Sentenza n. 659/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 835 del 30.12.2020, notificata il 4.1.2021, con la quale è stata rilasciata alla società ricorrente la proroga sino al 31.12.2033 del Permesso Demaniale n. 01/2012 (Comune di Palagiano) del 16.5.2012 (sub-ingresso alla Concessione Reg. Puglia n. 14/2005) e successive suppletive e atti ricognitivi, nella parte in cui l’efficacia dell’atto di proroga è stata sottoposta alla condizione risolutiva della introduzione di normative contrarie a quanto nell'atto statuito ovvero della riforma da parte del Consiglio di Stato della sentenza TAR Lecce, I Sez., n 1322/2020 ovvero, ancora, di un pronunciamento del Consiglio di Stato di segno contrario a quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, nonché nella parte in cui è stato previsto che in caso di risoluzione per il verificarsi della condizione risolutiva il Concessionario è tenuto a liberare l’area in concessione senza nulla pretendere; - e declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la proroga del Permesso Demaniale n. 01/2012 (Comune di Palagiano) del 16.5.2012 (sub-ingresso alla Concessione Reg. Puglia n. 14/2005) e successive suppletive e atti ricognitivi secondo il disposto e nei termini di cui all’art. 1, commi 682 e seguenti della Legge n. 145/2018 e dunque senza l’apposizione di alcuna condizione risolutiva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 30.6.2021: - dell’atto del Comune di Palagiano, Settore Tecnico, recante n. prot. 11619 del 13.5.2021, avente ad oggetto “Addendum alla concessione demaniale marittima n. 01/2012 (Comune di Palagiano) del 16/05/2012 (sub-ingresso alla Concessione Reg. Puglia n. 14/2005) e successive suppletive e atti ricognitivi”, notificato il 4.6.2021, con il quale è stata formalizzata la proroga sino al 31.12.2033 della concessione demaniale n. 01/2012 (Comune di Palagiano) del 16.5.2012 (sub-ingresso alla Concessione Reg. Puglia n. 14/2005) e successive suppletive e atti ricognitivi, nella parte in cui l’efficacia dell’atto di proroga è stata sottoposta alla condizione risolutiva della introduzione di normative contrarie a quanto nell’atto statuito ovvero della riforma da parte del Consiglio di Stato della sentenza TAR Lecce, I Sez., n 1322/2020 ovvero, ancora, di un pronunciamento del Consiglio di Stato di segno contrario a quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, nonché nella parte in cui è stato previsto che in caso di risoluzione per il verificarsi della condizione risolutiva il Concessionario è tenuto a liberare l’area in concessione senza nulla pretendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di proroga al 31 dicembre 2033 della concessione demaniale marittima, nella parte in cui subordinavano l'efficacia della proroga a condizioni risolutive collegate a sopravvenienze normative o giurisprudenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la determinazione comunale del 30 dicembre 2020 e l'addendum del 13 maggio 2021, contestando le clausole che subordinavano la proroga della concessione demaniale sino al 31 dicembre 2033 al sopravvenire di norme contrarie, alla riforma della sentenza del TAR richiamata negli atti o a un orientamento contrario del Consiglio di Stato, prevedendo inoltre l'obbligo di rilascio dell'area senza pretese in caso di verificazione della condizione. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018; eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà tra parti dello stesso atto, violazione del legittimo affidamento e dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità; violazione degli artt. 42, 47 e 48 del Codice della navigazione, incompetenza e ulteriore lesione dell'affidamento. Ha chiesto anche la declaratoria del diritto alla proroga sino al 31 dicembre 2033 senza condizioni risolutive. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina sopravvenuta sulle concessioni demaniali marittime e il Comune ha adottato la deliberazione di Giunta n. 108/2025, non impugnata dalla società, con cui ha preso atto della proroga delle concessioni in essere fino alla conclusione delle gare e comunque non oltre il 30 settembre 2027.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La deliberazione comunale n. 108/2025 ha infatti sostanzialmente innovato il rapporto concessorio e il termine di efficacia della concessione alla luce della normativa sopravvenuta; non essendo stata impugnata, la società vi ha prestato acquiescenza, venendo meno l'interesse alla decisione sugli atti originariamente impugnati. Il giudice ha inoltre rilevato che la normativa sopravvenuta e i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno definitivamente escluso la possibilità di ottenere una proroga automatica sino al 31 dicembre 2033. In ogni caso, il ricorso sarebbe stato infondato: in un rapporto concessorio di durata, la proroga prevista dalla disciplina vigente è necessariamente soggetta all'incidenza di successive norme che regolino diversamente la durata del rapporto. Gli atti comunali avevano natura meramente ricognitiva di discipline legislative conformative dei rapporti concessori. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 682-683, legge n. 145/2018
La disciplina della proroga delle concessioni demaniali marittime, pur richiamata negli atti impugnati, non consente di mantenere la proroga automatica sino al 31 dicembre 2033 quando la materia sia successivamente regolata da norme incompatibili.
art. 1, comma 1, d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024
Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027
La disposizione ha prorogato l'efficacia delle concessioni in essere fino alla conclusione delle procedure di affidamento e comunque non oltre il 30 settembre 2027, superando la precedente prospettiva della proroga sino al 31 dicembre 2033.
art. 3, comma 1, legge n. 118/2022
La disposizione, come modificata dal d.l. n. 131/2024 convertito dalla legge n. 166/2024, costituisce il riferimento sopravvenuto per la durata transitoria delle concessioni demaniali marittime in vista delle procedure di affidamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una normativa sopravvenuta modifica il termine di efficacia di una concessione demaniale marittima e l'amministrazione adotta un nuovo atto ricognitivo o applicativo non impugnato dal concessionario, l'impugnazione degli originari atti di proroga diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata impugnazione dell'atto amministrativo sopravvenuto che innova sostanzialmente il rapporto concessorio e ne disciplina nuovamente il termine di efficacia integra acquiescenza e determina il venir meno dell'interesse alla decisione sugli atti precedenti.
- La possibilità di ottenere automaticamente la proroga di una concessione demaniale marittima sino al 31 dicembre 2033 è esclusa dalla disciplina sopravvenuta che prevede l'efficacia transitoria delle concessioni in essere fino alla conclusione delle gare e comunque non oltre il 30 settembre 2027.
- Gli atti degli enti locali adottati per dare applicazione a successive leggi-provvedimento che conformano direttamente la durata dei rapporti concessori hanno natura meramente ricognitiva; la proroga è quindi necessariamente destinata a essere superata da norme successive incompatibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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