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Sentenza

Sentenza n. 2314/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: quantificazione del trattamento di fine servizio che non aveva incluso i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione nel trattamento di fine servizio dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987, il ricalcolo del TFS con decorrenza dal 2 novembre 2021, la corresponsione delle differenze e degli accessori, nonché, ove occorrente, l'annullamento della nota INPS di quantificazione del TFS. La controversia riguardava sia l'applicabilità del beneficio a chi sia collocato a riposo a domanda ai sensi dell'art. 2 l. 232/1990, sia la natura del termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del TFS. Ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. 165/1997 attribuisca i sei aumenti periodici ai soli fini della base pensionabile e non modifichi il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita regolato dall'art. 6-bis d.l. 387/1987. Ha inoltre condiviso l'interpretazione secondo cui il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere collegato alla decorrenza del pensionamento; il suo mancato rispetto non esclude quindi il beneficio. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987 al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare. Quanto agli accessori, il TAR ha escluso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, riconoscendo la sola maggior somma tra i due importi secondo la disciplina richiamata. L'INPS è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; gli scatti rilevano anche ai fini della liquidazione del TFS.

  • art. 2 l. 232/1990

    La disposizione è richiamata quale disciplina del collocamento a riposo a domanda al ricorrere dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, senza impedire l'applicazione del beneficio dei sei scatti.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La norma opera ai fini del calcolo della base pensionabile e dell'importo della pensione, ma non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    Continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamata per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, dovendo essere riconosciuta la maggior somma tra i due importi.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    È richiamata quale disciplina originaria del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti previdenziali.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del TFS, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile, purché ricorrano i presupposti sostanziali previsti dalla norma.
  • L'art. 4 d.lgs. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non esclude né modifica l'applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del pensionamento; il suo mancato rispetto non determina la perdita del beneficio dei sei scatti in assenza di una chiara previsione normativa in tal senso.
  • L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
  • Sui crediti derivanti dal rapporto di pubblico impiego non è consentito il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; deve essere riconosciuta la maggior somma tra i due importi.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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