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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 1849 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Termini per la vendita infraquinquennale ed il riacquisto di altro immobile - Date dei contratti preliminari - Non rilevano - Date dei contratti di vendita e riacquisto - Rilevano.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rispetto dei termini collegati alla vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione "prima casa" prima del decorso di cinque anni e al riacquisto di altro immobile entro un anno, previsto per evitare la decadenza dal beneficio. La questione consisteva nello stabilire se, ai fini del computo dei termini, dovessero rilevare le date dei contratti preliminari oppure quelle dei contratti definitivi di vendita e di riacquisto.

La decisione

È stato affermato che devono essere considerate esclusivamente le date dei contratti definitivi, poiché il preliminare produce soltanto effetti obbligatori e non trasferisce il diritto di proprietà. Pertanto, per verificare il rispetto dei termini previsti dalla Nota II-bis, articolo 1, comma 4, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, occorre fare riferimento ai negozi traslativi della proprietà. La decisione si pone nel solco della giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata.

Norme richiamate

  • Nota II-bis, articolo 1, comma 4, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Per evitare la decadenza dall’agevolazione "prima casa" in caso di vendita infraquinquennale, il contribuente deve rispettare il termine previsto per il riacquisto di altro immobile. Il computo dei termini deve essere effettuato considerando la stipula dei contratti definitivi che trasferiscono la proprietà, non la conclusione dei preliminari.

  • d.P.R. n. 131/1986

    Il testo unico dell’imposta di registro costituisce la disciplina di riferimento per l’agevolazione "prima casa" e per le conseguenze della sua eventuale decadenza.

Massime di principio

  • Per verificare il rispetto dei termini fiscali collegati al trasferimento della proprietà, di regola rileva la data dell’atto definitivo traslativo e non quella del contratto preliminare.
  • Il preliminare obbliga le parti a concludere il contratto definitivo, ma normalmente non produce il trasferimento della proprietà; per questo non è sufficiente a conservare o evitare la decadenza da un’agevolazione collegata all’acquisto o al riacquisto dell’immobile.
  • In caso di vendita dell’immobile agevolato prima del decorso di cinque anni, il riacquisto entro il termine previsto deve risultare da un atto definitivo stipulato entro tale termine.
  • Per valutare la decadenza dall’agevolazione è necessario confrontare le date degli atti notarili definitivi di vendita e riacquisto, verificando anche le ulteriori condizioni richieste dalla normativa.

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