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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-454/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020. — Baltic Cable AB contro Energimarknadsinspektionen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Trasmissione di energia elettrica – Nozione di “gestore del sistema di trasmissione” – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Interconnettore – Linea di trasmissione che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri – Articolo 16, paragrafo 6 – Ambito di applicazione – Utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione – Impresa che si limita a gestire una linea ad alta tensione transfrontaliera che garantisce l’interconnessione tra due sistemi nazionali di trasmissione. — Causa C-454/18

Giurisprudenza europea62018CJ0454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte è stata chiamata a chiarire se le regole dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sui proventi da congestione si applichino a un operatore che gestisce soltanto un interconnettore transfrontaliero. Ha risposto affermativamente, ricomprendendo tale operatore nella nozione di gestore del sistema di trasmissione ai fini del regolamento. Ha però escluso che i costi di gestione e manutenzione dell’interconnettore possano essere qualificati come investimenti nella rete. Infine, ha precisato che, se l’autorità di regolazione applica il secondo comma della disposizione, deve autorizzare l’uso di una parte dei proventi anche per coprire quei costi e conseguire un profitto adeguato.

Interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009: applicabilità a chi gestisce solo un interconnettore transfrontaliero e limiti di utilizzo dei proventi di congestione.

La questione giuridica

Se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applichi solo ai gestori del sistema di trasmissione (GST) o a chiunque percepisca proventi di congestione; se un’impresa che gestisce soltanto un interconnettore transfrontaliero rientri nella nozione di GST; se i costi di gestione e manutenzione dell’interconnettore possano essere qualificati come investimenti nella rete ai fini della lettera b) del paragrafo 6; se l’autorità nazionale possa autorizzare, ai sensi del secondo comma, l’impiego dei proventi per coprire costi di gestione e manutenzione e/o per generare profitti; e, in caso negativo, se la disciplina sia contraria al principio di proporzionalità o ad altri principi generali dell’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica anche a un’impresa che gestisce esclusivamente un interconnettore transfrontaliero, poiché tale impresa rientra nella nozione di gestore del sistema di trasmissione ai fini del regolamento; tuttavia, i costi di gestione e manutenzione dell’interconnettore non sono investimenti nella rete ai sensi della lettera b) del primo comma. Se l’autorità nazionale applica il secondo comma dell’articolo 16, paragrafo 6, deve consentire a tale impresa di destinare una parte dei proventi di congestione anche alla copertura dei costi di gestione e manutenzione e a un profitto adeguato, per evitare discriminazioni rispetto ai gestori che operano anche un sistema di trasmissione e per garantire condizioni economiche di mercato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/72/CE
  • Regolamento (CE) n. 714/2009
  • Articolo 16, paragrafo 6, regolamento (CE) n. 714/2009
  • Articolo 17, regolamento (CE) n. 714/2009
  • Articolo 12, direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 13, direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 37, direttiva 2009/72/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 21

Utilizzo dei proventi da congestione da parte del gestore di un interconnettore transfrontaliero

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Förvaltningsrätten i Linköping nell’ambito di una controversia tra Baltic Cable AB e l’autorità svedese di regolazione dell’energia (Ei). Il tema è l’interpretazione e la validità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 in relazione a un’impresa che gestisce soltanto una linea di interconnessione ad alta tensione tra due Stati membri.

Fatti e procedimento principale

Baltic Cable AB gestisce dal 1994 una linea elettrica ad alta tensione che collega i sistemi elettrici svedese e tedesco. Con decisione del 9 giugno 2016, l’Ei ha ordinato alla società di iscrivere i proventi di congestione in una contabilità separata, imponendo che fossero destinati agli scopi previsti dall’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 714/2009. Con successiva decisione del 2 novembre 2017, l’Ei ha respinto la richiesta della società di utilizzare tali proventi come voci rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe di rete.

Baltic Cable ha sostenuto che l’articolo 16 del regolamento n. 714/2009 riguarderebbe solo i gestori dei sistemi di trasmissione ai sensi della direttiva 2009/72/CE e non le imprese che gestiscono soltanto un interconnettore. In subordine, ha contestato il divieto di usare liberamente i proventi e ha invocato anche la tutela del diritto di proprietà, il principio di proporzionalità e il legittimo affidamento. Il giudice del rinvio ha quindi sottoposto cinque quesiti pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2009/72/CE, in particolare:

  • l’articolo 2, punti 3, 4 e 13, sulle nozioni di trasmissione, gestore del sistema di trasmissione e interconnettore;
  • l’articolo 12, lettere a) e h), sui compiti del gestore del sistema di trasmissione;
  • l’articolo 13, paragrafo 4, sul gestore di sistemi indipendente;
  • l’articolo 37, paragrafi 3 e 9, sui poteri dell’autorità di regolazione.

Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 714/2009, e in particolare:

  • l’articolo 1, lettera a), sugli obiettivi degli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, sulla definizione di interconnettore;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), sulla congestione;
  • l’articolo 14, sui corrispettivi di accesso alla rete;
  • l’articolo 16, sul principio generale di gestione della congestione e sull’uso dei proventi di interconnessione;
  • l’articolo 17, sulle deroghe per i nuovi interconnettori;
  • l’allegato I, in particolare i punti 1.7, 2.1, 3.1, 5.2, 6.3, 6.4 e 6.6.

Ragionamento della Corte: applicabilità dell’articolo 16, paragrafo 6

La Corte osserva che il testo dell’articolo 16, paragrafo 6, non indica espressamente i soggetti obbligati. Tuttavia, il contesto sistematico mostra che quasi tutte le disposizioni dell’articolo 16 si riferiscono ai gestori del sistema di trasmissione, e che la gestione della congestione riguarda specificamente situazioni attinenti a interconnettori. Anche l’allegato I del regolamento attribuisce ai GST il ruolo di gestire e assegnare le capacità di interconnessione.

La Corte sottolinea inoltre che, ai sensi della direttiva 2009/72/CE, il GST è definito in funzione della responsabilità per la gestione e la manutenzione del sistema di trasmissione e, se del caso, delle interconnessioni con altri sistemi. Nulla nel testo consente di escludere chi gestisce esclusivamente un interconnettore. Al contrario, l’articolo 17 del regolamento, che introduce una deroga per i nuovi interconnettori e presuppone che essi possano essere di proprietà di soggetti distinti dai GST dei sistemi collegati, conferma che il legislatore ha contemplato anche operatori che gestiscono soltanto un interconnettore.

La Corte conclude quindi che l’articolo 16, paragrafo 6, si applica anche a un’impresa che si limita a gestire un interconnettore transfrontaliero.

Ragionamento della Corte: costi di gestione e manutenzione come investimenti

Esaminando la terza questione, la Corte chiarisce che l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), richiede investimenti nella rete volti a mantenere o aumentare la capacità di interconnessione. I costi di gestione e manutenzione di un interconnettore non sono investimenti di questo tipo, poiché attengono all’esercizio ordinario dell’infrastruttura e non alla realizzazione di investimenti destinati ad aumentarne o mantenerne la capacità.

Ne consegue che tali costi non possono essere ricompresi nella lettera b) della disposizione.

Ragionamento della Corte: possibilità di autorizzare l’uso dei proventi ai sensi del secondo comma

La Corte affronta poi la quarta questione, relativa al secondo comma dell’articolo 16, paragrafo 6. Osserva che i GST che gestiscono solo un interconnettore si trovano in una situazione diversa da quelli che gestiscono anche un sistema di trasmissione: i primi non percepiscono corrispettivi di accesso alla rete ai sensi dell’articolo 14 e non dispongono quindi del medesimo strumento economico per coprire i costi e conseguire un margine di profitto.

Alla luce del principio di non discriminazione, dell’articolo 16, paragrafo 1, e del considerando 21 del regolamento, la Corte interpreta il secondo comma nel senso che l’autorità di regolazione, quando applica tale disposizione a un GST che gestisce solo un interconnettore, deve poter autorizzare l’uso di una parte dei proventi di congestione per coprire i costi di gestione e manutenzione e per realizzare un profitto adeguato. Diversamente, l’impresa sarebbe trattata in modo discriminatorio rispetto agli altri GST e non potrebbe esercitare la propria attività a condizioni economiche di mercato.

Questione di validità non esaminata

La quinta questione verteva sulla compatibilità della disposizione con il principio di proporzionalità e con altri principi generali dell’Unione, ma la Corte non vi ha risposto perché, alla luce delle soluzioni date alle questioni precedenti, il profilo di validità era privo di rilievo autonomo nel caso concreto.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica a un’impresa che si limita a gestire un interconnettore transfrontaliero;
  • i costi di gestione e manutenzione dell’interconnettore non possono essere qualificati come investimenti nella rete ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b);
  • qualora l’autorità nazionale applichi il secondo comma dell’articolo 16, paragrafo 6, a un simile GST, essa deve autorizzare l’uso di una parte dei proventi di congestione per coprire tali costi e per consentire un profitto adeguato, al fine di evitare discriminazioni e garantire condizioni economiche di mercato.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia è particolarmente rilevante per gli operatori che possiedono o gestiscono interconnessioni transfrontaliere e per le autorità di regolazione nazionali. La Corte chiarisce che tali operatori non sono automaticamente esclusi dal regime dei proventi di congestione, ma che la destinazione di tali proventi deve essere calibrata tenendo conto della struttura concreta dell’attività svolta e dell’esigenza di non penalizzare chi gestisce solo l’interconnettore rispetto ai soggetti integrati nella rete nazionale.

Come è indicizzato

Materiemercato interno dell’energia elettricatrasmissione di energia elettricainterconnettorigestione della congestionetariffe di rete

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