Cassazione Penale, Ordinanza n. 32818/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità già accertata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per una rapina aggravata. I primi due motivi riguardano la dichiarazione di responsabilità e la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 c.p.; il terzo motivo contesta l'aggravante del metodo mafioso. La Corte rileva che i motivi ripropongono in modo pedissequo doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata della sentenza impugnata. Inoltre, i motivi mirano a ottenere una diversa lettura delle prove, valorizzando in modo alternativo i dati processuali, l'interpretazione di un'intercettazione e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, operazione ritenuta non consentita in sede di legittimità. Quanto al metodo mafioso, le censure vengono giudicate in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, correttamente applicata dalla corte territoriale.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, n. 1 c.p.
La circostanza aggravante richiamata dalla difesa viene esaminata e ritenuta correttamente applicata dalla corte di merito; il ricorso che ne contesta la sussistenza, senza una critica specifica e limitandosi a prospettare una diversa lettura delle prove, è inammissibile.
art. 628 c.p.
La sentenza presuppone la contestazione di una rapina aggravata e conferma la correttezza della qualificazione giuridica e delle aggravanti accertate nei gradi di merito.
art. 61 n. 1 c.p.
Il riferimento al metodo mafioso attiene all'aggravante comune della modalità mafiosa; la Corte ritiene che la censura difensiva sia incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre motivi che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando mirano esclusivamente a ottenere una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle risultanze probatorie a quella dei giudici di merito.
- L'interpretazione del contenuto di intercettazioni e la valorizzazione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, se sorrette da motivazione immune da vizi logici, non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità.
- La contestazione di una circostanza aggravante è inammissibile quando si fonda su una lettura del dato normativo e della giurisprudenza consolidata che non confronta puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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