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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22078/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di sanzione amministrativa irrogato a seguito di accertamento ispettivo del 7 ottobre 2003 per omessa registrazione di lavoratori, in relazione all'art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, conv. in l. n. 73 del 2002. La società aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento della sanzione in sede di opposizione ex l. n. 689 del 1981. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la disciplina precedente alle modifiche introdotte nel 2006 dall'art. 36-bis del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, quindi non estensibile alle violazioni anteriori all'agosto 2006. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2700, 2704, 2697 e 2727 e ss. c.c., sostenendo che, in presenza di lavoratrici non registrate al momento dell'accesso ispettivo, era legittima la presunzione di lavoro subordinato e che il rapporto di associazione in partecipazione non era stato mai indicato dai verbalizzanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la questione centrale era l'inapplicabilità ratione temporis della modifica del 2006 alle violazioni risalenti al 7 ottobre 2003, e non la qualificazione giuridica del rapporto come subordinato o meno. La Corte ha inoltre affermato che il motivo non rispettava il requisito di specificità, non essendo indicato se e come la questione relativa alla subordinazione fosse stata dedotta in primo grado e devoluta in appello. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; escluso altresì l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002

    conv. in legge n. 73 del 2002

    Norma base sulla sanzione amministrativa per omessa registrazione dei lavoratori, applicabile ai fatti anteriori alla modifica del 2006.

  • art. 36-bis, comma 7, d.l. n. 223 del 2006

    conv. in legge n. 248 del 2006

    La modifica non si applica retroattivamente alle violazioni commesse prima dell'agosto 2006.

  • art. 327 c.p.c.

    come modificato dalla l. n. 69 del 2009

    La modifica del termine lungo di impugnazione si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 2700, 2704, 2697 e 2727 e ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la legittimità della presunzione di lavoro subordinato in base alle risultanze dell'accesso ispettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, che è esonerata dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

  • l. n. 689 del 1981

    Disciplina dell'opposizione avverso la sanzione amministrativa oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa impostazione della controversia.
  • La modifica normativa che introduce un più ampio ambito applicativo della sanzione per lavoro irregolare non si applica alle violazioni anteriori alla sua entrata in vigore, se la Corte accerta che il fatto sanzionato risale a data precedente.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità, indicando non solo la violazione di legge dedotta ma anche dove e come la questione sia stata introdotta nei gradi di merito.
  • Quando la sentenza impugnata fonda la decisione sull'inapplicabilità temporale di una norma sopravvenuta, è irrilevante discutere in cassazione della qualificazione del rapporto lavorativo se tale profilo non è stato posto come decisivo nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoroTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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