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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-406/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024. — CV contro Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame, da parte del giudice, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro. — Causa C-406/22

Giurisprudenza europea62022CJ0406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, interpreta la direttiva 2013/32 sul concetto di paese di origine sicuro in una controversia tra un richiedente moldavo e le autorità ceche. Esclude che il solo ricorso all’articolo 15 CEDU faccia venir meno la designazione, ma impone una verifica aggiornata della sua tenuta; conferma poi che la designazione parziale del territorio non è consentita. Infine, afferma che il giudice del ricorso deve rilevare d’ufficio i vizi della designazione, se rilevanti per la legittimità del rigetto.

Designazione di un paese terzo come "paese di origine sicuro": effetti del ricorso all’articolo 15 CEDU, impossibilità di designazione parziale del territorio e dovere del giudice di rilevare d’ufficio i vizi della designazione nel ricorso contro il rigetto della domanda di asilo.

La questione giuridica

1) Se il mero ricorso da parte di un paese terzo alla deroga prevista dall’articolo 15 CEDU faccia venir meno i criteri per la sua designazione come paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32 e del suo allegato I. 2) Se gli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32 ostino alla designazione come paese di origine sicuro di un paese terzo solo per parte del suo territorio. 3) Se, nel ricorso avverso il rigetto di una domanda esaminata secondo il regime del paese di origine sicuro, il giudice debba rilevare d’ufficio la violazione delle condizioni sostanziali della designazione, anche se non dedotta dal richiedente.

Principio di diritto

Un paese terzo non perde automaticamente la qualifica di paese di origine sicuro per il solo fatto di aver attivato la deroga ex articolo 15 CEDU; tuttavia le autorità nazionali devono verificare se le condizioni concrete di tale deroga mettano in discussione la designazione. Inoltre, la direttiva 2013/32 non consente la designazione come paese di origine sicuro di un paese terzo con esclusione di alcune parti del territorio: i criteri dell’allegato I devono sussistere per l’intero territorio. Nel giudizio contro il rigetto della domanda di protezione internazionale, il giudice deve esaminare d’ufficio, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc di cui all’articolo 46, paragrafo 3, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, la violazione delle condizioni sostanziali della designazione come paese di origine sicuro, anche se non dedotta dal ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, articolo 15
  • Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati
  • Direttiva 2004/83/CE
  • Direttiva 2005/85/CE, articoli 30 e 31, allegato II
  • Direttiva 2011/95/UE, articolo 9
  • Direttiva 2013/32/UE, articoli 31, 32, 36, 37, 43, 46, 53 e allegato I
  • Regolamento (UE) 2024/1348, articolo 61, paragrafi 2 e 3, articolo 78, articolo 79

Designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro e controllo giurisdizionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský soud v Brně in materia di protezione internazionale, con riferimento al rigetto di una domanda presentata da un cittadino moldavo sulla base della designazione della Repubblica di Moldova come paese di origine sicuro, con eccezione della Transnistria. La Corte chiarisce la portata degli articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE e dell’allegato I, alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Fatti e procedimento principale

CV, cittadino moldavo, aveva presentato domanda di protezione internazionale nella Repubblica ceca. Egli aveva riferito di minacce e aggressioni subite in Moldova e del timore di rientrare nel paese, anche per il contesto generato dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa. Il Ministero dell’Interno ceco respingeva la domanda come manifestamente infondata, richiamando la qualifica della Moldova come paese di origine sicuro, salvo la Transnistria, ai sensi del diritto ceco di attuazione.

Il giudice del rinvio osservava che l’autorità amministrativa aveva fondato il rigetto essenzialmente sulla cittadinanza moldava del richiedente e sulla designazione generale del paese come sicuro, pur riconoscendo talune criticità nello Stato di diritto moldavo. Inoltre, il giudice aveva accordato l’effetto sospensivo al ricorso, ritenendo che l’eventuale accoglimento dopo l’allontanamento avrebbe avuto un effetto solo formale.

Normativa rilevante

La Corte richiama, tra l’altro:

  • la direttiva 2013/32/UE, in particolare gli articoli 31, 32, 36, 37, 43, 46 e 53, nonché l’allegato I;
  • la direttiva 2011/95/UE, articolo 9, sulla nozione di atti di persecuzione;
  • la CEDU, articolo 15, sulle deroghe in stato d’urgenza;
  • la Carta, articolo 47, sul diritto a un ricorso effettivo;
  • la Convenzione di Ginevra del 1951;
  • la direttiva 2005/85/CE, evocata in chiave storica e interpretativa;
  • il regolamento (UE) 2024/1348, articolo 61, che dal 2026 reintroduce espressamente la possibilità di designazioni territorialmente limitate.

Primo quesito: effetto della deroga ex articolo 15 CEDU

La Corte ricorda che il regime del paese di origine sicuro si fonda su una presunzione relativa di protezione sufficiente, che può essere superata in casi individuali. Quanto all’allegato I della direttiva 2013/32, il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU, in particolare quelli inderogabili ex articolo 15, paragrafo 2, è uno degli elementi da considerare.

Tuttavia, il solo fatto che un paese terzo abbia invocato l’articolo 15 CEDU non consente di concludere automaticamente che non soddisfi più i criteri per la designazione. Ciò non esclude però che le autorità competenti debbano valutare se le concrete condizioni di attuazione della deroga siano idonee a mettere in discussione la designazione, alla luce dell’obbligo di riesame periodico previsto dall’articolo 37, paragrafo 2.

Secondo quesito: impossibilità di designazione parziale del territorio

La Corte afferma che l’articolo 37 della direttiva 2013/32 osta alla designazione come paese di origine sicuro di un paese terzo quando solo alcune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali dell’allegato I.

La soluzione si fonda su più elementi:

  • il testo della disposizione, che parla di "paese" e non di porzioni di territorio;
  • il contesto sistematico, che non contiene più la facoltà espressa prevista dalla direttiva 2005/85/CE;
  • la genesi normativa, dalla quale emerge la volontà del legislatore dell’Unione di sopprimere tale facoltà;
  • la natura derogatoria del regime, che impone interpretazione restrittiva.

La Corte osserva che il regolamento (UE) 2024/1348, applicabile dal 12 giugno 2026, reintroduce espressamente la possibilità di eccezioni territoriali, il che conferma che tale facoltà non esisteva nella direttiva 2013/32.

Terzo quesito: obbligo del giudice di rilevare d’ufficio il vizio della designazione

In merito al ricorso contro la decisione di rigetto adottata nell’ambito del regime del paese di origine sicuro, la Corte afferma che l’articolo 46, paragrafo 3, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto. Questo esame può riguardare anche aspetti procedurali della domanda, inclusa la legittimità della designazione del paese di origine sicuro.

Di conseguenza, il giudice deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo e di quelli emersi nel corso del procedimento, eventuali violazioni delle condizioni sostanziali della designazione stabilite dall’allegato I, anche se il ricorrente non le abbia espressamente dedotte. La Corte collega tale obbligo alla necessità di garantire un ricorso effettivo e al fatto che la decisione impugnata era fondata proprio sulla designazione contestata.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • il ricorso all’articolo 15 CEDU non fa automaticamente venir meno la qualifica di paese di origine sicuro, ma impone una verifica delle condizioni concrete della deroga;
  • la direttiva 2013/32 esclude la designazione come paese di origine sicuro di un paese terzo con esclusione di alcune parti del territorio;
  • il giudice del ricorso deve rilevare d’ufficio la violazione delle condizioni sostanziali della designazione, anche se non dedotta dal richiedente.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza rafforza il controllo giudiziale sulle designazioni nazionali di paesi di origine sicuri e limita l’uso di designazioni territorialmente frammentate. In fase contenziosa, il giudice non è vincolato ai soli motivi espressamente dedotti se la legittimità della designazione costituisce il presupposto stesso del rigetto della domanda di protezione internazionale.

Come è indicizzato

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