Cassazione Penale, Sentenza n. 4601/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per usura; il difensore censurava la valutazione dell'attendibilità della persona offesa, sostenendo contraddizioni con documenti e deduzioni logiche, ed invocava violazione di legge e vizio di motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente in realtà chiedeva una valutazione di merito (riesame del fatto) non consentita in sede di legittimità; ha chiarito che il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo in casi estremi di "doppia conforme" non presenti; ha confermato che la deposizione della persona offesa può, da sola, essere sufficiente se sottoposta a vaglio favorevole di attendibilità e che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno motivato congruamente la credibilità della persona offesa anche alla luce di riscontri documentali (assegni bancari). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione ai motivi di legittimità: non è consentito un controllo di merito o una rivalutazione dei fatti; la modifica introdotta dalla legge 20/02/2006 n. 46 non ha ampliato il controllo di fatto della Cassazione
art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.
Prevede, in casi specifici, la necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa quando questa è parte civile e ha un interesse economico; la Corte ha precisato che tali regole non impongono automaticamente i medesimi riscontri quando la persona offesa non è parte civile
art. 616 c.p.p.
Attribuisce alla Corte la facoltà di condannare l'autore del ricorso al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicato per irrogare la somma di euro tremila
Legge 20 febbraio 2006 n. 46
Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 606 c.p.p.; la Corte osserva che la modifica non ha mutato la natura del controllo della Cassazione, che resta limitato alla legittimità e non al merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità e non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione dei fatti; i motivi che chiedono un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili
- Il vizio di travisamento della prova è eccezionalmente valutabile in cassazione solo in ipotesi di "doppia conforme" con manifesta discrepanza tra motivazione e compendio probatorio; non basta una diversa interpretazione delle prove
- La deposizione della persona offesa può essere sufficiente, anche da sola, a fondare la condanna se i giudici di merito ne hanno valutato positivamente l'attendibilità e, quando presenti, esistono riscontri documentali congrui
- Se la persona offesa si è costituita parte civile e ha un interesse economico, il suo controllo di attendibilità richiede maggiore rigore e può rendere opportuno ricercare riscontri esterni (ai sensi dell'art. 192 c.p.p. commi 3-4)
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare rischio economico prima di proporre ricorso che ignori il divieto di sindacato di fatto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4451/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4454/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4456/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4458/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4459/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4460/2022 del 09/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →