Cassazione Penale, Sentenza n. 42263/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per carenza e vizio di motivazione (art. 274 lett. c c.p.p.), con particolare riferimento alla presunta mancanza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente sosteneva che gli episodi contestati erano pochi, risalivano alla prima parte del 2020, collocati in un periodo di difficoltà personali e quindi non sussisterebbe un concreto pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'impugnazione riproponesse argomentazioni già valutate e disattese dal Tribunale per il riesame; la motivazione del Tribunale è stata considerata congrua e logica: grave contesto di spaccio in via Ustica con riprese video delle cessioni, inserimento dell'indagato in un contesto criminale con ruolo centrale, precedenti penali gravi (anche per associazione mafiosa ed estorsione aggravata), sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, arresti del 25 maggio 2020 e del 19 agosto 2020 per detenzione di droga, il tutto idoneo a dimostrare la pericolosità e a escludere l'affidamento ai domiciliari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina dell'intervento del Tribunale per il riesame sulle misure cautelari; il Tribunale per il riesame ha esercitato la propria competenza ai sensi di questa norma.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che sanziona il traffico e la detenzione di stupefacenti; il fatto per cui Sciuto è indagato è stato inquadrato in base a questa disposizione.
art. 274 lett. c cod. proc. pen.
Riguarda i vizi di motivazione delle sentenze/ordinanze; il ricorrente ha censurato la motivazione del Tribunale per il riesame invocando questa disposizione, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in caso di dichiarazione di inammissibilità.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019)
Principi richiamati sulla valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione e sulla necessità che il ricorso di cassazione esponga critiche specifiche e puntuali rispetto alla motivazione del giudice del merito.
Massime di principio
- Il riesame e la Cassazione possono rigettare un'impugnazione che si limiti a ripetere argomentazioni già valutate: l'appellante deve articolare critiche specifiche e confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito.
- Sul pericolo di reiterazione la valutazione giudiziale non si limita alla prossimità temporale dei fatti: conta il quadro complessivo (ruolo nell'ambiente criminoso, precedenti penali, comportamenti successivi, modalità del reato, riprese o prove di attività di spaccio).
- Precedenti penali gravi, esposizione in contesti criminali strutturati e arresti in flagranza succedutisi nel tempo sono elementi idonei a legittimare la custodia cautelare quando ricorrano insieme, anche se gli episodi contestati risalgono a mesi prima.
- La mera affermazione dell'assenza di attualità del pericolo, senza dati nuovi o argomentazioni tali da scalfire la motivazione del giudice, è insufficiente alla cassazione; occorre documentare in modo specifico l'errore di valutazione.
- In casi di reati legati allo spaccio, la prova filmica o elementi concreti di gestione di una piazza di spaccio rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42244/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42245/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42246/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42247/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42248/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42249/2022 del 09/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →