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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33462/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione; utente; gestore servizio)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di alcuni utenti del servizio idrico nel Comune di Napoli di ottenere la restituzione della quota tariffaria relativa alla depurazione delle acque, ritenuta non dovuta in ragione dell’inattività o della totale inefficienza dell’impianto di depurazione. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale, in parziale riforma, aveva confermato la condanna alla restituzione, regolando anche i rapporti interni di manleva tra l’Azienda speciale che gestiva il servizio idrico, la Regione proprietaria dell’impianto e la concessionaria del servizio di depurazione. La Regione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla tariffa di depurazione e della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, sostenendo che il pagamento sarebbe comunque dovuto agli utenti allacciati alla pubblica fognatura e contestando l’equiparazione tra malfunzionamento e mancanza/inattività dell’impianto, oltre a un vizio di motivazione sulla prova della condizione dell’impianto; 2) violazione dell’art. 2033 c.c. e delle norme sulla legittimazione passiva e sulla manleva, sostenendo che la condanna alla ripetizione avrebbe dovuto gravare solo sull’Azienda speciale e che vi fosse un obbligo di manleva della concessionaria Hydrogest verso la Regione; 3) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando un’erronea inversione dell’onere della prova, l’uso scorretto delle presunzioni e l’omesso esame di fatti e documenti relativi alle competenze sul funzionamento dell’impianto e al riversamento delle somme. L’Azienda speciale proponeva anche ricorso incidentale, lamentando il difetto di legittimazione attiva di uno degli utenti e il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Regione.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della Regione Campania sia il ricorso incidentale dell’Azienda speciale. Ha ritenuto infondati i motivi della Regione sulla debenza della tariffa di depurazione, affermando che la totale inefficienza dell’impianto è equiparabile, ai fini restitutori, alla sua inesistenza o temporanea inattività e che l’onere di provare il funzionamento dell’impianto e i relativi costi impeditivi della ripetizione grava sul gestore convenuto. Ha inoltre confermato la legittimazione passiva dell’Azienda speciale quale parte del contratto di somministrazione che ha ricevuto il pagamento indebito e ha ritenuto corretta la condanna/manleva nei confronti della Regione, quale proprietaria dell’impianto che, con la sua condotta omissiva, ha cooperato nell’inadempimento verso gli utenti. È stato anche escluso che la Regione potesse dolersi della mancata decisione sulla manleva verso Hydrogest, per mancata riproposizione della domanda. Il ricorso incidentale è stato a sua volta rigettato: l’azione di ripetizione spetta al solvens che ha eseguito il pagamento e l’Azienda speciale resta legittimata passiva perché ha incassato il corrispettivo indebito. Spese compensate tra Regione e Azienda speciale; condanna alle spese verso gli altri controricorrenti; richiamo all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati o ha ritenuto inammissibili le censure di merito sotto tale veste.

  • art. 2033 c.c.

    Usato come base della domanda di ripetizione dell’indebito e per qualificare la legittimazione passiva del soggetto che ha ricevuto il pagamento rivelatosi indebito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova del funzionamento dell’impianto e dei fatti impeditivi della ripetizione grava sul convenuto gestore del servizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare l’uso delle prove; la Corte ha ritenuto la censura in sostanza diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione censurabile, trattandosi di valutazioni di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citate le memorie ex art. 380-bis, comma 2, e la proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato in tema di riproposizione della domanda di manleva ritenuta assorbita in primo grado; la mancata riproposizione rende inammissibile la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 8-sexies L. 27 febbraio 2009, n. 13

    Richiamato dalla Regione, ma la Corte ha escluso che ostasse alla restituzione, applicando la regola dell’onere probatorio sul gestore.

  • art. 14, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n. 36

    Richiamato con riferimento alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale per la quota di depurazione dovuta anche in mancanza di impianti o con impianti temporaneamente inattivi.

  • art. 155, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato con riferimento alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale nella parte in cui prevedeva la debenza della quota di depurazione anche senza servizio effettivo.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità della Regione è ricondotta alla sua condotta illecita quale proprietaria dell’impianto, nell’ambito di una cooperazione nell’inadempimento verso gli utenti.

  • art. 2051 c.c.

    La Corte esclude che il titolo della responsabilità della Regione sia quello del danno da cose in custodia, ribadendo invece il riferimento all’art. 2043 c.c.

Massime di principio

  • Nell’azione di ripetizione della quota tariffaria del servizio di depurazione, la totale inefficienza dell’impianto è equiparabile alla sua inesistenza o temporanea inattività, con conseguente non debenza della quota.
  • In un giudizio restitutorio sulla tariffa di depurazione, l’onere di provare il funzionamento dell’impianto e gli eventuali costi o investimenti idonei a giustificare la pretesa grava sul soggetto convenuto che gestisce il servizio, perché si tratta di fatti impeditivi della domanda di ripetizione.
  • La legittimazione passiva per la restituzione della tariffa indebitamente riscossa spetta innanzitutto al soggetto che è parte del contratto di somministrazione e che ha ricevuto il pagamento.
  • La responsabilità della Regione proprietaria dell’impianto può essere ricondotta all’art. 2043 c.c. quando la sua condotta omissiva abbia cooperato a rendere impossibile la fruizione del servizio di depurazione e ad esporre il gestore alle pretese degli utenti.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare l’apprezzamento istruttorio compiuto dal giudice di merito.
  • Una domanda di manleva o regresso non riproposta in appello, se assorbita in primo grado, non può essere utilmente fatta valere in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoResponsabilità della PAGiudicato
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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