Ordinanza n. 2624/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO di durata annuale, con divieto di accesso a manifestazioni calcistiche e agli ulteriori luoghi indicati nel provvedimento
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui il Questore di Palermo le ha imposto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 401 del 1989, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche e ad ulteriori aree specificamente individuate. Il provvedimento traeva origine dall’addebito di avere lanciato una borsa contro alcune persone che stavano trattenendo il figlio durante i disordini verificatisi allo stadio “Renzo Barbera” in occasione dell’incontro Palermo–Catanzaro del 20 maggio 2026. Dal testo dell’ordinanza risultano censure concernenti la concreta modalità della condotta, la sua riconducibilità alla fattispecie normativa del DASPO, l’idoneità del fatto a fondare una prognosi individualizzata di pericolosità e l’estensione oggettiva e territoriale della misura, ritenuta non adeguatamente giustificata e proporzionata. L’Amministrazione ha sostenuto in giudizio che il lancio sarebbe avvenuto da distanza ravvicinata e avrebbe contribuito a inasprire e ampliare il clima di violenza, richiamando risultanze della DIGOS.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario integrare il quadro istruttorio, poiché la qualificazione della condotta e la valutazione della pericolosità dipendono dalle concrete modalità del lancio e dalla sua collocazione nella dinamica complessiva degli incidenti. L’Amministrazione non aveva depositato la comunicazione di notizia di reato redatta dalla DIGOS il 27 maggio 2026, né i filmati posti a fondamento della ricostruzione dei fatti. Il Collegio ha quindi ordinato alla Questura di Palermo di depositare, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, la comunicazione di notizia di reato con i relativi allegati e i filmati acquisiti e utilizzati per ricostruire la condotta, eventualmente previa autorizzazione della magistratura inquirente. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 401/1989
divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
La riconducibilità della condotta alla fattispecie del DASPO e la sua idoneità a fondare una prognosi individualizzata di pericolosità devono essere verificate alla luce delle concrete modalità del comportamento contestato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro un DASPO, quando la legittimità della misura dipende dalla concreta dinamica del fatto contestato, il giudice deve poter verificare le modalità della condotta e la sua collocazione nel contesto complessivo degli eventi.
- La prognosi di pericolosità richiesta per l’adozione del DASPO deve essere individualizzata e sorretta da elementi istruttori idonei a dimostrare la specifica rilevanza della condotta attribuita al destinatario.
- Quando l’Amministrazione fonda la ricostruzione dei fatti su una comunicazione di notizia di reato e su filmati non presenti nel fascicolo processuale, il giudice può disporne l’acquisizione ai fini della decisione sulla domanda cautelare.
- Anche l’estensione oggettiva e territoriale del DASPO deve essere adeguatamente giustificata e risultare proporzionata rispetto alla condotta contestata e alla valutazione individuale di pericolosità.
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