Cassazione Penale, Ordinanza n. 35533/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di un imputato per furto di energia elettrica aggravato. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere attribuito la responsabilità al ricorrente nonostante egli avesse abitato l'immobile solo per due mesi e l'allaccio abusivo fosse stato, secondo la tesi difensiva, realizzato dalla moglie mentre l'imputato era detenuto, sicché la condanna sarebbe stata fondata su una mera "responsabilità di posizione"; 2) vizio di motivazione sulla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta apodittica, illogica e priva di considerazione della condotta successiva al reato; 3) improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., per mancata definizione del giudizio d'appello entro due anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, perché l'art. 344-bis c.p.p. si applica solo ai procedimenti d'impugnazione aventi a oggetto reati commessi dal 1 gennaio 2020, mentre il fatto era stato commesso il 7 luglio 2016. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la responsabilità per il furto di energia elettrica non dipende da chi abbia materialmente realizzato l'allaccio abusivo, quando sia accertato che l'imputato, abitante dell'immobile servito dall'allaccio, se ne sia consapevolmente avvalso. Il secondo motivo è stato dichiarato estrinsecamente aspecifico perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata; inoltre la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la condotta tenuta durante gli arresti domiciliari, i precedenti specifici e plurimi, e la condotta successiva al reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 c.p.
integrano la fattispecie di furto aggravato oggetto del giudizio, avente a oggetto energia elettrica e aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio.
art. 625, nn. 2 e 7, c.p.
le aggravanti richiamate dalla sentenza di merito sono quelle della violenza sulle cose e della cosa destinata a pubblico servizio.
art. 344-bis c.p.p.
la disciplina dell'improcedibilità dell'azione penale nei giudizi d'impugnazione si applica solo ai procedimenti relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020; non è quindi applicabile a un fatto commesso nel 2016.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione del ricorso, ma non come snodo decisivo della decisione.
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L. 27 settembre 2021, n. 134, art. 2, comma 2, lett. a)
ha introdotto nel codice di rito l'art. 344-bis c.p.p.
L. 27 settembre 2021, n. 134, art. 2, comma 3
stabilisce che la nuova improcedibilità si applica ai soli procedimenti d'impugnazione aventi a oggetto reati commessi dal 1 gennaio 2020.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La disciplina dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. non si applica ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020, anche se il giudizio di impugnazione sia stato definito oltre il termine di durata previsto dalla norma.
- Nel furto di energia elettrica la responsabilità dell'imputato può essere affermata quando egli si sia consapevolmente avvalso dell'allaccio abusivo esistente nell'immobile da lui abitato, senza che assuma rilievo decisivo chi abbia materialmente eseguito l'allaccio.
- La doglianza di legittimità è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del fatto o della motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica che valorizzi elementi negativi quali i precedenti specifici, la condotta durante l'esecuzione di misure cautelari e il comportamento successivo al reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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