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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24802/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Udine, aveva riqualificato il capo A da furto con strappo aggravato e in concorso a furto aggravato dal mezzo fraudolento, rideterminando la pena; aveva inoltre confermato per uno dei due imputati il capo B relativo alla sostituzione di persona. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità assoluta della sentenza di appello per mancata partecipazione dei difensori di fiducia all'udienza celebrata in forma di trattazione orale, senza previa comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di discussione orale; 2) violazione degli artt. 624 e 640 c.p., sostenendo che il fatto del capo A avrebbe dovuto essere qualificato come truffa e non come furto aggravato dal mezzo fraudolento, perché il denaro sarebbe stato consegnato con consenso, sia pure viziato, della persona offesa all'esito di un atto di disposizione patrimoniale; 3) violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla recidiva qualificata applicata in appello, ritenuta non adeguatamente motivata quanto alla relazione tra precedenti penali e nuovo fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A, perché il reato di furto era estinto per remissione di querela, ritualmente proposta e accettata; ha inoltre annullato la sentenza quanto al capo B, relativo alla sostituzione di persona, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio. Il primo motivo è stato accolto quanto al capo B ed ha assorbito gli altri motivi; per il capo A, invece, l'annullamento senza rinvio è stato disposto per causa estintiva sopravvenuta. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali per il capo estinto.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'omesso avviso al difensore di fiducia della celebrazione dell'udienza in forma orale integra una nullità assoluta quando la sua presenza è obbligatoria.

  • art. 179, comma 1, c.p.p.

    La nullità derivante dalla mancata partecipazione del difensore nei casi in cui è obbligatoria è assoluta e rilevabile.

  • art. 624 c.p.

    Norma invocata dai ricorrenti per sostenere la qualificazione del fatto come furto semplice o comunque per contestare la riqualificazione operata in appello.

  • art. 640 c.p.

    Norma invocata dai ricorrenti per sostenere che la condotta dovesse essere sussunta nello schema della truffa, per la presenza di un consenso della persona offesa viziato dall'inganno.

  • art. 99 c.p.

    Norma richiamata per censurare l'applicazione della recidiva qualificata, ritenuta insufficientemente motivata.

  • artt. 110, 624 e 625 c.p.

    Richiamati per individuare il reato di furto aggravato in concorso, poi estinto per remissione di querela.

  • art. 340 c.p.p.

    In assenza di deroga pattizia, le spese processuali restano a carico dei querelati dopo la remissione di querela.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in l. 176/2020

    La disciplina emergenziale sull'appello cartolare/partecipato era ancora applicabile al giudizio in ragione della data dell'impugnazione.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    "Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176"

    La norma transitoria consente di applicare alla causa la disciplina emergenziale ancora vigente per le impugnazioni proposte entro il termine indicato.

  • art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. in l. 18/2024

    È richiamato come norma modificativa della disciplina transitoria dell'appello.

  • art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

    "Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori"

    La novella è valorizzata per confermare che, in caso di richiesta di partecipazione all'udienza, il provvedimento che dispone il rito partecipato deve essere comunicato/notificato ai difensori.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    La presenza del sostituto nominato ex lege non sana la mancata comunicazione al difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria.

  • art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    La disciplina emergenziale prevedeva che il giudizio di appello si svolgesse normalmente in forma cartolare, salvo richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello celebrato secondo una disciplina che preveda, in via ordinaria, il rito cartolare e, solo su richiesta, la trattazione orale, la mancata comunicazione alle parti del mutamento del rito integra nullità assoluta quando priva il difensore di fiducia della partecipazione al contraddittorio orale in una fase in cui la sua presenza è obbligatoria.
  • L'omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza o dell'accoglimento della richiesta di trattazione orale formulata da altra parte non è sanato dalla presenza di un sostituto nominato d'ufficio.
  • La remissione di querela ritualmente proposta e accettata determina l'estinzione del reato procedibile a querela, imponendo l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata sul relativo capo, salvo che emerga una prova evidente dell'innocenza o l'insussistenza incontrovertibile del fatto.
  • La distinzione tra furto mediante mezzo fraudolento e truffa richiede, in astratto, di verificare se l'impossessamento sia avvenuto senza una vera e propria disposizione patrimoniale volontaria della persona offesa oppure mediante un atto di disposizione indotto dall'inganno; tuttavia, nel caso deciso, tale questione è rimasta assorbita.
  • Le censure sulla recidiva e sulla riqualificazione giuridica del fatto restano assorbite quando la sentenza di appello è comunque affetta da nullità assoluta per violazione del contraddittorio difensivo nel giudizio di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

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