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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18933/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Asti (applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati indicati) denunciando la violazione degli artt. 143 e 446, comma 3 e 5, c.p.p.: sosteneva che dal verbale di identificazione del 19/11/2017 risultava che non comprendeva la lingua italiana e quindi avrebbe dovuto esserle nominato un interprete. L'omessa nomina dell'interprete avrebbe impedito di comprendere gli atti e la volontà manifestata in udienza (la richiesta di applicazione della pena) non corrisponderebbe alla reale volontà dell'imputata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che la richiesta di applicazione di pena era stata formulata personalmente dall'imputata e che nel verbale d'udienza risulta altresì che ella ha manifestato la volontà di non eseguire i lavori di pubblica utilità. Il precedente verbale del 19/11/2017 che attestava la mancata conoscenza dell'italiano non prova che tale situazione perdurasse quattro anni dopo (udienza del 21/10/2021). La rinnovazione della notifica con traduzione in cinese disposta in udienza precedente non è decisiva poiché la ricorrente allora non era comparsa. Pertanto la Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse in grado di esprimersi in italiano al momento della richiesta e che la richiesta corrispondesse alla sua volontà. Ha confermato l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.). Decisione depositata il 28/01/2022.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Applicazione del patteggiamento con il consenso dell'imputata e del Pubblico Ministero; la sentenza ha dato atto che la pena è stata applicata su richiesta personale dell'imputata.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per il quale è stata apposta la pena; la sentenza di merito aveva ritenuto sussistere tale fattispecie e la continuazione con altra fattispecie rilevata.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286

    art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286

    Riferimento normativo utilizzato in relazione all'altra fattispecie contestata; la sentenza ha valutato la continuazione tra i reati e applicato la pena complessiva con la riduzione per scelta del rito.

  • artt. 143 e 446, commi 3 e 5, cod. proc. pen.

    artt. 143 e 446, commi 3 e 5, cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla ricorrente come violate (riguardanti l'assistenza linguistica e gli effetti della richiesta di applicazione della pena). La Corte ha ritenuto che non sussistesse la violazione perché la richiesta era risultata personale e consapevole in udienza.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La mera annotazione anteriore che l'imputato non conosce la lingua italiana non invalida automaticamente atti processuali successivi in cui l'imputato personalmente manifesta la sua volontà: occorre valutare la situazione al momento dell'atto impugnato.
  • Se in udienza l'imputato richiede personalmente l'applicazione della pena o compie atti che dimostrano comprensione (es. rifiuto di misure alternative), il giudice può ritenere acquisita la capacità linguistica e la corrispondenza di volontà, salvo prova contraria.
  • La nomina dell'interprete è necessaria se persistono dubbi fondati sulla comprensione della lingua da parte dell'imputato; in caso di contestazione posteriore, la prova dell'effettiva incapacità di comprendere in quel momento grava su chi la allega.
  • La nullità o irregolarità di una notifica precedente (es. mancata traduzione) non determina automaticamente l'annullamento di atti successivi compiuti personalmente dall'imputato in udienza, soprattutto se è dimostrabile la sua presenza e manifestazione di volontà in lingua italiana.
  • Difensore e imputato dovrebbero tempestivamente richiedere l'interprete quando sussistono incertezze sulla comprensione; conservare documentazione (verbali, dichiarazioni, attestazioni) che provino l'effettiva impossibilità di comprensione è determinante per un successivo impugnativo.

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