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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 200/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina dell'11/06/2021, che aveva riformato in parte la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che condannò Santagati per il reato previsto dall'art. 612, comma 2, c.p., commesso il 4 aprile 2016 in danno di Puglisi Salvatore. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali e errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 213, 361 e 192 c.p.p., censurando la valutazione positiva del riconoscimento fotografico compiuto in fase di indagini nonostante, in dibattimento, la persona offesa non avesse ripetuto il riconoscimento con assoluta certezza; (2) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 358, 192, 178, 125 e 546 c.p.p., sostenendo che l'imputato aveva reso dichiarazioni a discarico durante l'interrogatorio che indicavano i reali autori del fatto e che gli organi inquirenti non avrebbero effettuato le verifiche previste dall'art. 358 c.p.p., oltre al mancato apprezzamento adeguato delle argomentazioni difensive da parte dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte di appello ha correttamente valutato il riconoscimento fotografico eseguito nell'immediatezza dei fatti come pienamente attendibile e ha spiegato in modo logico l'attenuazione della certezza in dibattimento per l'affievolirsi della memoria, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non ha allegato gli atti dai quali emergerebbero le dichiarazioni e le argomentazioni difensive né ha chiesto che fossero acquisiti, e la Corte di appello ha fornito una motivazione logica nel ritenere compatibile l'alibi documentale (presenza di altro soggetto al carico del veicolo a distanza di ore) con l'ipotesi accusatoria. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2 c.p.

    Norma che disciplina il reato addebitato all'imputato; la sentenza si limita a richiamarne l'applicabilità al fatto commesso il 4 aprile 2016.

  • art. 213 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova e della motivazione; la Cassazione non ha ritenuto che la Corte di appello abbia violato i principi di valutazione previsti.

  • art. 361 c.p.p.

    Norma sul vizio di motivazione; invocata dal ricorrente ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte di appello adeguata e priva di vizi logici.

  • art. 192 c.p.p.

    Riferimento alla prova per testi e alle modalità di assunzione della prova; il ricorrente contestava la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ma la Cassazione ha confermato la discrezionalità valutativa del giudice di merito se logicamente motivata.

  • art. 358 c.p.p.

    Prevede l'obbligo degli organi inquirenti di compiere accertamenti anche su dichiarazioni rese dall'imputato a sua difesa; il ricorrente ha lamentato la mancata verifica, ma la Cassazione ha osservato che tale censura non è stata adeguatamente documentata negli atti del ricorso.

  • artt. 178, 125, 546 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente in rapporto al procedimento probatorio e alle fasi processuali; la Corte di Cassazione ha ritenuto non dimostrata la violazione di tali disposizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna per le spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte con determinazione della somma pari a euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Un riconoscimento fotografico fatto tempestivamente e reso con assoluta certezza nelle indagini può avere maggiore rilevanza probatoria rispetto alla successiva ricognizione in dibattimento resa con minore certezza, purché il giudice di merito fornisca motivazione congrua e logica che spieghi l'eventuale affievolirsi della memoria.
  • La Corte di appello può ritenere compatibili una presunta prova di presenza dell'imputato in un determinato luogo e una successiva circostanza che indichi la presenza di altro soggetto sullo stesso mezzo, se esistono plausibili passaggi temporali o logici che ne consentono la coesistenza; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione.
  • Chi impugna in Cassazione argomenti basati su atti o dichiarazioni documentali deve allegare gli atti rilevanti o chiedere la loro acquisizione: la mancanza di autosufficienza documentale comporta, di regola, l'inammissibilità o il rigetto del motivo.
  • La contestazione della mancata verifica investigativa (art. 358 c.p.p.) non determina automaticamente l'annullamento del processo: occorre dimostrare che la mancata verifica abbia inciso sulla correttezza della decisione e ciò deve emergere dagli atti prodotti in ricorso.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza e l'autosufficienza del ricorso prima di proporlo.

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