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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08946/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, definito con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un reato continuato in materia di stupefacenti, ha impugnato l'ordinanza/sentenza deducendo un unico motivo: la pretesa illegittimità della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, soluzione che era stata indicata solo in via subordinata rispetto alla richiesta principale di applicazione del lavoro sostitutivo. La difesa sosteneva che sul punto non vi fosse stato un valido accordo con il pubblico ministero, il quale avrebbe prestato il consenso solo alla proposta principale e non anche all'opzione subordinata.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che il consenso del pubblico ministero, come risultante in sentenza, deve intendersi esteso anche alle ipotesi subordinate di sostituzione della pena detentiva prospettate, in assenza di specifiche limitazioni. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato continuato in materia di stupefacenti per cui l'imputato era stato giudicato

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti

  • art. 616 c.p.p.

    non richiamato espressamente nel testo, ma la decisione applica la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il consenso del pubblico ministero, se riportato in sentenza senza limitazioni espresse, può ritenersi esteso anche alle modalità subordinate di sostituzione della pena detentiva proposte dalla difesa.
  • La doglianza fondata sull'asserita mancanza di accordo su una sola delle alternative di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando dagli atti risulti un consenso non circoscritto a una sola opzione.
  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è inammissibile quando censura una questione di interpretazione dell'accordo che, secondo la motivazione della sentenza impugnata, risulti già coperta dal consenso delle parti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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