilità con la delega e con la tutela dell'ambiente e giurisdizionale.
Art. 243-bis - Autonomie speciali
La clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano deve essere completata con il richiamo alle norme di attuazione degli statuti.
Art. 241 - Redazione delle novelle
Si raccomanda una riscrittura dell'articolo, con numerazione conforme alla Circolare e alla Guida del 2001 e valutando la suddivisione delle novelle in più articoli, per rendere più comprensibili le modifiche al d.lgs. n. 139 del 2006.
Norme richiamate
art. 12 l. 4 aprile 2025, n. 42
Non riportata nel testo una proposizione interpretativa testuale riferita specificamente alla disposizione.
La legge costituisce la delega legislativa in attuazione della quale è stato predisposto lo schema; la Sezione verifica che le innovazioni proposte trovino fondamento nei relativi principi e criteri direttivi e rileva che la generica finalità di ottimizzazione e semplificazione non autorizza modifiche estranee all'oggetto della delega.
art. 8 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Non riportata nel testo una proposizione interpretativa testuale riferita specificamente alla disposizione.
Il parere della Conferenza unificata deve essere acquisito previamente quando lo impone la delega; l'omissione ha determinato la richiesta istruttoria interlocutoria.
art. 49, secondo comma, r.d. 21 aprile 1942, n. 444
«non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal Ministero»
I memoriali e i documenti sottoposti al Consiglio di Stato richiedono, di regola, la mediazione ministeriale; la Sezione ammette tuttavia, in via integrativa e non vincolante, contributi di organizzazioni sindacali rappresentative, tenuto conto della loro posizione qualificata e dell'omessa consultazione preventiva.
art. 35, comma 5-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
«il menzionato articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (limitatamente al profilo della sussistenza dell’obbligo di permanenza, e non anche quanto alla durata di essa)»
La disposizione è richiamata a sostegno del mantenimento dell'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione; la Sezione precisa che il richiamo concerne l'esistenza dell'obbligo, non la sua durata.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
«fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree […] avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti»
Per le progressioni tra aree deve restare riservato all'accesso dall'esterno almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili. È consentito un concorso pubblico con riserva, non una procedura integralmente riservata al personale interno.
art. 7, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
«il conferimento di incarichi anche a esperti esterni alla pubblica amministrazione per l’espletamento di particolari compiti tecnici e scientifici o di ricerca specialistica debba avere come presupposto la presenza di “specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio” e deve richiedere che gli esperti siano in possesso di particolari requisiti e di particolare e comprovata specializzazione secondo quanto previsto dalla disciplina di carattere generale di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che dovrebbe essere richiamata»
Gli incarichi esterni sono ammessi solo per esigenze specifiche che non possono essere soddisfatte con personale in servizio e richiedono requisiti e specializzazione comprovata, secondo la disciplina generale.
art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400
«dovendo in tal caso necessariamente assumere la forma di decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988»
Quando il contenuto dell'atto attuativo ha natura regolamentare, esso deve essere adottato nella forma del decreto ministeriale prevista dalla norma; non può essere trattato come un semplice atto amministrativo del Capo del Dipartimento.
art. 57, comma 3, c.p.p.
Non riportata nel testo una proposizione interpretativa testuale riferita specificamente alla disposizione.
La Sezione prende atto del coordinamento delle disposizioni dello schema sulle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria con la disciplina codicistica, espressamente richiamata nel testo modificato.
art. 8, comma 1, l. 27 dicembre 1941, n. 1570
«La Sezione rileva, tuttavia, la permanenza nello schema di due disposizioni (agli articoli 136, comma 1 e 149, comma 1), già specificamente annoverate tra quelle di cui si suggeriva la modifica, che collegano l’attribuzione della qualifica in esame al personale di volta in volta considerato “nell’esercizio delle proprie funzioni”.»
La disposizione è indicata come unica fonte destinata a disciplinare l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale del Corpo. Le ulteriori formulazioni dello schema devono essere uniformate ed evitare condizioni aggiuntive o difformi.
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
«Si suggerisce pertanto di riformulare la lettera g) nei termini che seguono: “gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni”.»
Il rinvio ai requisiti generali per l'accesso ai concorsi deve identificare puntualmente la fonte e operare in modo mobile, così da recepirne le modifiche senza attribuire alle sue disposizioni regolamentari un rango superiore.
art. 303, comma 1, lettera e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
«La parte sesta del presente decreto non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali»
L'esclusione già prevista dalla Parte sesta per le attività svolte in condizioni di necessità e con gli scopi tassativamente indicati rende superflua una disposizione che si limiti a riprodurne l'ambito. Un'esenzione più ampia per ogni attività del Corpo porrebbe dubbi di compatibilità con la delega e con la tutela dell'ambiente e giurisdizionale.
art. 303, comma 1, lettera e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
«La parte sesta del presente decreto non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali»
La disposizione individua un'esclusione circoscritta della Parte sesta del d.lgs. n. 152 del 2006; non offre base per escludere in via generale la valutabilità del danno ambientale derivante da qualsiasi attività del Corpo.
art. 10, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
Non riportata nel testo una proposizione interpretativa testuale riferita specificamente alla disposizione.
La norma è richiamata nello schema, come reintegrato dall'amministrazione, per individuare i delitti la cui rilevanza nel periodo considerato incide sull'attribuzione degli scatti convenzionali.
art. 57, comma 3, c.p.p.
Non riportata nel testo una proposizione interpretativa testuale riferita specificamente alla disposizione.
La Sezione approva il coordinamento delle disposizioni sulle qualifiche di polizia giudiziaria con la norma codicistica, senza svolgere ulteriori interpretazioni del suo contenuto.
Massime di principio
- Nell'esercizio di una delega legislativa, una finalità generica di semplificazione o ottimizzazione non consente di introdurre innovazioni sostanziali estranee ai principi e criteri direttivi; le scelte che incidono su ambiti regolati e su soggetti esterni devono trovare uno specifico fondamento nella delega.
- Per le progressioni tra aree nella pubblica amministrazione, la procedura non può essere integralmente riservata al personale interno quando la disciplina generale impone una quota minima di posizioni destinata all'accesso dall'esterno; l'esperienza interna, da sola e senza adeguate ragioni specifiche, non giustifica l'esclusione generalizzata del concorso esterno.
- Quando un decreto legislativo rinvia ad atti attuativi, occorre contenere i rinvii allo stretto necessario e distinguere la natura regolamentare da quella amministrativa dell'atto: gli atti aventi contenuto regolamentare devono essere adottati nella forma prevista dall'art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988.
- Gli incarichi a esperti esterni alla pubblica amministrazione richiedono esigenze specifiche non soddisfacibili con personale in servizio e il possesso di particolare e comprovata specializzazione, nel rispetto della disciplina generale dell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001.
- Un concorso su base territoriale deve essere collegato a una carenza di organico effettivamente riferibile al territorio di destinazione; una generica scopertura nell'ambito di un concorso nazionale non dimostra, di per sé, tale collegamento.
- Le disposizioni che incidono sul riparto di competenze e sul coordinamento tra amministrazioni e organismi di soccorso devono preservare gli equilibri già stabiliti, soprattutto quando la delega non autorizza la redistribuzione delle funzioni e non sia stata svolta una consultazione effettiva dei soggetti interessati.
Schema di decreto legislativo sull'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi riguarda lo schema di decreto legislativo presentato dal Ministero dell'interno in attuazione della legge delega n. 42 del 2025. Il testo riforma funzioni, compiti, ruoli, concorsi, progressioni e rapporto di impiego del personale del Corpo e modifica anche il d.lgs. n. 139 del 2006.
Istruttoria e interlocuzione
La documentazione iniziale comprendeva relazione illustrativa e tecnica, AIR, ATN e concerti ministeriali. La Sezione aveva rilevato l'omessa acquisizione preventiva del parere della Conferenza unificata previsto dalla delega, l'inadeguatezza dell'AIR per carenza di dati quantitativi e indicatori e l'omessa consultazione dei soggetti interessati. Con il parere interlocutorio n. 1692 del 15 settembre 2026 aveva richiesto integrazioni e chiarimenti. Il Ministero ha poi trasmesso il parere della Conferenza unificata n. 112/CU, modifiche allo schema e una relazione illustrativa aggiornata.
La Sezione ammette di considerare, per completezza istruttoria, contributi di organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale, pur in assenza delle ordinarie modalità di trasmissione ministeriale; esclude invece osservazioni personali e informali di soggetti privi di posizione qualificata.
Concorsi, requisiti e assegnazione delle sedi
La Sezione supera il rilievo sulla possibilità di richiedere la patente C1 in singoli bandi, in ragione delle esigenze di guida dei mezzi pesanti e delle giustificazioni fornite dall'amministrazione. Chiede però di chiarire che le mansioni prioritarie di autista riguardano solo i vincitori dei concorsi nei cui bandi la patente C1 è requisito.
I requisiti generali per la partecipazione ai concorsi devono essere collegati con rinvio puntuale e mobile al d.P.R. n. 487 del 1994, evitando rinvii generici. I concorsi territoriali devono rispondere a una carenza di organico del territorio di destinazione; la scopertura di posti nell'ambito di un concorso nazionale non basta a dimostrare tale collegamento. Per i concorsi territoriali il bando deve obbligatoriamente prevedere il vincolo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione. La Sezione ribadisce inoltre la necessità di mantenere il periodo minimo di permanenza nella prima sede successivo alla formazione, richiamando l'esigenza di continuità e funzionalità del servizio e l'art. 35, comma 5-bis, d.lgs. n. 165 del 2001.
Corsi di formazione e progressioni
Le disposizioni sulle assenze dai corsi devono essere coordinate: l'inciso «per qualsiasi motivo» va espunto perché assoluto e incoerente con le eccezioni previste. È condivisa la previsione di ammissione al corso successivo in caso di gravi infermità che impediscano la frequenza, ma si suggerisce di riferirsi all'infermità al singolare. Le cause di dimissione o espulsione dai corsi devono essere semplificate, eliminando sovrapposizioni tra mancato superamento degli esami, giudizio di non idoneità e mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
La Sezione ritiene insufficiente la giustificazione delle procedure di progressione integralmente riservate al personale interno. Richiama l'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, che riserva almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili all'accesso dall'esterno nelle progressioni tra aree. L'esperienza maturata nell'amministrazione non basta, senza dati e ragioni specifiche, a dimostrare l'impossibilità di reclutare professionalità adeguate all'esterno. Il rilievo interessa, tra gli altri, gli accessi disciplinati dagli artt. 19, 61, 99, 150 e 232.
La formulazione dell'art. 19, comma 7, deve inoltre distinguere l'insufficienza delle domande di assegnazione delle sedi, presentate dopo lo scrutinio, dall'insufficienza delle domande di partecipazione o dei candidati idonei. La stessa coerenza è richiesta per le disposizioni analoghe.
Funzioni, rinvii e assetti dei ruoli
La Sezione ritiene opportuno descrivere con maggiore precisione le mansioni e le funzioni dei diversi ruoli e chiarire l'ambito della fungibilità tra qualifiche. Per alcune disposizioni, la fungibilità non è sufficientemente spiegata e occorre definirne limiti e casi di esclusione. I rinvii a decreti del Capo del Dipartimento vanno ridotti allo stretto necessario e va distinta la natura regolamentare degli atti dalla natura amministrativa: se il contenuto è regolamentare è necessaria la forma del decreto ministeriale prevista dall'art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988.
Sono inoltre richiesti coordinamenti sulle sostituzioni temporanee, sulle assenze e riammissioni ai corsi e sulla conferma in ruolo. In particolare, gli artt. 153 e 163 devono riferirsi alla conferma nella qualifica di vicedirettore, coerentemente con la conservazione di tale qualifica, evitando un passaggio automatico alla qualifica superiore. Per il personale specialista, le certificazioni e abilitazioni previste devono costituire presupposto dell'inquadramento. L'inquadramento nelle qualifiche di vicedirigente deve avvenire mediante scrutinio per merito comparativo e frequenza dei corsi previsti per la promozione. Devono essere verificati anche i disallineamenti tra i requisiti temporali a regime e quelli transitori di inquadramento.
La norma sui concorsi straordinari dell'art. 232 non può riprodurre senza giustificazione una disciplina temporanea ed eccezionale ormai esaurita. L'art. 233 deve coordinare il termine di efficacia della riforma con quello per l'adozione degli atti attuativi e individuare con precisione le disposizioni del d.lgs. n. 217 del 2005 che restano applicabili. Per l'inquadramento del personale AIB, l'accesso alla qualifica di vicedirettore antincendio deve rispettare i requisiti di laurea e concorso.
La Sezione giudica inoltre insufficiente l'analisi dell'impatto della revisione dei ruoli direttivi e dirigenziali: l'amministrazione deve supportare con dati e indicatori le scelte sugli organici, sui percorsi di carriera e sull'efficientamento delle funzioni operative.
Modifiche al d.lgs. n. 139 del 2006
Gli incarichi a esperti esterni devono rispettare i presupposti dell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001: esigenze specifiche non soddisfabili con personale in servizio e particolare e comprovata specializzazione. La Sezione ritiene invece non adeguatamente fondate nella delega le modifiche che eliminano riferimenti alla certificazione antincendio e introducono una nuova disciplina delle procedure di prevenzione, in particolare per i prodotti non marcati CE. La generica finalità di semplificazione non consente di innovare in modo sostanziale la disciplina della sicurezza né di rimettere alla fonte regolamentare aspetti essenziali.
Le definizioni relative agli incendi boschivi devono essere coordinate con la legge n. 353 del 2000. La disposizione sull'accesso a immagini e dati deve prevedere un accesso «immediato» e disciplinare la condivisione con le altre strutture di protezione civile. La Sezione chiede di preservare il riparto di competenze nel soccorso pubblico, ripristinando la clausola che fa salvo l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 139 del 2006 e rimuovendo la modifica che incide su tale equilibrio. Suggerisce inoltre di richiamare sia gli artt. 10 sia 13 del d.lgs. n. 1 del 2018.
È condizionata l'eliminazione della modifica che estende le funzioni del Corpo alla vigilanza su aeroporti di aviazione generale, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici, in modo da preservare il quadro di collaborazione e la distinzione di funzioni con le altre amministrazioni. La clausola che esclude la valutabilità del danno ambientale derivante dalle operazioni di soccorso deve essere espunta: è superflua se riproduce l'esclusione già contemplata dall'art. 303 d.lgs. n. 152 del 2006 e, se più ampia, solleva dubbi di compatibilità con la delega e con la tutela ambientale e giurisdizionale.
Esito e condizioni
Il parere è reso con osservazioni e condizioni. Le condizioni, elencate dalla Sezione ai §§ 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 27 (ultima parte), 29, 32, 35, 36, 38, 39, 41 e 43, richiedono modifiche testuali e, se non recepite, rendono parzialmente negativo il parere sui punti interessati. Le ulteriori osservazioni sono rimesse alla valutazione dell'amministrazione. La Sezione richiede infine di completare la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali con il richiamo alle norme di attuazione degli statuti e di riscrivere l'art. 241 secondo le regole di drafting.
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