Sentenza n. 5074/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in relazione all’istanza del 3 ottobre 2025, diretta a ottenere il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a definire il procedimento entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa azionata fosse stata integralmente soddisfatta dall’attivazione del procedimento: l’Ambasciata aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale sopravvenienza ha eliminato l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi del comma 3.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa integra l’attivazione del procedimento e, se soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva dell’interesse dedotto, rendendo non più necessaria una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
- In presenza di una condotta amministrativa sopravvenuta satisfattiva, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione; resta possibile porre a carico di quest’ultima la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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