Adunanza generale n. 1745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante attuazione dell’art.120-quinquiesdecies, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo dell’art. 120-quinquiesdecies, comma 5, TUB, sull’inadempimento del consumatore nei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di decreto composto da 12 articoli, riformulato dopo il parere n. 1536/2020 sul precedente schema. L’esame riguarda la legittimità e la coerenza delle disposizioni attuative con l’art. 120-quinquiesdecies TUB e con i limiti della potestà regolamentare; il recepimento dei rilievi precedenti; la validità del concerto del Ministro della giustizia; l’adeguatezza e l’attualità dell’AIR e dell’istruttoria; nonché, in particolare, le nuove garanzie per il consumatore la cui unica abitazione sia l’immobile dato in garanzia, la gratuità della consulenza, il vincolo per il finanziatore derivante dall’inserimento della clausola, l’estinzione del debito e gli aspetti relativi alla vendita e alla conservazione dell’immobile.
Il parere
La Sezione esprime il parere nei sensi della motivazione, chiedendo integrazioni e modifiche prima della conclusione dell’iter. In primo luogo, il concerto del Ministro della giustizia non può considerarsi intervenuto: pur risultando una sostanziale partecipazione dell’amministrazione alla redazione, la nota è sottoscritta dal Capo di gabinetto e non risulta una delega di firma del Ministro; il concerto deve quindi essere acquisito dall’autorità competente. L’AIR va integrata, chiarendo le ragioni del ritardo di oltre cinque anni rispetto al parere del 2020 e alla consultazione del 2018, l’attualità dell’istruttoria, l’eventuale interlocuzione con la Commissione europea, il periodo cui si riferiscono i dati a giugno 2025, gli impatti sociali e i compiti di attuazione e monitoraggio. Va inoltre introdotta una clausola valutativa per la verifica periodica ex post dell’efficacia, adeguatezza e proporzionalità della disciplina. Quanto all’articolato, la Sezione constata che numerosi rilievi del parere n. 1536/2020 sono stati recepiti, tra cui l’eliminazione di disposizioni eccedenti la potestà regolamentare, la riformulazione delle definizioni e la soppressione di previsioni concernenti rinunce ad azioni, patti sull’onere della prova e divieto di alienazione. Restano tuttavia rilievi puntuali: nell’art. 1 va definito il consulente e va scritto “clausola” in minuscolo; nell’art. 4 va ripristinato il principio della gratuità della consulenza e corretta la preposizione del comma 2, lett. d). Le nuove previsioni sull’assenso del consumatore per l’attivazione della clausola quando l’immobile è la sua unica abitazione richiedono una motivazione e una dimostrazione di compatibilità con l’art. 120-quinquiesdecies TUB, nonché chiarimenti sulla proporzionalità dell’esclusione per immobili di lusso e sulle conseguenze della mancata prestazione del consenso. La Sezione propone inoltre una formulazione dell’art. 6, comma 1, che renda chiaro il vincolo di attivazione della clausola per il finanziatore, prevedendo anche la possibilità per il consumatore di attivarla se il finanziatore non provvede entro un termine; nell’art. 6, comma 5, va uniformata la formulazione dei soggetti contemplati alle lettere h) e i). Per l’art. 10, va chiarito il diverso momento dal quale cessano gli interessi nei casi di vendita e di trasferimento sospensivamente condizionato e sostituita la parola “esdebitazione” con “estinzione”, non ricorrendo qui una procedura concorsuale liquidatoria. Per l’art. 12 si rinnova l’invito a disciplinare almeno indicativamente il possesso dell’immobile, gli oneri di conservazione e il rischio di perimento o deterioramento durante il periodo necessario alla vendita. Il parere non formula un giudizio complessivo di favorevolezza o contrarietà, ma rinvia alle indicazioni e alle integrazioni esposte in motivazione.
Osservazioni
Concerto del Ministro della giustizia
Il concerto richiesto dall’art. 120-quinquiesdecies TUB non risulta validamente intervenuto. La partecipazione sostanziale dell’amministrazione concertante alla redazione non supplisce alla mancanza di riconducibilità dell’atto al Ministro: non risulta una delega di firma al Capo di gabinetto che ha sottoscritto la nota. Il concerto deve pertanto essere acquisito.
AIR e clausola valutativa
L’AIR va integrata, dando conto delle ragioni per cui il nuovo schema è stato trasmesso oltre cinque anni dopo il parere del 2020, dell’attualità dell’istruttoria svolta sulla base della consultazione pubblica del 2018, dell’eventuale interlocuzione con la Commissione europea, del periodo di riferimento dei dati indicati come riferiti a giugno 2025, della stima della platea interessata, degli impatti sociali e della ripartizione delle responsabilità di attuazione e monitoraggio. Va inserita nello schema una clausola valutativa che consenta verifiche periodiche ex post sul raggiungimento delle finalità e sull’adeguatezza, efficacia e proporzionalità della regolazione.
Art. 1 - Definizioni
Va inserita la definizione di “consulente”, individuando i soggetti indicati dall’art. 4, comma 1. Inoltre, in coerenza con la formulazione dell’art. 120-quinquiesdecies TUB e non essendovi specifiche esigenze di enfasi, la parola “Clausola” va scritta in minuscolo nella definizione e in tutte le rubriche e disposizioni.
Art. 4, comma 1 - Gratuità della consulenza
Va ripristinata la locuzione “svolta a titolo gratuito”: l’art. 120-quinquiesdecies, comma 4, TUB stabilisce il principio della gratuità della consulenza quando il contratto di credito contiene la clausola. La sua soppressione non è motivata e non rafforza la tutela del consumatore.
Art. 4, comma 2, lett. d) - Correzione redazionale
Dopo le parole “In conformità” va sostituita la preposizione “di” con la preposizione “a”.
Art. 4, comma 2, lett. f), e art. 6, comma 3 - Unica abitazione del consumatore
La previsione che subordina al consenso del consumatore l’attivazione della clausola quando l’immobile è l’unica abitazione del consumatore e del suo nucleo familiare, nonché l’esclusione prevista per le abitazioni di lusso, richiedono una motivazione e una dimostrazione della compatibilità con l’art. 120-quinquiesdecies TUB. L’Amministrazione deve specificare le ragioni di proporzionalità dell’esclusione, considerato che la clausola produce i medesimi effetti per il consumatore indipendentemente dalle caratteristiche dell’immobile, e chiarire le conseguenze giuridiche della mancata prestazione del consenso, anche con riferimento agli strumenti di recupero del credito utilizzabili dal finanziatore.
Art. 6, comma 1 - Attivazione della clausola
La disposizione va riformulata in modo da rendere univoco che, inserita la clausola nel contratto, il finanziatore è vincolato ai suoi effetti e deve attivarla al ricorrere dei presupposti, salvo i casi previsti dal comma 5. Si suggerisce di premettere “Salvo quanto previsto dal comma 5”, sostituire il punto tra i periodi con un punto e virgola e prevedere che, decorso un termine dal verificarsi dell’inadempimento senza la dichiarazione del finanziatore, il consumatore possa notificargli una propria dichiarazione di avvalimento della clausola.
Art. 6, comma 5, lettere h) e i) - Uniformità dei soggetti
In mancanza di una motivazione per la diversa formulazione, va resa omogenea l’indicazione dei soggetti contemplati alle lettere h) e i), riproducendo nella lettera h) l’individuazione dei soggetti prevista dalla lettera i): consumatore, terzo datore di ipoteca o loro aventi causa.
Art. 10 - Estinzione del debito e decorrenza degli interessi
Va chiarito, nel testo o almeno nella relazione illustrativa, perché nel caso di vendita gli interessi cessano dopo un anno dalla comunicazione della relazione di stima o alla data anteriore di stipula della vendita, mentre nel caso di trasferimento sospensivamente condizionato cessano dopo la comunicazione della relazione di stima. Inoltre, la parola “esdebitazione” va sostituita con “estinzione”: la fattispecie non presuppone una procedura concorsuale liquidatoria né una pluralità di creditori, come invece richiede l’istituto dell’esdebitazione.
Art. 12 - Possesso, conservazione e rischio dell’immobile
Si rinnova l’invito a valutare l’inserimento di almeno un’indicazione sul possesso dell’immobile durante il periodo necessario al perfezionamento della vendita, sugli oneri di conservazione e sulla sopportazione del rischio di perimento o deterioramento, così da evitare che le parti omettano di disciplinare aspetti rilevanti.
Norme richiamate
art. 120-quinquiesdecies, comma 5, d.lgs. 385/1993 (TUB)
Ai fini della verifica della conformità del procedimento seguito rispetto a quanto previsto dalla fonte di rango primario cui si intende dare attuazione, si nota che il citato l’art. 120-quinquiesdecies richiede il “concerto del Ministro della giustizia”.
La disposizione attribuisce al Ministro della giustizia il concerto sul decreto attuativo. L’atto deve risultare riconducibile all’autorità politica, anche mediante una valida delega di firma; la sola sottoscrizione del Capo di gabinetto, in assenza di tale delega, non vale come concerto.
art. 120-quinquiesdecies, commi 3, 4 e 6, d.lgs. 385/1993 (TUB)
La produzione di effetti vincolanti da parte della stessa clausola, una volta inserita nel contratto di credito, non esclude certamente che le parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, possano scegliere - invece di ricorrere alla clausola così come disciplinata dall’art. 120-quinquiesdecies e dal regolamento di attuazione - di conformarla secondo i loro interessi, anche prevedendo casi di rinuncia o di inoperatività, ricorrendo i quali il creditore agisce a garanzia del proprio credito secondo le ordinarie procedure.
L’inserimento della clausola comporta effetti vincolanti per entrambe le parti e, secondo la lettura della Sezione, vincola il finanziatore ad attivarla al ricorrere dei presupposti, salvo i casi di rinuncia o inoperatività convenzionalmente previsti o quelli in cui la legge consente il ricorso alle procedure ordinarie. La disciplina regolamentare deve rispettare la legge e non può introdurre disposizioni prive di adeguata base nel potere attuativo.
art. 120-quinquiesdecies, comma 4, d.lgs. 385/1993 (TUB)
La soppressione della previsione della gratuità della consulenza non solo non risponde all’esigenza di un rafforzamento della tutela del consumatore menzionata nelle citate osservazioni del Ministero della giustizia, ma non pare conforme alla formulazione dell’art. 120-quinquiesdecies, comma 4, TUB, che - nel prevedere che se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore è assistito a titolo gratuito da un consulente al fine di valutarne la convenienza - stabilisce il principio di gratuità della consulenza.
La consulenza prevista quando il contratto contiene la clausola deve essere gratuita per il consumatore; il decreto attuativo deve mantenere espressamente tale garanzia.
art. 14, comma 4, l. 246/2005
L’inserimento di una “clausola valutativa” (c.d. evaluation clause) nello schema, (cfr. Cons. Stato, sez. C., pareri 24 dicembre 2025, n.1485, 21 novembre 2025, n. 1308 e 8 ottobre 2025, n. 1068) consente di disporre di un meccanismo di verifica periodica ex post del “raggiungimento delle finalità” dell’intervento normativo, per acquisire informazioni idonee alla valutazione dell’adeguatezza, dell’efficacia e della proporzionalità della regolazione in esame, in funzione dell’eventuale revisione.
La clausola valutativa permette di verificare periodicamente, dopo l’entrata in vigore, se l’intervento normativo abbia raggiunto le proprie finalità e se la regolazione sia adeguata, efficace e proporzionata, fornendo elementi per eventuali revisioni.
art. 120-quinquies, comma 1, d.lgs. 385/1993 (TUB)
Considerato che l’art. 120-quinquies, comma 1, TUB definisce il servizio di consulenza, ma non il soggetto che lo presta, occorre che, tra le definizioni dell’art. 1, sia inserita quella del consulente, indicando i soggetti individuati nell’art. 4, comma 1.
Poiché la norma primaria definisce il servizio ma non il prestatore, il decreto può e deve identificare in modo espresso, nella sezione delle definizioni, i soggetti qualificati come consulenti ai fini della disciplina attuativa.
art. 34, comma 4, d.lgs. 206/2005
Le clausole del contratto di credito in relazione alle quali risulti comprovata la prestazione dell'attività di assistenza prevista dal presente articolo sono considerate non vessatorie ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto oggetto di trattativa individuale.
La disposizione dello schema, riformulata secondo il parere precedente, qualifica direttamente come oggetto di trattativa individuale le clausole per le quali sia comprovata l’assistenza prevista, evitando il ricorso a una presunzione suscettibile di dubbi applicativi.
art. 278 d.lgs. 14/2019
Il ricorso a quest’ultima parola non è coerente con la formulazione dell’art. 120-quinquiesdecies, comma 3, nonché con la disciplina dell’istituto dell’esdebitazione, come definito dall’art. 278 del d.lgs. n. 14/2019 (“L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”). Esso infatti presuppone la sussistenza una pluralità di creditori e di una procedura concorsuale liquidatoria dell’intero patrimonio, all’esito della quale essi sono rimasti insoddisfatti.
L’esdebitazione, nel significato tecnico dell’art. 278, presuppone una procedura concorsuale liquidatoria e una pluralità di creditori. Non è quindi il termine appropriato per descrivere l’effetto previsto dallo schema, per il quale va usata la nozione di estinzione del debito.
art. 808-ter c.p.c.
Tuttavia, il medesimo parere ha evidenziato che alcune disposizioni dello schema - quali: la disciplina della facoltà di rimettere l’accertamento dell’inadempimento del debitore a un arbitro unico ai sensi dell’articolo 808-ter c.p.c (art. 7, commi 3-6); la disciplina della clausola che consente il versamento dell’eccedenza, rispetto al debito, del ricavato della vendita dell’immobile a soggetti titolari di diritti trascritti o iscritti a carico dell’immobile stesso (art. 9, commi 2 e 3) - pur collocandosi “oltre il limite espressamente assegnato dalla legge” possono ritenersi “adeguatamente” giustificate “in ragione della necessità di completare la disciplina attuativa in modo che l’istituto possa effettivamente funzionare e trovare utile applicazione, potendosi rinvenire la base del potere normativo secondario, in tali casi, in un implicito mandato ricavabile in via di interpretazione estensiva dell’art. 120-quinquiesdecies, commi 3 e 4”.
Il richiamo riguarda la disciplina arbitrale già valutata nel precedente parere: la Sezione ha ritenuto che alcune disposizioni attuative non espressamente dettagliate dalla legge possano essere giustificate, in via estensiva, dall’esigenza di rendere concretamente operativa la disciplina primaria.
art. 2698 c.c.
Diversamente, analoga giustificazione non è stata rinvenuta per le disposizioni circa le facoltà delle parti di prevedere nel contratto di credito: a) che l’atto notarile di riconoscimento dell’inadempimento contenga anche la rinuncia espressa del consumatore e del terzo datore di ipoteca, ove presente, alle azioni relative all’esistenza, alla qualificazione e alla validità del contratto medesimo, nei limiti di quanto consentito da norme inderogabili di legge (punto 20.2. del parere); tale disposizione, di cui all’art. 7, comma 2, dello schema trasmesso il 13 agosto 2020 non è riprodotta nell’art. 7, comma 2, dello schema in esame (“L’inadempimento è riconosciuto, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal consumatore, congiuntamente al terzo datore di ipoteca, ove presente.”); b) “patti relativi all’onere della prova a norma dell’articolo 2698 del codice civile”, di cui all’art. 7, comma 5, dello schema trasmesso il 13 agosto 2020, che, come richiesto nel parere (punto 20.3), è stata espunta dal nuovo schema.
Il parere precedente aveva escluso una sufficiente base per introdurre nel regolamento patti contrattuali sull’onere della prova ai sensi dell’art. 2698 c.c.; la relativa previsione è stata quindi correttamente eliminata dal nuovo schema.
art. 40, comma 2, d.lgs. 385/1993 (TUB)
L’art. 2 (“Ambito di applicazione”) è stato modificato con la soppressione della disposizione contenuta nell’originario comma 2 (“2. L’inserimento della Clausola nel contratto di credito non pregiudica l’applicazione dell’articolo 40, comma 2, TUB e della disciplina generale di cui al libro IV, titolo II, Capo XIV, sezione prima del codice civile”) che consentiva al finanziatore, nonostante l’inserimento della clausola nel contratto di credito, di agire per la risoluzione del contratto stesso, ricorrendone i presupposti.
Il Consiglio dà atto della soppressione della disposizione regolamentare che salvaguardava espressamente l’azione di risoluzione del finanziatore e collega tale soppressione al precedente invito a verificare che la previsione non alterasse l’equilibrio tra recupero dei crediti e tutela del consumatore.
direttiva 2014/17/UE
Si rammenta, che, come evidenziato dal punto 5 del parere, lo scopo principale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 febbraio 2014, n. 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, “è quello di accelerare e semplificare il recupero dei crediti nell’interesse della stabilità del sistema bancario (“enforcing contracts”), rinvenendo risposte al problema delle sofferenze bancarie e alle conseguenti ricadute negative sui requisiti patrimoniali delle banche; scopo, questo, su cui si innesta la necessaria tutela del cliente-consumatore, allo scopo di evitare che l’obiettivo di efficientare il recupero dei crediti insoluti si traduca in una pressione sociale eccessiva sui debitori, in un settore particolarmente delicato e sensibile, qual è quello degli immobili residenziali, tra cui la prima casa di abitazione principale”.
La disciplina europea persegue congiuntamente la rapidità ed efficienza del recupero dei crediti e la tutela del consumatore, evitando che il primo obiettivo si traduca in una pressione sociale eccessiva, specialmente rispetto alla prima casa. Le nuove limitazioni all’attivazione della clausola devono essere esaminate alla luce di questo bilanciamento e della disciplina primaria.
Massime di principio
- Il concerto ministeriale è un atto sostanziale e codecisionale di competenza del Ministro; la partecipazione tecnica dell’amministrazione non basta a perfezionarlo se non risulta l’intervento del Ministro o una valida delega di firma.
- Una clausola contrattuale disciplinata dalla legge e inserita nel contratto produce, secondo la disciplina primaria considerata, effetti vincolanti per entrambe le parti; la fonte regolamentare deve rispettare tale assetto e non può introdurre deroghe o condizioni prive di adeguata base legislativa.
- Quando la legge primaria impone che l’assistenza al consumatore sia prestata a titolo gratuito, il regolamento attuativo deve preservare espressamente la gratuità e non può sopprimerla senza adeguata base normativa.
- L’AIR deve essere attuale, motivata e sufficientemente specifica quanto a destinatari, impatti, dati, attuazione e monitoraggio; una valutazione sociale generica o dati privi di un chiaro periodo di riferimento richiedono integrazione.
- Una clausola valutativa inserita nell’atto normativo consente il monitoraggio periodico ex post del raggiungimento delle finalità e dell’adeguatezza, efficacia e proporzionalità della regolazione, anche in vista di eventuali revisioni.
- Le nozioni tecniche vanno impiegate in modo coerente con il loro significato legale: l’esdebitazione, legata a una procedura concorsuale liquidatoria, non va usata per indicare la semplice estinzione del debito in una fattispecie individuale.
Schema di decreto attuativo sulla clausola marciana nei contratti di credito
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, esamina lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo dell’art. 120-quinquiesdecies, comma 5, TUB. Lo schema, composto da 12 articoli, è stato predisposto dopo il parere n. 1536 del 28 settembre 2020 e disciplina l’inadempimento del consumatore nei contratti di credito relativi a immobili residenziali.
Procedimento e concerto ministeriale
La fonte primaria richiede il concerto del Ministro della giustizia. Sebbene dagli atti risulti una partecipazione sostanziale del Ministero alla redazione, il concerto trasmesso è sottoscritto dal Capo di gabinetto e non risulta una delega di firma del Ministro. La Sezione conclude pertanto che il concerto non può considerarsi intervenuto e deve essere acquisito dall’autorità competente.
AIR, istruttoria e monitoraggio
La documentazione non spiega perché il nuovo schema sia stato presentato oltre cinque anni dopo il parere del 2020, mentre la consultazione pubblica risale al 2018. Considerato il tempo trascorso e i mutamenti potenzialmente intervenuti nel settore immobiliare, va chiarita l’attualità dell’istruttoria. Devono inoltre essere documentati l’eventuale confronto con la Commissione europea menzionato dal Ministero della giustizia, il periodo di riferimento dei dati indicati come aggiornati a giugno 2025, la platea dei soggetti interessati, gli impatti sociali e la distribuzione delle responsabilità di attuazione e monitoraggio. La Sezione condivide il rilievo NUVIR secondo cui la valutazione degli impatti sociali è ancora eccessivamente generica. Chiede quindi l’integrazione dell’AIR e l’inserimento nello schema di una clausola valutativa per verificare periodicamente il raggiungimento delle finalità e l’adeguatezza, l’efficacia e la proporzionalità della disciplina.
Limiti della potestà regolamentare e recepimento del parere precedente
La Sezione richiama il parere n. 1536/2020 e il principio per cui le disposizioni regolamentari devono mantenersi entro i limiti del potere attribuito dalla fonte primaria. Rileva il recepimento di numerosi rilievi: sono state eliminate le previsioni sulla rinuncia del consumatore e del terzo datore di ipoteca ad azioni concernenti il contratto, sui patti relativi all’onere della prova e sul divieto di alienare l’immobile; è stato rimosso l’articolo contenente disposizioni fiscali e sul compenso notarile eccedenti la delega; sono state riformulate le definizioni e alcune disposizioni degli articoli 3, 5, 7, 9 e 11. È stata inoltre eliminata la previsione che salvaguardava espressamente l’azione di risoluzione del finanziatore, in coerenza con la necessità di non alterare l’equilibrio tra recupero del credito e protezione del consumatore.
Definizioni e assistenza al consumatore
Nell’art. 1 va aggiunta la definizione di “consulente”, indicando i soggetti ammessi dall’art. 4, comma 1, e la parola “clausola” va scritta in minuscolo. Nell’art. 4, comma 1, deve essere ripristinata la previsione della consulenza a titolo gratuito, poiché l’art. 120-quinquiesdecies, comma 4, TUB impone tale garanzia. Nell’art. 4, comma 2, lett. d), va inoltre sostituita la preposizione “di” con “a” dopo le parole “In conformità”. La Sezione prende atto della riformulazione dell’art. 4, comma 3, che qualifica direttamente come oggetto di trattativa individuale le clausole per le quali sia comprovata l’assistenza prevista.
Unica abitazione e attivazione della clausola
Il nuovo art. 6, comma 3, subordina al consenso del consumatore l’attivazione della clausola quando l’immobile è l’unica abitazione del consumatore e del suo nucleo familiare, stabilendo che il silenzio per sessanta giorni equivale a diniego e prevedendo un’eccezione per le abitazioni di lusso e gli immobili classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9. La Sezione non nega la rilevanza del bisogno abitativo, ma chiede di chiarire la compatibilità di questa disciplina con l’art. 120-quinquiesdecies TUB, poiché l’inserimento della clausola nel contratto vincola entrambe le parti. Devono essere motivate le ragioni di proporzionalità dell’esclusione per gli immobili di lusso e indicate le conseguenze della mancata prestazione del consenso, compresi gli strumenti di recupero del credito utilizzabili dal finanziatore. Il tema va valutato anche alla luce del parere della Banca d’Italia, che segnala il possibile allungamento e l’incertezza della procedura, e del bilanciamento perseguito dalla direttiva 2014/17/UE tra recupero efficiente dei crediti e tutela del consumatore.
Dichiarazione di attivazione e inadempimento
L’art. 6, comma 1, va chiarito affinché rifletta il vincolo del finanziatore ad attivare la clausola quando ricorrono i presupposti, salvo i casi previsti dal comma 5. La Sezione suggerisce di inserire l’inciso “Salvo quanto previsto dal comma 5”, modificare la punteggiatura e consentire al consumatore di notificare la propria dichiarazione di avvalimento qualora, decorso un termine dall’inadempimento, il finanziatore non abbia agito. Per il comma 5 va uniformata la formulazione delle lettere h) e i) quanto ai soggetti contemplati. La disciplina dell’art. 5 recepisce il rilievo precedente sulla rilevanza dei pagamenti effettuati prima della notificazione della dichiarazione del finanziatore.
Estinzione del debito e vendita dell’immobile
Per l’art. 10 la Sezione rinnova la richiesta di chiarire perché, nel caso di vendita, gli interessi cessino dopo un anno dalla comunicazione della relazione di stima o alla data anteriore di stipula, mentre nel trasferimento sospensivamente condizionato cessano dopo la comunicazione della stima. Inoltre, “esdebitazione” deve essere sostituito con “estinzione”: ai sensi dell’art. 278 del d.lgs. 14/2019, la prima nozione presuppone una procedura concorsuale liquidatoria e una pluralità di creditori, elementi estranei alla fattispecie regolata.
Ulteriori profili dell’articolato
Per l’art. 12 si rinnova l’invito a inserire almeno un’indicazione sul possesso dell’immobile nel periodo necessario alla vendita, sugli oneri di conservazione e sul rischio di perimento o deterioramento, così da evitare che le parti trascurino tali aspetti nel negozio. La Sezione prende infine atto dell’eliminazione delle disposizioni dell’art. 11 relative all’opponibilità di diritti iscritti o trascritti successivamente e al divieto di alienazione dell’immobile.
Conclusione
Il parere è reso nei sensi della motivazione: l’Amministrazione deve acquisire validamente il concerto del Ministro della giustizia, integrare l’AIR e l’istruttoria, introdurre una clausola valutativa e intervenire sui profili puntuali indicati, in particolare sulla gratuità della consulenza, sulle nuove garanzie relative all’unica abitazione, sull’attivazione della clausola e sulla terminologia dell’art. 10.
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