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Ordinanza

Ordinanza n. 3297/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione prot. n. 2026/0004511/GEN/AMM del 27 febbraio 2026 relativo alla procedura ristretta per l’appalto di servizi di connettività ad Internet e servizi connessi - Lotto 1 di gara (riguardante i lotti 1 e 2 di appalto di cui all’art. 1, comma 1, del capitolato speciale - CIG B79787B249) - Fase 2 di procedura ristretta Sistema ASP Consip n. 5620705 - Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 131/2025 dell’11 luglio 2025 (C.Q. 26.06.2025); - in via subordinata, ove occorrendo, dell’art. nell’art. 4, comma 14, lettera b), del disciplinare relativo alla fase di presentazione dell’offerta, e dell’art. 4, paragrafo 4.1, comma 11, del disciplinare relativo alla fase di prequalifica relativi alla lex specialis di gara, ove vengano interpretati come facoltizzanti l’Amministrazione a non comunicare via PEC ai concorrenti richieste documentali essenziali ai fini della gara e provvedimenti di esclusione; - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, ancorché non conosciuti quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 5 maggio 2026: - del provvedimento di aggiudicazione della gara, “verbale” n. 7 del 9/03/2026, prot. n. 2026/0001166/AMM del 10 marzo 2026, a firma della Consigliera Capo Servizio, Dott.sa Gabriella Pitucco, con il quale, a seguito della presa d’atto della positiva verifica del possesso dei requisiti, si è deliberato di aggiudicare la gara a Fastweb s.p.a., provvedimento del quale l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza solamente il 24 aprile 2026 in quanto depositato in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione resistente; - del verbale n. 5 del 18 febbraio 2026, prot. 2026/0000868/AMM del 19 febbraio 2026, a firma della Consigliera Capo Servizio, Dott.sa Gabriella Pitucco, con il quale, a seguito della presa d’atto della mancata produzione dei documenti richiesti ad Unidata S.p.A. a comprova dei requisiti di gara, si è deliberato di escluderla dalla procedura di gara, provvedimento del quale l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza solamente il 24 aprile 2026 in quanto depositato in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione resistente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand’anche sconosciuto quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2026: della comunicazione di avvenuta aggiudicazione prot. 2026/0011774/GEN/AMM del 6 maggio 2026 della Camera dei Deputati, a firma della Consigliera Capo Servizio, Dott.sa Gabriella Pitucco, con la quale si comunica che il soggetto aggiudicatario del lotto 1 d’appalto è stato Fastweb s.p.a., che ha offerto un “Prezzo totale complessivo” pari ad euro 516.685,00 oltre IVA; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand’anche sconosciuto

Giustizia amministrativa202604129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura ristretta per l’affidamento di servizi di connettività ad Internet e servizi connessi, nonché successivi atti di gara, aggiudicazione e comunicazione dell’aggiudicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla fase di gara relativa al lotto 1 di una procedura ristretta, deducendo l’illegittimità dell’esclusione e, in via subordinata, della lex specialis nella parte in cui fosse interpretata come autorizzante l’amministrazione a non comunicare mediante PEC richieste documentali essenziali e provvedimenti di esclusione. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale con cui era stata deliberata la sua esclusione per mancata produzione dei documenti richiesti a comprova dei requisiti di gara, il successivo provvedimento di aggiudicazione a favore di altra impresa e la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità né formula una valutazione conclusiva sulla loro fondatezza.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei sensi indicati in motivazione e ha sospeso l’esecuzione degli atti impugnati fino all’udienza pubblica del 16 settembre 2026, fissata per la trattazione del merito. La misura è stata disposta in considerazione della necessità di preservare integra la res controversa, tenuto conto della rappresentazione della Camera dei Deputati secondo cui il nuovo rapporto contrattuale sarebbe dovuto decorrere dal 1° ottobre, mentre quello in essere sarebbe scaduto il 30 settembre. L’ordinanza non decide il merito delle censure sull’esclusione, sulla lex specialis o sull’aggiudicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare; il TAR ha adottato una sospensione interinale dell’esecuzione degli atti impugnati in attesa della trattazione di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la prossima decorrenza del rapporto contrattuale e la scadenza del rapporto in essere possono incidere concretamente sull’utilità della decisione di merito, il giudice amministrativo può sospendere l’esecuzione degli atti impugnati per preservare integra la res controversa fino alla pubblica udienza.
  • La sospensione cautelare può essere disposta senza definire il merito delle censure dedotte, con efficacia temporanea sino alla data fissata per la trattazione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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