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Sentenza

Sentenza n. 721/2026 - Milano, Sezione 3

l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 5749/2024, depositata e resa pubblica il 19.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6345/2025.

Giustizia amministrativa202502415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5749/2024, che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5749/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.000,00. La ricorrente ha documentato la copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero e chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo era stato notificato il 12 febbraio 2025 e il ricorso era stato proposto il 2 luglio 2025. Nel merito, preso atto dell'incontestata esistenza e misura del credito, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi € 2.000,00 entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale non dà luogo a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d'istituto. È stata respinta la domanda di astreinte, perché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione e non un corrispettivo; il pagamento di un'ulteriore somma sarebbe quindi manifestamente iniquo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi gli ordini impartiti all'amministrazione, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro

    La penalità di mora può essere esclusa quando, considerate la natura dell'obbligazione e le circostanze del caso, il pagamento di un'ulteriore somma risulti manifestamente iniquo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Prevede la carta elettronica del docente, qualificata dal giudice come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso esecutivo nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente produce il titolo esecutivo passato in giudicato, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo, il ricorso è procedibile anche con riferimento al termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, purché siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo.
  • In presenza di un obbligo contenuto in una sentenza passata in giudicato, avente oggetto determinato nell'an e nel quantum, e di un'inadempienza non contestata dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato fissando un termine per l'adempimento.
  • In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l'ufficio competente e il termine per l'esercizio del potere sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va applicata quando, in ragione della natura dell'obbligazione da adempiere, il pagamento di un'ulteriore somma risulti manifestamente iniquo; ciò è stato ritenuto per l'obbligo di attribuire la carta elettronica del docente, qualificata come contributo per formazione e aggiornamento e non come corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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