Cassazione Penale, Ordinanza n. 00857/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità penale. Il primo ricorrente ha censurato la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di colpevolezza, ma la Corte ha rilevato che le doglianze erano essenzialmente fattuali, coincidevano con i motivi già dedotti in appello e miravano a una nuova valutazione del compendio istruttorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Il secondo ricorrente ha contestato, in sostanza, la ribadita affermazione di responsabilità, richiamando anche pregresse pronunce cautelari, ritenute non decisive nel giudizio di cognizione. Inoltre, il primo ricorrente ha lamentato il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la pena era stata motivata in modo logicamente corretto, tenendo conto dell'aggravante riconosciuta e della dosimetria prossima ai minimi edittali. Il secondo ricorrente ha dedotto, in modo ritenuto del tutto generico, il diniego delle attenuanti generiche, l'applicazione dell'art. 416-bis.1 c.p. e la commisurazione della pena, senza formulare rilievi specifici idonei a consentire il controllo del giudice dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le censure che chiedevano una rilettura del fatto e della prova, ha considerato manifestamente infondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio del primo ricorrente e ha giudicato generiche le doglianze del secondo ricorrente su attenuanti, art. 416-bis.1 c.p. e pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
La sola evocazione della norma, nel ricorso, è stata ritenuta generica e non idonea a fondare uno specifico motivo di impugnazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di mera riproposizione delle censure fattuali già respinte in appello.
- Le doglianze che contestano la motivazione di merito sono inammissibili quando si limitano a contrapporre una diversa lettura delle prove senza evidenziare reali vizi logico-giuridici della sentenza impugnata.
- Il richiamo a provvedimenti cautelari non è decisivo nel giudizio di cognizione, perché la responsabilità penale deve essere valutata sulla base del compendio probatorio formato nel processo di merito.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata se la pena è motivata con riferimento agli elementi rilevanti e si colloca in prossimità del minimo edittale o comunque in misura sensibilmente inferiore alla media della cornice edittale.
- Le doglianze su attenuanti e criteri di commisurazione della pena devono essere specifiche e autosufficienti; motivi generici non consentono al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto.
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