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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30591/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava due profili: 1) vizio di motivazione per l'applicazione della recidiva specifica reiterata, sostenendo che la Corte non aveva valutato la distanza temporale, la natura e la gravità dei precedenti (ultimi risalenti al 1998), la depenalizzazione di alcuni reati e l'effetto di misure come la sospensione condizionale; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto, lamentando che la Corte avesse errato nella valutazione dell'oggettiva inesistenza di alcune fatture (si trattava, secondo il ricorrente, di cessioni di cascame) e che la decisione si fosse basata su apprezzamenti di merito non condivisibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (che mirava a rinnovare la valutazione di merito e delle prove, materia non rimessa al sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p.). Ha invece ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della Corte di appello sull'applicazione della recidiva era carente, non avendo effettuato la valutazione concreta della relazione qualificata tra precedenti e reato (natura, epoca, gravità, parametri di cui all'art. 133 c.p.). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicazione della recidiva e il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento ai reati fiscali per i quali la Corte d'appello aveva dichiarato estinzione per prescrizione per i fatti commessi fino al 16/09/2011; utilizzata per identificare le fattispecie poste a giudizio e l'effetto della prescrizione.

  • art. 17 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato nel ricorso con riferimento all'aumento di pena ("un terzo") che può influire sul termine di prescrizione; la Corte ha considerato che l'applicazione della recidiva — se non adeguatamente motivata — può incidere anche sul regime di prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiama i motivi per cui il ricorso per cassazione può essere proposto; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che tendeva a rinnovare la valutazione di merito delle prove, qualificandolo come non consentito ai sensi di tale norma.

  • art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

    La causa è stata trattata ai sensi di questa disposizione (procedimento abbreviato/peculiarità procedurali derivanti dal D.L. 137/2020), essendo richiamata nella fase di trattazione.

  • art. 99, comma 5 cod. pen.

    Norma sulla recidiva reiterata: la Corte ricorda che l'applicazione dell'aumento per recidiva richiede accertamento della concreta significatività del nuovo episodio rispetto ai precedenti, e non può basarsi solo su un dato formale.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena (gravità del fatto, colpevolezza, personalità, condotte successive, ecc.): la Corte stabilisce che la valutazione della recidiva deve tenere conto anche di tali parametri.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto a fatti del casellario e definizione di procedimenti con applicazione di misure come la sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che tali circostanze dovevano essere valutate nel giudizio sulla recidiva.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 20798 del 24/02/2011

    La Corte cita questo orientamento per affermare che il giudizio sulla recidiva esige una relazione qualificata tra precedenti e nuovo reato, collegata alla maggiore colpevolezza e pericolosità, e non può basarsi su una valutazione astratta dello status del soggetto.

  • Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016 e Corte Costituzionale n. 185/2015

    Richiami giurisprudenziali che confermano l'obbligo di valutare la concretezza della recidiva anche alla luce dei tempi e della natura dei precedenti, nonché la necessità di non limitarsi al dato formale del titolo di reato.

Massime di principio

  • L'applicazione della recidiva (reiterata o specifica) non è automatica: il giudice deve motivare in modo concreto la relazione qualificata tra i precedenti penali e il nuovo reato, valutando natura, gravità ed epoca delle condanne pregresse e i parametri dell'art. 133 c.p.
  • La distanza temporale fra i precedenti e il nuovo fatto è un elemento rilevante: un lungo intervallo può indebolire l'assunto di una maggiore propensione a delinquere e rendere inadeguata l'applicazione della recidiva.
  • In Cassazione non è consentito proporre una nuova valutazione di merito delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura dei fatti o delle fonti probatorie sono inammissibili ex art. 606 c.p.p.
  • Se la recidiva è stata applicata senza adeguata motivazione, il rimedio è l'annullamento limitato a quel capo con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito; la decisione può quindi modificare la quantificazione della pena e avere effetti sulla prescrizione.
  • Nelle difese strategiche è utile evidenziare preventivamente ogni elemento che possa attenuare il rapporto tra precedenti e reato (depenalizzazioni, definizione di procedimenti con misure alternative, lunga inattività delinquenziale) e spiegare il potenziale impatto sull'eventuale aumento di pena e sulla prescrizione.

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