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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16155/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l'ente sostenendo di aver prestato attività dal 1989 al 2017 con una successione di contratti a termine reiterati in modo illegittimo, chiedendo il risarcimento del danno da abusivo utilizzo del contratto a tempo determinato. La Corte d'appello, accogliendo l'appello dell'ente, aveva ritenuto valida la notifica dell'atto di appello al domicilio digitale di uno dei procuratori del lavoratore e aveva escluso l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, valorizzando la natura agricola e la stagionalità dell'attività senza ritenere necessario un accertamento rigoroso in concreto delle mansioni svolte. Il ricorrente ha dedotto: nullità/improcedibilità dell'appello per notifica non valida; violazione della disciplina sui contratti a termine e sulla stagionalità in agricoltura; erronea qualificazione delle mansioni come agricole; violazione della normativa regionale siciliana e della contrattazione collettiva; eccessività della liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notifica a uno solo dei plurimi procuratori. Ha invece accolto i motivi dal secondo al quarto, richiamando precedenti recenti, e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. Il quinto motivo è rimasto assorbito. Il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto le mansioni effettivamente svolte, la loro effettiva stagionalità e i relativi oneri probatori a carico del datore di lavoro, regolando anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    La censura sulla notifica dell'appello è stata respinta; la notifica al domicilio digitale del difensore è stata ritenuta valida secondo i principi in tema di domicilio digitale.

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

    Consente la notificazione al difensore presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi; la Corte ha ritenuto corretta la notifica effettuata in tale modo.

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005

    L'indirizzo PEC del difensore, comunicato al proprio ordine e inserito nei registri pubblici, rende valida la notificazione effettuata a tale indirizzo.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    La deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali e richiede che tali attività risultino specificamente dalla causale e siano provate in concreto.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001

    È disciplina riservata ai datori di lavoro dell'agricoltura; l'ente resistente non è stato considerato imprenditore agricolo e quindi non può beneficiarne.

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    La normativa sui contratti a termine va applicata rigorosamente; la stagionalità deve essere reale e specifica.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    La deroga al limite di durata è ammessa solo per contratti relativi ad attività stagionali in senso stretto.

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015

    Non applicabile ai contratti conclusi dall'ente, poiché esso non è imprenditore agricolo.

  • art. 2135 c.c.

    L'ente di sviluppo agricolo non è qualificabile come imprenditore agricolo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem i propri precedenti recenti già motivati.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Fondamento procedurale della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 325 c.p.c.

    Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, è sufficiente la notifica della sentenza a uno solo dei procuratori costituiti.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 96 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    L'elenco delle attività stagionali è tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica.

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    Non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.

  • L.R. Sicilia n. 21/1965

    Rileva per qualificare l'ente come ente pubblico non economico.

  • L.R. Sicilia n. 73/1977

    Concorre a definire compiti e natura pubblicistica dell'ente.

  • art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    Mostra che vi possono essere lavoratori a termine non rientranti nella deroga alla durata massima.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata nei motivi, ma la Corte decide secondo il principio di stretta interpretazione della deroga per lavori stagionali.

  • D.M. n. 44/2011

    Cita il sistema ReGIndE per gli indirizzi PEC dei difensori.

  • art. 2 L.R. Sicilia n. 21/1965

    Concorre a definire le finalità pubbliche dell'ente.

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 21/1965

    Concorre a definire le finalità pubbliche dell'ente.

Massime di principio

  • In materia di notificazioni al difensore, la notificazione effettuata all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida anche se il domicilio digitale era stato indicato per sole comunicazioni di cancelleria.
  • Quando una parte è assistita da più procuratori, la notifica dell'atto di impugnazione a uno solo di essi è sufficiente ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
  • Nel lavoro a termine, la deroga al limite di durata per attività stagionali va interpretata in modo rigoroso: richiede una vera attività stagionale in senso stretto, non una mera attività agricola o una lavorazione ciclica destinata a protrarsi stabilmente nel tempo.
  • L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere ampliato per analogia né attraverso letture elastiche della disciplina collettiva o regionale.
  • Se il lavoratore contesta le mansioni effettivamente svolte e la loro stagionalità, il giudice deve accertarle in concreto; l'onere di provare la riconducibilità alle attività stagionali o complementari grava sul datore di lavoro.
  • Un ente pubblico non economico di sviluppo agricolo non è, per ciò solo, imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. e non può invocare la disciplina speciale riservata ai datori di lavoro agricoli.
  • Le norme regionali o contrattuali non possono derogare in peius o in modo incompatibile alla disciplina nazionale dei contratti a termine se non nei limiti espressamente consentiti dalla legge.
  • Quando i motivi di ricorso principali sono accolti, le censure sulle spese possono restare assorbite dalla cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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