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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-160/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 marzo 2020. — X BV contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Regolamento (CE) n. 1484/95 – Importazione di carne di pollame congelata originaria del Brasile – Recupero a posteriori dei dazi addizionali all’importazione – Meccanismo di verifica – Metodo di calcolo dei dazi addizionali. — Causa C-160/18

Giurisprudenza europea62018CJ0160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il funzionamento del controllo a posteriori previsto dal regolamento n. 1484/95 per i dazi addizionali nel settore del pollame. La vendita in perdita non determina automaticamente l’inesattezza del prezzo cif dichiarato, ma costituisce solo un indizio da valutare insieme ad altre circostanze commerciali. Se l’importatore non prova la realtà del prezzo dichiarato, le autorità devono ignorarlo e determinare il valore in dogana secondo le regole generali del codice doganale.

Interpretazione del meccanismo di verifica dei dazi addizionali all’importazione per carne di pollame: la rivendita in perdita basta da sola a contestare il prezzo cif dichiarato e, se il prezzo non è provato, come si calcolano i dazi addizionali.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 1484/95, in combinato disposto con l’articolo 141 del regolamento unico OCM, debba essere interpretato nel senso che: 1) la rivendita sul mercato dell’Unione a prezzo inferiore al prezzo cif dichiarato è di per sé sufficiente per ritenere non confermata la realtà di tale prezzo e per applicare dazi addizionali; 2) in caso di mancata prova della realtà del prezzo cif dichiarato, i dazi addizionali debbano essere calcolati sulla base del prezzo rappresentativo oppure mediante i metodi di determinazione del valore in dogana di cui agli articoli 29-31 del codice doganale; 3) sia rilevante che i clienti siano imprese collegate e che il prezzo rappresentativo vari nel tempo.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la semplice rivendita in perdita di merci importate non basta, da sola, a escludere la realtà del prezzo cif indicato in dogana: le autorità devono valutare l’insieme delle condizioni di smercio e spetta all’importatore dimostrare che esse confermano il prezzo dichiarato. Se tale prova manca, il prezzo cif dichiarato non può essere utilizzato per calcolare i dazi addizionali e l’autorità doganale deve ricorrere ai criteri generali di determinazione del valore in dogana previsti dagli articoli 29-31 del codice doganale, senza usare il solo prezzo rappresentativo come base autonoma di calcolo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1234/2007, articolo 141
  • Regolamento (CE) n. 1484/95, articoli 2, 3 e 4
  • Regolamento (UE) n. 248/2010
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale), articoli 4, 29, 30, 31 e 220
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87

Dazi addizionali all’importazione di carne di pollame: verifica del prezzo cif e metodo di calcolo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra X BV e il Segretario di Stato alle Finanze dei Paesi Bassi relativa a un avviso di riscossione di dazi addizionali all’importazione su carne di pollame congelata originaria del Brasile. La Corte interpreta l’articolo 3 del regolamento n. 1484/95 in combinato disposto con l’articolo 141 del regolamento unico OCM e con le norme del codice doganale sul valore in dogana.

Fatti e procedimento principale

X BV, operante nel commercio di prodotti derivati dalla carne di pollame, aveva importato carne congelata e presentato numerose dichiarazioni di immissione in libera pratica indicando un prezzo cif all’importazione sempre superiore al prezzo limite. Le autorità doganali olandesi avevano inizialmente ammesso le merci senza esigere cauzione né prova successiva dello smercio, ma in un controllo a posteriori avevano rilevato che le merci erano state rivendute, in quasi tutti i casi, a prezzo inferiore sia al prezzo cif dichiarato sia al prezzo rappresentativo.

Sulla base di tali elementi, l’ispettore aveva ritenuto che il prezzo dichiarato non fosse realistico per 705 dichiarazioni e aveva emesso un avviso di riscossione di dazi addizionali, calcolandoli per analogia con l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95 sulla base della differenza tra prezzo limite e prezzo rappresentativo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007, che disciplina i dazi addizionali per taluni prodotti agricoli, compresa la carne di pollame;
  • il regolamento (CE) n. 1484/95, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali e il sistema di verifica del prezzo cif all’importazione;
  • gli articoli 29, 30, 31 e 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale), relativi al valore in dogana e al recupero a posteriori;
  • il regolamento (CEE) n. 2454/93, richiamato per la vigilanza comunitaria e la cauzione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:

  • se la rivendita in perdita basti, da sola, a far ritenere non confermata la realtà del prezzo cif all’importazione dichiarato;
  • se, in tal caso, i dazi addizionali vadano calcolati sul prezzo rappresentativo o secondo i metodi generali di determinazione del valore in dogana;
  • se siano rilevanti i rapporti di collegamento tra importatore e acquirenti e le modifiche del metodo di calcolo del prezzo rappresentativo nel tempo.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte interpreta la nozione di "condizioni di smercio" dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95 come riferita all’insieme delle circostanze successive all’immissione in libera pratica, idonee a confermare o smentire la realtà del prezzo cif dichiarato. Tali condizioni costituiscono un insieme di indizi che devono essere valutati complessivamente.

Una vendita in perdita può certamente costituire un forte indizio che il prezzo dichiarato sia stato artificiosamente maggiorato, specialmente se ricorrente o prolungata. Tuttavia, essa non è sufficiente da sola per concludere che il prezzo cif dichiarato non corrisponda alla realtà. Le autorità doganali non possono limitarsi al solo dato del prezzo di rivendita: devono considerare tutte le condizioni di smercio della partita, comprese eventuali spiegazioni economiche o commerciali fornite dall’importatore.

La Corte sottolinea inoltre che, se il prezzo cif dichiarato è inferiore al prezzo rappresentativo, l’onere della prova grava sull’importatore, il quale deve dimostrare con elementi e spiegazioni idonei che le condizioni di smercio confermano la realtà del prezzo dichiarato.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Se l’importatore non riesce a provare la realtà del prezzo cif dichiarato, le autorità doganali devono disapplicare quel prezzo ai fini del calcolo dei dazi addizionali. In tal caso, il prezzo rappresentativo non costituisce una base autonoma e sufficiente per il calcolo del dazio addizionale; occorre invece ricorrere ai metodi generali di determinazione del valore in dogana previsti dagli articoli 29-31 del codice doganale.

La Corte precisa che la sentenza Kloosterboer Rotterdam non ostava a tale soluzione, poiché riguardava un diverso assetto normativo. Richiamando la funzione del sistema doganale, la Corte osserva che il diritto dell’Unione mira a evitare valori arbitrari o fittizi: se il prezzo dichiarato non è confermato, esso non può essere usato come base di calcolo, e si applicano le regole ordinarie sul valore in dogana, eventualmente ricorrendo ai metodi secondari degli articoli 30 e 31.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la vendita in perdita non basta, di per sé, a escludere la realtà del prezzo cif dichiarato se l’importatore dimostra che l’insieme delle condizioni di smercio lo conferma;
  • se l’importatore non prova la realtà del prezzo cif dichiarato, le autorità doganali devono ignorarlo e determinare il valore in dogana secondo gli articoli 29-31 del codice doganale.

La terza questione non è esaminata perché assorbita dalle risposte fornite alle prime due.

Principi pratici per l’operatore

Per gli operatori del settore agroalimentare e doganale, la sentenza chiarisce che il controllo a posteriori dei dazi addizionali richiede una valutazione complessiva delle circostanze commerciali, non una presunzione automatica basata sul solo prezzo di rivendita. In caso di contestazione, l’impresa deve predisporre elementi documentali e spiegazioni economiche che giustifichino il prezzo cif dichiarato; in mancanza, il recupero dei dazi avverrà tramite i metodi ordinari di valore in dogana.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliunione doganalepolitica agricola comuneimportazioni di prodotti agricolivalore in dogana

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