Sentenza n. 674/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 12/02/2025), a mezzo del quale è stato vietato a -OMISSIS-, per la durata di cinque anni, «l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League. Conference League, National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici e semiprofessionistici, comunque tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.»; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso, per cinque anni, agli impianti ove si svolgono manifestazioni calcistiche nazionali e internazionali
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto adottato dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, sostenendo, con un unico motivo composito, la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, l'insufficienza dell'istruttoria e la violazione del principio di tassatività. La misura era stata adottata in relazione agli scontri tra tifoserie verificatisi la sera precedente una partita Juventus-Torino e al rinvenimento, presso la sede del circolo ultras presieduto dal ricorrente, di artifici esplodenti e segnalatori nautici. Il ricorrente ha contestato sia la riconducibilità del materiale agli ordigni utilizzati negli scontri, sia la propria partecipazione materiale o morale ai fatti, anche mediante la custodia degli ordigni. Ha inoltre negato di essere l'unico detentore delle chiavi del circolo e ha dedotto di essersi trasferito in Sicilia nel periodo interessato. Il Ministero ha difeso la legittimità dell'atto, richiamando l'esaustività dell'istruttoria e l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. La misura si fondava su due inferenze: la prima, secondo cui alcuni ordigni utilizzati negli scontri sarebbero stati conservati presso la sede del gruppo ultras; la seconda, secondo cui la disponibilità del materiale sarebbe stata imputabile al ricorrente in quanto asserito unico possessore delle chiavi. Nessuna delle due inferenze è stata ritenuta adeguatamente provata. Non risultava alcun elemento che dimostrasse che gli ordigni sequestrati fossero omologhi o anche solo simili a quelli utilizzati negli scontri, né che vi fosse un collegamento materiale o finalistico tra il materiale sequestrato e i fatti avvenuti in occasione della partita. Inoltre, non era provato che il ricorrente fosse l'unico ad avere accesso alla sede; la sua qualità di presidente del circolo non bastava a fondare tale presunzione, soprattutto considerando la sua asserita assenza da Torino per quasi tre mesi e l'impossibilità di ritenere che il circolo fosse rimasto chiuso per tutto quel periodo. Il giudice ha distinto l'eventuale responsabilità penale per la detenzione del materiale dalla prova del presupposto specifico della misura di prevenzione. Ha ritenuto non raggiunta la soglia probatoria degli elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento probabilistico caratterizzato da elevata attendibilità e dal criterio del "più probabile che non". Il sequestro del materiale poteva soddisfare le esigenze immediate di prevenzione, ma non giustificava, allo stato degli atti, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. È rimasta impregiudicata la possibilità di una riedizione del potere, nel rispetto dell'effetto conformativo del giudicato quanto agli oneri istruttori e decisori. Le spese di lite sono state integralmente compensate; è stato disposto il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente secondo legge.
Norme richiamate
art. 6 legge n. 401/1989
elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità, in base al criterio del "più probabile che non"
La misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive richiede la prova, mediante elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, della partecipazione dell'interessato a una delle condotte previste dalla norma; la mera detenzione di materiale pirotecnico non collegata con sufficiente attendibilità agli scontri e alla persona destinataria non è sufficiente.
artt. 7 e 8 legge n. 241/1990
Le censure relative alla partecipazione procedimentale sono state dedotte dal ricorrente, ma la decisione si è concentrata sulla lacunosità dell'istruttoria e sulla fragilità della motivazione dell'atto.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato osservazioni o documenti nella fase partecipativa; ciò non ha impedito di valutare in giudizio la fragilità del quadro istruttorio, anche in ragione della mancata contestazione dell'assenza del ricorrente da Torino.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Disciplina il deposito e lo scambio delle memorie conclusionali richiamati nello svolgimento del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base, insieme all'art. 10 del GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali e dell'oscuramento disposto in sentenza.
Massime di principio
- Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989 richiede la dimostrazione, mediante elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, della partecipazione dell'interessato a una delle condotte tipizzate dalla norma; la valutazione deve raggiungere un'elevata attendibilità probabilistica secondo il criterio del "più probabile che non".
- Il rinvenimento di materiale pirotecnico presso la sede di un gruppo ultras non dimostra, di per sé, né che quel materiale sia stato utilizzato negli scontri verificatisi in occasione di una manifestazione sportiva né che la sua detenzione sia imputabile al presidente o al responsabile del sodalizio.
- La qualità di presidente di un circolo o gruppo ultras non consente, in assenza di ulteriori elementi, di presumere che il soggetto sia l'unico detentore delle chiavi o l'unico avente la disponibilità del materiale rinvenuto nei locali.
- La mera detenzione di materiale esplosivo, anche quando possa rilevare sul piano penale, non è sufficiente a giustificare una misura preventiva prevista per condotte commesse in occasione di manifestazioni sportive se manca la prova del collegamento materiale e finalistico tra la detenzione, gli specifici scontri e la persona destinataria della misura.
- L'annullamento di un divieto di accesso per carenza istruttoria non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere, ma vincola la successiva attività agli oneri istruttori e decisori individuati dal giudicato.
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